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Festività di dicembre in busta paga: dalla gestione al calcolo

Per il calcolo della busta paga di dicembre i datori di lavoro devono tenere conto delle festività nazionali, a cui si aggiunge, in alcuni casi, la festività locale del Santo patrono. In particolare, nel mese di dicembre 2023, le festività previste dalla legge cadono in giorni infrasettimanali, normalmente considerati lavorativi. Il trattamento economico del lavoratore nelle giornate festive si differenzia a seconda che le stesse siano o meno lavorate e del giorno in cui cade la festività, mentre l’importo è calcolato in maniera diversa in base al sistema di paga utilizzato, orario o in misura fissa mensile. Attenzione, quindi, alla corretta gestione nel cedolino, in quanto l’inosservanza delle norme in materia di festività espone il datore di lavoro alla sanzione amministrativa pecuniaria da 154 a 929 euro.

Nel mese di dicembre si concentra gran parte delle festività dell’anno i cui riflessi incidono sulla gestione dei lavoratori dipendenti e sulla loro busta paga. In corrispondenza delle festività il dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro mantenendo la retribuzione, mentre la prestazione è possibile solo previo accordo tra datore di lavoro e dipendente. Festività di dicembre 2023 Ai fini del calcolo della busta paga sono considerate giornate festive le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali individuate dalla legge. Ad esse si aggiunge la festività locale del Santo patrono nell’eventualità che cada nel medesimo mese. La norma che disciplina il trattamento ed il riconoscimento delle festività retribuite del lavoratore è contenuta nella Legge n. 260/49 come modificata dalla Legge n. 90/1954 che, all'art. 2, declina le giornate festive, tra cui quelle del mese di dicembre: 8 dicembre (Immacolata Concezione); 25 dicembre (Natale); 26 dicembre (S. Stefano). Per il 2023 le festività indicate non presentano particolarità e l'individuazione del relativo trattamento economico e normativo si richiama alle previsioni di legge e del CCNL. Prima di trattare degli aspetti retributivi, vale la pena evidenziare che nelle giornate festive religiose e civili è consentito ai dipendenti di astenersi dal lavoro senza decurtazione della retribuzione. I lavoratori possono legittimamente rifiutarsi di rendere l’attività lavorativa eventualmente richiesta dal datore di lavoro, in assenza di un accordo in tal senso. Difatti, per orientamento giurisprudenziale consolidato, la possibilità di svolgere attività lavorativa durante le giornate di festività infrasettimanali non può essere rimessa alla volontà esclusiva del datore o a quella del lavoratore ma deve derivare da un loro accordo ovvero da accordo stipulato dalle organizzazioni sindacali a cui il lavoratore abbia conferito espresso mandato (ex plurimis Cass. n. 18887/2019; Cass. n. 8958/2021). Dello stesso tenore la risposta all'interpello n. 60/2009, con cui il Ministero del Lavoro ha confermato il diritto del lavoratore ad astenersi dal prestare l’attività lavorativa nelle giornate festive, in assenza di diversa pattuizione con il proprio datore di lavoro ovvero se non è stabilito dalla contrattazione collettiva. Sul punto merita segnalare anche la sentenza n. 16592/2015 con cui la Corte di Cassazione ha sancito che, anche in presenza di un obbligo previsto dalla contrattazione collettiva, il lavoratore può rifiutarsi di prestare la sua opera durante le festività infrasettimanali civili o religiose. La Suprema Corte, inoltre, chiamata a pronunciarsi sulla giornata dell’8 dicembre, con sentenza n. 21209/2016 ha stabilito che il rifiuto di prestare lavoro in presenza di una disposizione del contratto collettivo che prevede l’obbligo di prestazione anche in giornate festive, per le quali una disposizione di legge prevede la retribuzione, può dar luogo ad un provvedimento disciplinare ma non può pregiudicare il pagamento della festività. Nel mese di dicembre 2023 le festività previste dalla legge cadono in giorni infrasettimanali, normalmente considerati lavorativi. Il trattamento economico del lavoratore nelle giornate festive si differenzia a seconda che le stesse siano o meno lavorate e del giorno in cui cade la festività; l’importo è calcolato in maniera diversa in base al sistema di paga utilizzato, orario o in misura fissa mensile. Festività godute e festività lavorate Ai lavoratori retribuiti in misura fissa nel cedolino di dicembre spetta la normale retribuzione mensile, senza alcuna variazione a causa delle festività indicate. Si considera la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, indipendentemente dalla presenza di giornate festive, per cui non è necessario indicare in busta paga la festività qualora il lavoratore ne abbia goduto. Di contro, nell’ipotesi in cui il lavoratore presti la propria opera nelle festività indicate dalla legge, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo prevista dal contratto collettivo applicato. Ai lavoratori retribuiti non in misura fissa, ma in funzione delle ore di lavoro da essi effettivamente prestate, va riconosciuta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio. In tal caso la retribuzione va ragguagliata a quella corrispondente ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge. In tal caso, l’assenza per festività goduta sarà retribuita con indicazione di un apposito elemento in busta paga che, a seconda dei casi, potrà essere indicato come “festività goduta” o con descrizione similare. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, si calcola il valore delle quote sulla media oraria delle ultime quattro settimane (art. 5, Legge n. 260 cit.). I diversi contratti collettivi possono prevedere particolari specificità, pertanto è sempre opportuno riferirsi ad essi prima di procedere con i calcoli. Quando la festività cade di domenica (evento non previsto nella mensilità di dicembre 2023) oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, al lavoratore deve essere riconosciuto un elemento retributivo aggiuntivo. Nello specifico, ai lavoratori che percepiscono una retribuzione in misura mensilizzata è corrisposta un’ulteriore quota giornaliera di retribuzione generalmente pari ad 1/26 della paga mensile (salvo diversa previsione del contratto collettivo applicato). Come precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con risposta ad interpello n. 1664/2006, in caso di orario su 5 giorni lavorativi il sesto giorno (sabato), se non diversamente previsto dal contratto collettivo, risulta già coperto dalla retribuzione in misura fissa. Ai lavoratori retribuiti in misura oraria spetta invece il trattamento retributivo corrispondente ad 1/6 dell’orario settimanale (Cass. sentenza n. 10132/1993 ha stabilito che in caso di settimana corta il compenso dev’essere ragguagliato a 1/5 dell’orario settimanale), salvo condizioni più favorevoli eventualmente previste dalla contrattazione collettiva.

FestivitàPaga mensilizzataPaga oraria
Infrasettimanale in giornata lavorativaNessun compenso aggiuntivoFestività goduta e retribuzione oraria moltiplicata per le ore previste secondo l’orario di lavoro previsto
In giornata non lavorativa (o sabato non lavorativo)Nessun compenso aggiuntivoNessun compenso aggiuntivo
In domenica o altra giornata di riposoRetribuzione di una giornata di festività non goduta (generalmente 1/26 della paga mensile)Festività non goduta e retribuzione oraria moltiplicata per 1/6 dell’orario settimanale
Esempio di calcolo n. 1Impiegato con retribuzione mensile pari a 1.925 euro lordi, sempre presente nel mese di dicembre. La retribuzione del mese corrisponderà a 1.925 euro lordi, come quella degli altri mesi.Esempio di calcolo n. 2Operaio con retribuzione oraria lorda pari a 12,45 euro e orario a tempo pieno di 40 ore settimanali Il calcolo del trattamento economico riferito alla giornata festiva sarà il seguente: euro 12,45 * (40/6) = euro 12,45 * 6,67 = euro 83,04Esempio di calcolo n. 3Nell’ipotesi in cui lo stesso dipendente di cui all’esempio precedente adotti la settimana corta, in assenza di specifiche indicazioni del contratto collettivo, accogliendo la tesi della Corte di Cassazione, il compenso spettante per la giornata festiva sarà calcolato nel modo seguente: euro 12,45 * (40/5) = euro 12,45 * 8 = euro 99,60 In alcuni casi le regole appena delineate potrebbero subire delle variazioni, per effetto di disposizioni più favorevoli previste dal contratto collettivo di riferimento. Di seguito la disciplina prevista da alcuni CCNL
CCNLFestività lavorataFestività goduta
Commercio (Confcommercio)Maggiorazione del 30% sulla normale retribuzioneRetribuzione di fatto, sempreché non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasionali senza carattere di continuità (art. 154)
Metalmeccanici Industria (Federmeccanica - Assistal - Confindustria)Le ore di lavoro prestato nei giorni festivi anche se infrasettimanali sono retribuite con la normale retribuzione mensile a cui si applicano particolari maggiorazioni: - lavoro festivo: 50% - festivo con riposo compensativo: 10% - straordinario festivo: 55% - straordinario festivo con riposo compensativo: 35% - notturno festivo: 60% (55% per lavoro a turni) - notturno festivo con riposo compensativo: 35% (30% per lavoro a turni) - straordinario notturno festivo: 75% (65% per lavoro a turni) - straordinario notturno festivo con riposo compensativo: 55% (50% per lavoro a turni)La retribuzione delle festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella normale retribuzione mensile (art. 9)
Chimici farmaceuticiRetribuzione mensile a cui si aggiungono tante quote orarie di retribuzione globale quante sono le ore prestate con maggiorazione del 50%. La fruizione dei riposi compensativi comporta per ciascuna ora lavorata nelle festività, in aggiunta all'indennità di turno, la sola maggiorazione del 50%.Per i lavoratori retribuiti con paga fissa il trattamento delle festività è compreso nella retribuzione mensile. Per i lavoratori retribuiti con paga oraria il valore delle quote variabili si calcola sulla media oraria del mese precedente.
Turismo e pubblici esercizi (Confcommercio)Retribuzione relativa alla giornata di festività non goduta più la retribuzione con maggiorazione per lavoro festivo del 20% per ogni ora di lavoro festivo prestato. Maggiorazione 10% per lavoro domenicale in presenza di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica.In considerazione delle particolari caratteristiche delle aziende del settore il godimento delle festività è subordinato alle esigenze aziendali. In caso di mancata prestazione è prevista una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione.
Studi ProfessionaliSi applicano le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario: - 30% in caso di lavoro diurno, - 50% in caso di lavoro straordinario notturno. Normale retribuzione spettante. In caso di coincidenza di una delle festività con una domenica o altra festività, in aggiunta alla normale retribuzione sarà corrisposta ai lavoratori un ulteriore importo pari alla retribuzione giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio.
Festività e rapporto con altre assenze tutelate Il lavoratore matura il diritto al pagamento della retribuzione nei giorni festivi anche in caso di assenza dal lavoro per: - infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi; - riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro; - sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendente dalla volontà del lavoratore; - sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale; - sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica o altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro. Nelle ipotesi citate, è sempre opportuno consultare il contratto collettivo per la verifica di specifiche disposizioni in merito al trattamento delle assenze e alla previsione di eventuali integrazioni da corrispondere alle lavoratrici e ai lavoratori. Nel caso di festività cadenti in un periodo di sospensione dell’attività che preveda l’intervento di ammortizzatori sociali, quelle collocate in settimane nelle quali vi sia una sospensione parziale dell'attività lavorativa restano a carico del datore di lavoro. Nello specifico, si richiama il contenuto del messaggio INPS n. 13552/2009 che si può così riassumere: - per i lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile ma su base oraria: le festività del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno sono sempre retribuite dal datore di lavoro, quindi l’integrazione salariale non interviene; le festività religiose infrasettimanali (1 gennaio, lunedì di Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) sono a carico dell’azienda soltanto se si collocano nelle prime due settimane di sospensione, ovvero se è prevista la prestazione ad orario ridotto, altrimenti risultano integrabili; - per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile tutte le festività civili, nazionali e religiose risultano nel numero delle ore integrabili, atteso che la retribuzione predeterminata si riferisce a tutte le giornate lavorative del mese e non subisce alcuna variazione per la circostanza che alcune di queste giornate coincidano con le festività. Sanzioni L’inosservanza delle norme in materia di festività che determina la mancata corresponsione del trattamento economico previsto per il lavoro festivo, espone il datore di lavoro alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 6 della Legge n. 260/49, da 154 a 929 euro. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/11/29/festivita-dicembre-busta-paga-gestione-calcolo

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