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Affitto di bungalow: non rientra nella nozione di locazione di immobili

La Corte di Giustizia UE nella sentenza del 16 novembre 2023 alla causa C‑497/22, ha dichiarato che la normativa concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretata nel senso che non rientra nella nozione di «locazioni di immobili», ai sensi di tale disposizione, un contratto concluso tra un privato e un professionista del turismo con il quale quest’ultimo mette a disposizione, per un uso personale di breve durata, un alloggio per vacanze, situato in un villaggio turistico gestito da tale professionista, e che comporta, oltre alla cessione dell’uso di tale alloggio, un insieme di prestazioni di servizi fornite a un prezzo globale.

La Corte di Giustizia UE è stata chiamata a fornire chiarimenti in merito ad una controversia (causa C‑497/22) tra un soggetto, domiciliato in Germania, e un professionista del turismo con sede nei Paesi Bassi, in merito al rimborso del prezzo pagato da tale singolo, con interessi e spese, per la cessione d’uso per una breve durata di un bungalow situato nel villaggio turistico gestito da tale professionista. Il caso Il 23 giugno 2020 è stato prenotato, sul sito Internet del professionista, un bungalow nel parco acquatico Waterpark Zwartkruis situato a Noardburgum (Paesi Bassi), per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 4 gennaio 2021 e per un gruppo di nove persone, appartenenti a più di due nuclei familiari diversi. La prenotazione di cui trattasi comprendeva la messa a disposizione di biancheria da letto e la pulizia finale e l’importo pattuito è stato integralmente versato. Tale parco acquatico comprende alcuni bungalow situati direttamente sulla riva di un lago e ogni bungalow ha un proprio pontile. Era possibile noleggiare barche e canoe pagando un supplemento. La Roompot Service ha confermato tramite email, prima del suo arrivo e su richiesta di quest’ultima, che detto parco acquatico sarebbe stato aperto durante il periodo interessato dalla prenotazione, nonostante la pandemia da COVID-19, ma che, conformemente alla normativa dei Paesi Bassi in vigore, le sarebbe stato possibile soggiornarvi in un bungalow soltanto con la sua famiglia e con un massimo di due persone appartenenti ad un altro nucleo familiare. La Roompot Service ha anche proposto di rinviare il soggiorno a una data successiva. Poiché il soggiorno non è stato effettuato e non è stata modificata la prenotazione, il professionista ne ha rimborsato solo una minima quota. Viene quindi chiesto alla Corte di Giustizia UE se nel caso di un contratto tra un privato e un locatore professionista di alloggi per le vacanze avente ad oggetto la cessione d’uso per una breve durata di un bungalow in un villaggio turistico gestito dal locatore, il quale prevede, oltre alla mera cessione d’uso, altre prestazioni, quali la pulizia finale e la fornitura di biancheria da letto, il foro competente esclusivo è quello del luogo in cui è situato il bene locato, indipendentemente dal fatto che il bungalow sia di proprietà del locatore o di un terzo. Sentenza della Corte Nella sentenza del 16 novembre 2023 la Corte di Giustizia UE evidenzia che al fine di stabilire se una controversia rientri in tale competenza esclusiva, occorre esaminare, da un lato, se tale controversia verta su un contratto di locazione di un immobile e, dall’altro, se l’oggetto di detta controversia si ricolleghi direttamente ai diritti e agli obblighi derivanti da tale contratto di locazione, poiché, come risulta dalla giurisprudenza, non è sufficiente che la stessa controversia abbia un nesso con un contratto di locazione relativo ad un immobile per rientrare nella competenza del giudice dello Stato membro in cui è situato tale immobile. Per quanto riguarda la classificazione di un contratto di cessione dell’uso di un alloggio per vacanze per un breve periodo, la Corte ha stabilito che rientra nella nozione di «contratto di locazione» un contratto con cui il proprietario di una casa per le vacanze ha affittato un alloggio in tale casa per un breve periodo e in base al quale non era permesso alloggiare ospiti, le spese per l’elettricità, l’acqua e il gas dovevano essere conteggiate secondo il consumo e le pulizie alla fine del soggiorno dovevano essere pagate a parte. Per contro, un contratto avente ad oggetto la cessione dell’uso di un alloggio per vacanze che preveda la prenotazione di un passaggio marittimo verso la destinazione in questione, effettuata da un organizzatore di viaggi professionale che non era il proprietario di tale alloggio per conto del suo cliente, contro un pagamento supplementare, è stato qualificato non come «contratto di locazione», bensì come contratto complesso vertente su un insieme di prestazioni di servizi fornite a fronte di un prezzo globale, in quanto, indipendentemente dalla sua intestazione, tale contratto comportava, oltre alla cessione dell’uso di detto alloggio, altre prestazioni, quali le informazioni e i consigli con cui l’organizzatore di viaggi propone al cliente interessato diverse possibilità di scelta per le vacanze, la prenotazione di un alloggio per il periodo scelto dal cliente, la prenotazione del viaggio, l’accoglienza sul posto e, eventualmente, un’assicurazione per l’annullamento di tale viaggio. Nel caso in esame la Corte ha constatato che il contratto verteva esclusivamente sulla locazione di un immobile, dato che le clausole relative all’assicurazione e alla garanzia del rimborso del prezzo erano mere disposizioni accessorie che non potevano modificare la qualificazione di detto contratto. Il fatto che la controversia in questione non vedesse direttamente contrapposti il proprietario e il locatario dell’immobile non ha portato a una conclusione diversa, poiché l’organizzatore di viaggi professionale era surrogato nei diritti del proprietario e non agiva come organizzatore di viaggi professionale, ma come se fosse il proprietario dell’immobile di cui trattasi. La fornitura di alloggio in un villaggio turistico che comprende strutture ricettive standardizzate che formano un insieme omogeneo, come il parco acquatico Waterpark Zwartkruis, gestito da un professionista del turismo, e l’offerta di una vacanza a un prezzo complessivo che riflette la qualità e l’importanza di tutti i servizi offerti in tale villaggio turistico, sembrano, fatte salve le verifiche che spetterà al giudice del rinvio effettuare, far propendere per l’esclusione di un contratto come quello oggetto del procedimento principale dall’ambito di applicazione dell’articolo 24, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1215/2012. Alla luce delle rilevazioni effettuate la Corte di Giustizia UE ha quindi dichiarato che l’articolo 24, punto 1, primo comma, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «locazioni di immobili», ai sensi di tale disposizione, un contratto concluso tra un privato e un professionista del turismo con il quale quest’ultimo mette a disposizione, per un uso personale di breve durata, un alloggio per vacanze, situato in un villaggio turistico gestito da tale professionista, e che comporta, oltre alla cessione dell’uso di tale alloggio, un insieme di prestazioni di servizi fornite a un prezzo globale. Copyright © - Riproduzione riservata

Corte di Giustizia UE, sentenza 16/11/2023, causa C‑497/22

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/11/18/affitto-bungalow-non-rientra-nozione-locazione-immobili

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