• Home
  • News
  • Lavoratori discontinui dello spettacolo: a chi spetta l’indennità

Lavoratori discontinui dello spettacolo: a chi spetta l’indennità

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il D.M. 25 luglio 2023, ha individuato i lavoratori del settore dello spettacolo che, a partire dal 1° gennaio 2024, potranno fruire di una particolare indennità di discontinuità. Si tratta dei lavoratori autonomi, collaboratori co.co., subordinati a tempo determinato nonché dei lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, purché non beneficino dell’indennità di disponibilità. Quali sono i requisiti richiesti per la fruizione del beneficio?

Sono stati individuati i lavoratori discontinui del settore dello spettacolo ai quali può essere erogata l’indennità istituita dall’art. 2 della legge n. 106/2022 che, riconoscendo le specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, introduce un'indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva. Chi sono i lavoratori discontinui dello spettacolo Il D.M. 25 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2023 n. 234, individua quali lavoratori discontinui del settore dello spettacolo, nell'ambito delle categorie di soggetti rientranti nel gruppo di cui alla lettera b), dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 182/1997, quelli appartenenti alle seguenti categorie: - operatori di cabine di sale cinematografiche; - impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; - maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; - impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; - lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film. Indennità di discontinuità Il decreto ministeriale in commento era richiesto dal decreto legislativo la cui bozza è stata licenziata dal Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 che stabilisce la decorrenza dal 1° gennaio 2024 di una particolare indennità di discontinuità di cui potranno beneficiare i lavoratori per definizione discontinui dello spettacolo siano essi lavoratori autonomi, collaboratori co.co., subordinati a tempo determinato nonché i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato purché non beneficino dell’indennità di disponibilità. Per fruirne è però necessario che i predetti lavoratori siano: - cittadini dell’Unione europea; - residenti in Italia da almeno un anno; - in possesso di un reddito non superiore a euro 25.000 nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda; - fruiscano nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; - titolari nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e che tale reddito non derivi da un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; - non essere titolari di trattamento pensionistico. L’indennità giornaliera è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all’anno precedente la presentazione della domanda dell’indennità e può essere riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente la presentazione della domanda dell’indennità. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/10/17/lavoratori-discontinui-spettacolo-spetta-indennita

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble