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Indennità lavoratori spettacolo: domande 2023 entro il 30 marzo

Nel messaggio n. 4382 del 2023, l’INPS chiarisce le due differenti date di decorrenza e do termine per la trasmissione delle istanze telematiche utili all’erogazione dell’’indennità di discontinuità ai lavoratori del settore dello spettacolo. le domande riferite ai periodi di competenza dell’anno 2023 potranno essere presentate dal 01/01/2024 al 30/03/2024.

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 4382 del 6 dicembre 2023, in cui fornisce alcune precisazioni riguardo l’indennità di discontinuità  in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, ai sensi del decreto legislativo n.175 del 30 novembre 2023. L’indennità di discontinuità è introdotta, in via strutturale e permanente, con decorrenza dal 1  gennaio 2024. Tuttavia l’Istituto specifica che, in via transitoria, l’art.8 del decreto legislativo n.175/2023 prevede la possibilità per i potenziali beneficiari di presentare la domanda dell’indennità di discontinuità riferita ai periodi di competenza dell’anno 2022, entro e non oltre la data del 15/12/2023. Quanto al regime ordinario, a far data dal 01/01/2024, i periodi di competenza della misura sono quelli riferiti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda. Pertanto, le domande riferite ai periodi di competenza dell’anno 2023 potranno essere presentate dal 01/01/2024 al 30/03/2024. Copyright © - Riproduzione riservata INPS, messaggio 06/12/2023, n. 4382

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/12/07/indennita-lavoratori-spettacolo-domande-2023-entro-30-marzo

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