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Festività lavorate e godute: qual è il trattamento economico

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro interviene con l’approfondimento del 2 novembre 2023 a fornire indicazioni utili su come regolamentare il godimento di tutte le parti o una parte delle festività. Nel documento di prassi si distingue il trattamento spettante per le festività lavorate da quello previsto per le festività godute, distinguendo tra lavoratori retribuiti ad ore e lavoratori mensilizzati.

E’ stato pubblicato in data 2 novembre 2023 l’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dal titolo “Lavoro e festività: come regolamentare il trattamento economico” che esamina la regolamentazione del trattamento economico sia nel caso di svolgimento della prestazione d’opera durante le festività che in sua assenza da parte di lavoratori retribuiti in relazione alle ore di lavoro, in misura fissa, e da lavoratori retribuiti parte in misura fissa e parte in misura variabile. Trattamento economico per le festività Nella festività del 1° novembre il lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro in quanto la giornata è considerata festiva. Se però svolge ugualmente l’attività lavorativa, rinunciando al suo diritto, gli è riconosciuto il trattamento economico analogo a quello previsto in caso di festività coincidente con la domenica. Alcuni contratti collettivi hanno previsto che in sede aziendale possa essere regolamentato il godimento di tutte o una parte delle festività soppresse mediante la concessione di permessi individuali (spesso quattro gruppi di permessi di 8 ore ciascuno). Lavoratori retribuiti ad ore I datori di lavoro privati sono tenuti, durante le festività, a corrispondere ai lavoratori dipendenti retribuiti in relazione alle ore di lavoro compiute, il seguente trattamento economico: a) in assenza di prestazione d’opera: deve essere corrisposta la normale retribuzione di fatto giornaliera, determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad 1/6 dell’orario settimanale contrattuale, o, in mancanza, a quello di legge; b) in presenza di prestazione d’opera: oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, deve essere corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Per retribuzione globale di fatto giornaliera deve intendersi la normale intera retribuzione giornaliera, compreso ogni elemento accessorio di essa: quella cioè che è corrisposta di fatto al lavoratore, anche se essa sia, per motivi di merito o per qualsiasi altro motivo, superiore a quella minima stabilita dai contratti collettivi di categoria. Lavoratori mensilizzati Quando non vi è prestazione di lavoro, i lavoratori retribuiti in misura fissa non hanno diritto a retribuzione alcuna, in quanto, dato il loro sistema di remunerazione (a settimana, a quindicina, a mese, ecc.), questa già comprende lo stipendio o il salario per i giorni festivi inclusi nel periodo. Quando vi è prestazione di lavoro, ai lavoratori retribuiti in misura fissa è dovuta la maggiorazione sulla retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate. Quando la festività ricorre di domenica: - se non vi è prestazione di lavoro, spetta tuttavia un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di fatto (art. 1, accordo interconfederale 3 dicembre 1954). L’importo della quota sarà determinato sulla base di 1/26 della retribuzione mensile fissa, o comunque in base al coefficiente previsto dalla contrattazione collettiva; - se vi è prestazione di lavoro, ai lavoratori retribuiti in misura fissa spetta, anche il compenso previsto dai contratti di lavoro per tali prestazioni. Copyright © - Riproduzione riservata

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, approfondimento 02/11/2023

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/11/03/festivita-lavorate-godute-chiarimenti-consulenti-lavoro

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