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Pesca: definita la percentuale minima di raccolta dei rifiuti di attrezzi contenenti plastica per il riciclaggio

Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, con il decreto n. 354 del 30 ottobre 2023, ha stabilito che la percentuale minima di raccolta nazionale annuale dei rifiuti di attrezzi da pesca contenenti plastica per il riciclaggio, è fissata, per il biennio 2024 e 2025, al 15 % in peso degli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato nazionale durante le singole annualità di riferimento.

Con il decreto n. 354 del 30 ottobre 2023, il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, al fine di prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, nonché al fine di rispettare gli obblighi derivanti dalla Decisione di esecuzione (UE) 2021/958 della Commissione, del 31 maggio 2021, che stabilisce il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni sugli attrezzi da pesca immessi sul mercato e sui rifiuti di attrezzi da pesca raccolti negli Stati membri e il formato per la relazione di controllo della qualità conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito “Decisione”), definisce il tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio.In particolare il decreto stabilisce che la percentuale minima di raccolta nazionale annuale dei rifiuti di attrezzi da pesca contenenti plastica per il riciclaggio, è fissata, per il biennio 2024 e 2025, al 15 % in peso degli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato nazionale durante le singole annualità di riferimento. Sono computati nel tasso minimo nazionale di raccolta i seguenti rifiuti di attrezzi da pesca, conferiti dal detentore: a) pezze di rete in filo ritorto spesso (Ø > 1 mm); b) pezze di rete in filo ritorto sottile (Ø ≤ 1 mm); c) altri attrezzi a base di plastica o loro parti; d) parti non di plastica di un attrezzo, che possono includere pesi metallici, rulli di gomma, dispositivi o griglie di fuga; e) boe, galleggianti e corde, che possono essere in materiale plastico o metallico. I produttori, anche attraverso i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva istituiti ai sensi della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, devono comunicare all’Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (di seguito ISPRA), entro il 30 aprile di ogni anno, i dati relativi agli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato nell’anno solare precedente. A decorrere dal 2024, ai fini dell’adempimento sarà utilizzato il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), modificato ed integrato ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, della Legge 25 gennaio 1994, n. 70. Copyright © - Riproduzione riservata

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, decreto 30/10/2023, n. 354

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/12/12/pesca-definita-percentuale-minima-raccolta-rifiuti-attrezzi-contenenti-plastica-riciclaggio

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