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Una tantum part-time ciclico: domande dal 13 novembre per 2022 e 2023

Riaprirà a partire dal 13 novembre il canale telematico INPS per la presentazione delle domande di indennità una tantum a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico, sia per il 2023 che per i soggetti che, ai sensi dell’interpretazione autentica della norma, possono presentare domanda anche per il 2022. Lo ha reso noto l’INPS con il messaggio n. 3997 del 2023.

L’INPS, con il messaggio n. 3997 del 10 novembre 2023, fornisce le istruzioni per il riconoscimento dell’indennità una tantum a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico, anche per l’anno 2023, in favore dei lavoratori part.time. Indennità una tantum anno 2022 Spetta infatti una indennità una tantum di importo pari a 550 euro ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale in possesso di specifici requisiti legislativamente previsti. Deve trattarsi di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa. Il legislatore si riferisce a tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti o orizzontali, purché caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane. I requisiti di accesso all’indennità una tantum sono che il lavoratore: - non sia titolare di altro rapporto di lavoro dipendente diverso da quello a tempo parziale ciclico - non sia percettore di NASpI - non sia titolare di un trattamento pensionistico diretto. I lavoratori interessati, al fine di ricevere l’indennità una tantum per l’anno 2022, possono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul sito web dell’Istituto. Indennità una tantum anno 2023 Si prevede altresì il riconoscimento di una indennità una tantum di importo pari a 550 euro, per l’anno 2023, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022. La misura spetta ai lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari, nell'anno 2022, di un contratto di lavoro a tempo parziale, caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa. Deve trattarsi quindi di un lavoratore che, nell’alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro riferiti al citato contratto dell’anno 2022, possa fare valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane. L’indennità una tantum per l’anno 2023 può essere riconosciuta una sola volta a ciascun avente diritto ed è erogata dall’INPS a domanda e per il periodo di fruizione della stessa non è riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa. Presentazione della domanda Le domande per l’accesso alle indennità sopra illustrate saranno disponibili a partire dal 13 novembre e fino al 15 dicembre 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del portale INPS, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” - “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” - selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti - “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. In base alla domanda che si intende presentare occorre flaggare la prestazione: - “Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2022”; - “Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2023”. Dovranno presentare entrambe le domande (per l’anno 2022 e per l’anno 2023) coloro che, in precedenza, non ne avevano presentato alcuna. Dovranno, invece, presentare solo la domanda riferita all’anno 2023 coloro che l’avevano già presentata per l’anno 2022 a prescindere dall’esito della stessa. Infatti, per coloro che hanno presentato domanda per il 2022, e questa sia stata respinta, è stata prevista la possibilità di proporre riesame e non è, dunque, consentito inoltrare una nuova domanda. Una volta presentata la domanda, sarà possibile visionare e scaricare le ricevute e i documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda stessa e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario. Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, messaggio 10/11/2023, n. 3997

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/11/11/tantum-part-time-ciclico-domande-13-novembre-2022-2023

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