• Home
  • News
  • Lavoratori dello spettacolo: a chi spetta e come si chiede l’indennità di discontinuità

Lavoratori dello spettacolo: a chi spetta e come si chiede l’indennità di discontinuità

Il D.Lgs. n. 175 del 2023 ha introdotto una misura di sostegno economico per i lavoratori dello spettacolo. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è, infatti, prevista una indennità di discontinuità al ricorrere di specifici requisiti, di natura oggettiva e soggettiva, che devono essere soddisfatti al momento della presentazione della domanda. Il decreto legislativo prevede, inoltre, il riconoscimento di una indennità “ponte” per il 2023, da chiedere, secondo le indicazioni INPS presenti nei messaggi n. 4332 e 4382 del 2023, entro il 15 dicembre. Chi può accedere alla misura? Come si presenta la domanda?

È stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 175/2023 che, entrato in vigore il 3 dicembre, introduce una misura di sostegno economico nei confronti dei lavoratori dello spettacolo. Finalità della norma è di riconoscere un sostentamento economico ad una categoria di lavoratori che alla luce della specificità del settore in cui operano (spettacolo) sono caratterizzati da una discontinuità nell’impiego. La norma prevede anche il riconoscimento di una indennità “ponte” per il 2023, per la quale l’INPS con il messaggio n. 4332/2023 ha fornito le prime istruzioni in merito alla presentazione della domanda che dovrà avvenire dal 4 dicembre al 15 dicembre 2023. Proviamo qui di seguito a riepilogare le principali caratteristiche e i requisiti richiesti per accedere alla misura. Di cosa si tratta A decorrere dal 1° gennaio 2024 viene previsto il riconoscimento di una indennità di natura economica come misura di sostegno al reddito influenzato per i lavoratori dello spettacolo, al verificarsi di determinati requisiti di natura oggettiva e soggettiva. A differenza di altri bonus o indennità, l’indennità di discontinuità per espressa previsione di legge concorre alla formazione del reddito IRPEF del soggetto percipiente. A chi spetta La misura spetta, a domanda, a: - lavoratori autonomi; - collaboratori coordinati e continuativi; - lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del settore dello spettacolo, che non siano titolari della indennità di disponibilità; - lavoratori a tempo determinato. Per questi ultimi, si tratta di coloro che prestato attività lavorativa a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli nonché quelli che prestino a tempo determinato attività al di fuori di tali ipotesi e individuati con il decreto del Ministro del Lavoro del 25 luglio 2023 ovvero: - impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; - operatori di cabine di sale cinematografiche; - impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; - maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; - impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; - lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film. La misura spetta ai soggetti iscritti al FPLS (Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo) ed è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti che devono essere in possesso al momento della presentazione della domanda:

RequisitiParticolarità
Cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano
Residenza in Italia da almeno un anno
Possesso di un reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non superiore a euro 25.000 nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda
Maturazione nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, di almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.Non sono da considerare le eventuali giornate riconosciute nel medesimo anno di richiesta dell’indennità, a titolo di indennità: - discontinuità; - disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS); - NASpI.
Percezione nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, di un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
Non titolarità di: - rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda - trattamento pensionistico diretto.Non sono preclusivi eventuali rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità
Ammontare L’indennità viene corrisposta dall’INPS in un'unica soluzione ed è determinata nella misura pari al 60%: - sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all’anno precedente la presentazione della domanda; - spetta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al FPLS nell’anno civile precedente la presentazione della domanda dell’indennità; - dalle giornate devono essere detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive; - ai fini della durata dell’indennità di discontinuità, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione; - l’importo giornaliero dell’indennità non può in ogni caso superare l’importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall’INPS. Istanza L’indennità deve essere richiesta telematicamente all’INPS entro il 30 marzo di ogni anno a pena di decadenza, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell’anno precedente. Una volta acquisita la domanda, l’INPS procede alla valutazione delle domande entro il 30 settembre successivo alla presentazione delle stesse. L’Istituto procede alla verifica dei requisiti reddituali dei soggetti che hanno presentato domanda di indennità accedendo ai dati dell’Anagrafe tributaria Contribuzione figurativa L’indennità da diritto alla maturazione della contribuzione figurativa e le giornate indennizzate sono accreditate figurativamente nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda presso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Incumulabilità con altre indennità Per espressa previsione di legge, l’indennità di discontinuità non è cumulabile, nell’anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con: - le indennità di maternità, malattia, infortunio e con tutte le indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura, ivi compresa la prestazione NASpI erogata in forma anticipata e le prestazioni integrative di durata della NASpI; - con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria e straordinaria anche in deroga, le prestazioni di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà di cui al d.lgs. 148/2015; - con l’assegno ordinario di invalidità. Contribuzione di finanziamento L’indennità viene finanziata mediante il versamento di:
Tipo contributoSoggetto obbligato al versamentoImporto
Contributo ordinarioDatore di lavoro o committente1% dell’imponibile contributivo
Contributo di solidarietàLavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo0,50% per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al FPLS
Indennità ponte per il 2023 Il D.Lgs. n. 175/2023 ha previsto la possibilità in via transitoria, per i potenziali beneficiari della misura, di presentare la domanda riferita all’anno di competenza 2023 entro e non oltre il 15 dicembre 2023, a pena di decadenza. L’indennità di discontinuità prevista per l’anno 2023 è riconosciuta per un numero di giornate pari al 90% di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente a quello della presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, ed è corrisposta nella misura del 90% per cento del valore. Con il messaggio n. 4332/2023 l’INPS ha comunicato che le domande potranno essere presentate dai beneficiari esclusivamente in modalità telematica a partire dal 4 dicembre e sino al 15 dicembre 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Sarà necessario selezionare la voce “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”. In via alternativa, la domanda può essere presentata tramite il servizio di Contact Center multicanale ovvero attraverso gli Istituti di Patronato.Con il successivo messaggio n. 4382/2023 l’Istituto ha precisato che, in via transitoria, l’art.8 del D.Lgs. n. 175/2023 prevede la possibilità per i potenziali beneficiari di presentare la domanda dell’indennità di discontinuità riferita ai periodi di competenza dell’anno 2022, entro e non oltre la data del 15 dicembre 2023. Una volta a regime, a far data dal 1° gennaio 2024, i periodi di competenza della misura sono quelli riferiti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda, con la conseguenza che le domande riferite ai periodi di competenza dell’anno 2023 potranno essere presentate dal 1° gennaio 2024 ed entro il 30 marzo 2024. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/12/11/lavoratori-spettacolo-spetta-chiede-indennita-discontinuita

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble