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Bonus carburante: conguaglio e recupero dei contributi in busta paga

L’INPS, con il messaggio n. 3884 del 6 novembre 2023, interviene fornendo ai datori di lavoro specifiche indicazioni riguardo alla gestione nel LUL delle somme erogate a titolo di fringe benefit, soffermandosi, in particolare, sulla soglia di esenzione maggiorata prevista dal decreto Lavoro e sul trattamento fiscale e previdenziale applicabile al bonus carburante, per il quale è previsto un regime di favore fino all’importo di 200 euro annui. L’Istituto fornisce, altresì, le istruzioni procedurali per il recupero delle esenzioni spettanti.

Vige, nel nostro ordinamento, il principio generale della unificazione della retribuzione imponibile fiscale e previdenziale, in base al quale l'assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente viene operato sulla medesima base imponibile determinata a fini fiscali ai sensi del TUIR, salvo specifiche deroghe giustificate dalla diversa natura del prelievo previdenziale. L’INPS, con il messaggio n. 3884 del 6 novembre 2023, esamina la disciplina in vigore per quanto riguarda il bonus carburante. Regime di imposizione dei fringe benefit Nella determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, occorre tenere conto del regime di esclusione dalla concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati (fringe benefit) se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, alla soglia di: - 258,23 euro; - 3.000 euro, solo per l’anno 2023, (come previsto dal decreto Lavoro) nel caso di fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni (anagrafiche e reddituali) previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR.

N.B. Il superamento della soglia di riferimento comporta l’inclusione nel reddito di lavoro dipendente anche della quota di valore inferiore al medesimo limite e, conseguentemente, l’assoggettabilità per l’intero valore al prelievo previdenziale.
Nella deroga al regime generale rientrano le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti (privati e pubblici) per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Trattamento del bonus carburante L’INPS ricorda che non rileva ai fini contributivi, ma esclusivamente ai fini fiscali, il bonus carburante, ovvero un importo fino a 200 euro riconducibili a buoni benzina. La quota relativa ai buoni benzina (ovvero l’intero importo) fino a 200 euro, esente fiscalmente in quanto imputabile al “bonus carburante” che, in considerazione del valore degli ulteriori benefit ceduti, risulti eccedente la soglia di 3.000 euro o 258,23 euro, è sempre assoggettata a contribuzione previdenziale.
N.B. La quota relativa ai buoni benzina imputabile al bonus carburante eventualmente confluita nell’importo ancora capiente degli altri benefit (comprensiva di eventuali ulteriori buoni benzina) resta esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi.
Per la determinazione del limite soglia di 3.000 euro si deve tenere conto di quei beni o servizi (nonché di eventuali rimborsi o somme erogate per utenze di acqua, luce e gas) corrisposti da eventuali precedenti datori di lavoro. Conguaglio contributivo Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d’imposta 2023 il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente. Per la determinazione dei limiti citati si deve tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro. Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro). Esposizione in UniEmens Ai fini del recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione i datori di lavoro potranno procedere: - con dei flussi di regolarizzazione per ciascuna mensilità di competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit; - nella denuncia di competenza dicembre 2023 utilizzando la sezione “VarRetributive”, FRIBEN: da utilizzare per la competenza specifica, indicata in <AnnoMeseVarRetr>, in cui è presente un imponibile da abbattere riferito all’importo del fringe benefit per la medesima mensilità di competenza; - FRBDIM: da utilizzare, eventualmente congiuntamente a FRIBEN, nel caso in cui per la competenza specifica ci sia eccedenza massimale; - FRBMAS: da utilizzare per riportare parte dell’eccedenza massimale, presente nelle denunce di competenze successive a quelle interessate dai fringe benefit, nell’imponibile, per effetto della diminuzione degli imponibili delle competenze precedenti. Esposizione in PosAgri Nell’ambito del sistema UniEmens, sezione “Posagri”, non sono previste operazioni di conguaglio di fine anno. Nel caso di corresponsione fringe benefit con valore superiore ai limiti di legge, i soggetti interessati porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefit e/o del bonus carburante dagli stessi corrisposto nel periodo d'imposta 2023 qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 3.000 euro o superiore a 258,23 euro. Nel caso in cui, nel corso dell’anno 2023, il valore dei beni o dei servizi erogati risulti inferiore ai limiti previsti, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale. In tale caso, i datori di lavoro dovranno presentare alle strutture INPS territorialmente competenti l’istanza di “Rettifica” attraverso l’apposita funzionalità disponibile all’interno del servizio “Comunicazione Bidirezionale” presente nel “Cassetto Previdenziale Aziende Agricole”. L’apposito modulo denominato “07FB-2023” dovrà essere compilato con i dati riportanti l’indicazione dell’importo della retribuzione da non considerare imponibile previdenziale per ogni codice fiscale del lavoratore interessato.
N.B. La compilazione del modulo e il relativo invio sarà disponibile dal 1° marzo 2024 fino al 31 maggio 2024.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/11/07/bonus-carburante-conguaglio-recupero-contributi-busta-paga

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