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Riduzione premio INAIL per i settori non ancora revisionati

L’INAIL, nella circolare n. 55 del 2023, determina la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Nel document viene fissata la misura della riduzione per i settori o gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato.

Con la circolare n. 55 del 7 dicembre 2023, l’INAIL prevede, con effetto dal 1° gennaio 2014, ha disposto la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle more dell'aggiornamento delle relative tariffe. La riduzione non si applica ai premi assicurativi per i quali dal 1° gennaio 2019 è intervenuto l’aggiornamento delle relative tariffe, che riguardano: a) le tariffe dei premi delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" ed "Altre Attività", che si applicano anche ai lavoratori con contratto di somministrazione; b) la tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare; c) la tariffa dei premi della gestione Navigazione. Dal 1° gennaio 2023 la riduzione non si applica, inoltre, ai premi per l’assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidate all’emigrazione sottoposti a prova d’arte, allievi dei corsi IeFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC, per i quali è intervenuta la revisione di cui al decreto interministeriale 6 settembre 2022 di approvazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Inail del 26 luglio 2022, n. 157. La riduzione non si applica, infine, ai premi speciali unitari per alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, per i quali per l’anno scolastico formativo 2023/2024 è intervenuta la revisione del premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli alunni e studenti delle scuole e delle università non statali per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023-2024 Riduzione percentuale per il 2024 Per l’anno 2024 la riduzione dei premi e dei contributi è stata fissata nella misura pari al 15,11% dal decreto 8 novembre 2023 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per quanto riguarda i criteri di applicazione, stabiliti dal decreto 22 aprile 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si ricorda che l’individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull’andamento infortunistico aziendale. Per il 2024 si applicano gli Indici di Gravità Media valevoli per il triennio 2023-2025 aggiornati con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Inail del 2 agosto 2022, n. 176 approvata dal decreto interministeriale 20 settembre 2022. Per l’anno 2024, la riduzione si applica ai soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2022. Attività iniziata da non oltre un biennio In caso di attività iniziata da non oltre un biennio, la riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La domanda di riduzione deve essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività. A tal fine I datori di lavoro interessati evono presentare la domanda con il servizio online Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali, disponibile in www.inail.it – servizi online. Per il settore agricoltura, la domanda deve essere presentata dagli interessati compilando l’apposito modulo di domanda Riduzione L147-2013 primo biennio Agricoltura pubblicato in www.inail.it - atti e documenti - moduli e modelli – assicurazione - premio assicurativo. Copyright © - Riproduzione riservata

INAIL, circolare 07/12/2023, n. 55

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/12/09/riduzione-premio-inail-settori-non-revisionati

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