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Esonero dipendenti: applicazione differenziata su retribuzione di dicembre e tredicesima

La retribuzione da riconoscere ai lavoratori subordinati di competenza del mese di dicembre si compone della mensilità ordinaria e della tredicesima mensilità maturata in corso d’anno. Proprio quest’ultima spettanza presenta, per l’anno in corso, alcune complessità legate all’applicazione dell’esonero contributivo INPS in misura diversificata rispetto alla retribuzione di base. Il datore di lavoro, nell’elaborare la busta paga di dicembre dovrà dunque tenere conto non soltanto degli elementi retributivi e degli accadimenti occorsi nell’anno che incidono sulla determinazione della mensilità aggiuntiva, ma anche dell’applicazione separata dell’esonero in misura ridotta. Come occorre procedere? Quali verifiche preventive bisogna fare?

Con la retribuzione del mese di dicembre ai lavoratori dipendenti viene erogata la tredicesima mensilità maturata durante l’anno, secondo le previsioni del contratto nazionale di categoria e/o dagli accordi sindacali. L’erogazione della tredicesima mensilità avviene una volta l’anno, prima di Natale, così da assicurare al lavoratore una maggiore disponibilità economica nel periodo delle feste e spetta a tutti i lavoratori dipendenti in quanto non è derogabile in pejus dalla contrattazione collettiva o aziendale. Criteri di maturazione dei ratei La tredicesima mensilità matura nel corso dell’anno solare e il lavoratore ordinariamente la percepisce una sola volta nell’arco dei 12 mesi. La retribuzione da tenere a base di riferimento per il calcolo è quella da erogare al 31 dicembre di ogni anno, ovvero all’ultimo giorno di servizio: - retribuzione fissa mensile: la tredicesima mensilità corrisponde ad una mensilità di retribuzione; - retribuzione oraria: la gratifica natalizia si calcola moltiplicando la retribuzione oraria per il numero medio di ore mensili. In caso di: - rapporto di lavoro intercorso per un periodo inferiore all’anno, l’ammontare sarà riproporzionato a dodicesimi in base alla data di assunzione o di cessazione del rapporto di lavoro. - rapporto di lavoro part-time, il lavoratore maturerà la gratifica natalizia in proporzione all’orario di lavoro svolto. Regole di maturazione specifiche La tredicesima matura anche durante il periodo di prova e di preavviso e in caso di assenze retribuite totalmente a carico del datore di lavoro, quali ad esempio i periodi di carenza per malattia, ferie, festività e di fruizione dei permessi retribuiti. Quando invece le assenze derivano da un’astensione obbligatoria per maternità, malattia o infortunio, il diritto alla mensilità aggiuntiva è posto a carico degli istituti previdenziali e assistenziali. Qualora poi il datore di lavoro sia obbligato dal contratto collettivo ad integrare quanto anticipato per conto degli istituti previdenziali o assistenziali, la mensilità aggiuntiva va corrisposta fino a garantire la retribuzione netta che sarebbe spettata in caso di effettiva prestazione di lavoro: si rende necessario, dunque, determinare l’importo che il datore di lavoro deve aggiungere all’indennità riconosciuta dall’Istituto tenendo presente che tale indennità non è soggetta a contributi previdenziali (lordizzazione). La formula per il calcolo del coefficiente di lordizzazione, che dipende dalla percentuale dei contributi previdenziali a carico del lavoratore è la seguente: 100: (100 – la percentuale contributi a carico lavoratore). Su di essa, dunque, influisce l’attuale vigenza degli esoneri contributivi. I coefficienti di lordizzazione attualmente in vigore sono i seguenti:a) reddito mensile superiore a 2.692 euro: - aziende con meno di 15 dipendenti: 100: (100 – 9,19) = 100: 90,81 = 1,101201 - aziende con più di 15 dipendenti: 100: (100 – 9.49) = 100: 90,51 = 1,104851 - per gli apprendisti: 100: (100 – 5,84) = 100: 94,16 = 1,062022b) reddito mensile superiore a 1.923 euro ma inferiore a 2.692 euro: - aziende con meno di 15 dipendenti: 100: (100 – 3,19) = 100: 96,81 = 1,032 - aziende con più di 15 dipendenti: 100: (100 – 3,49) = 100: 96,51 = 1,036 - per gli apprendisti: nessuna lordizzazionec) reddito mensile superiore inferiore a 1.923 euro: - aziende con meno di 15 dipendenti: 100: (100 – 2,19) = 100: 97,81 = 1,1022 - aziende con più di 15 dipendenti: 100: (100 – 2,49) = 100: 97,51 = 1,1025 - per gli apprendisti: nessuna lordizzazione. Trattamento fiscale e previdenziale Sotto il profilo fiscale, l'importo erogato concorre alla formazione della base imponibile ma l'imposta sui redditi delle persone fisiche si applica autonomamente sull’importo erogato, al netto dei contributi di assistenza e di previdenza, e non in cumulo con la normale retribuzione mensile, utilizzando le aliquote per scaglioni di reddito in vigore nell'anno di corresponsione (principio di cassa) e senza applicare le detrazioni per lavoro dipendente o familiari a carico, salvo poi il conguaglio di fine anno da operarsi sulla totalità delle retribuzioni corrisposte. Sotto il profilo previdenziale, invece, nessuna novità: la tredicesima mensilità costituisce imponibile previdenziale del mese in cui viene erogata, secondo le regole ordinarie, in materia di contribuzione sia INPS che INAIL. Applicazione dell’esonero contributivo La maggiorazione dell’esonero contributivo voluto dal decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito il L. n. 85/2023) non si applica alla tredicesima mensilità. Ne deriva che, nella busta paga di dicembre occorrerà diversificare le due basi imponibili contributive (reribuzione corrente e tredicesima mensilità) e applicare l’esonero: - nella misura del 2%, se l’importo corrisposto a titolo di tredicesima mensilità non è superiore a 2.692 euro; - nella misura del 3%, se l’importo corrisposto a titolo di tredicesima mensilità non è superiore a 1.923 euro.Esempio di calcolo Retribuzione ordinaria dicembre: 1.800 euro Aliquota contributiva ordinaria c/dipendente = 9,19% Sgravio contributivo spettante = 7% Aliquota contributiva con esonero = 2,19% Trattenuta c/ dipendente = euro 39,42 Tredicesima mensilità = 1.800 euro Sgravio contributivo spettante = 3% Trattenuta c/dipendente = (1.800/100*6,19) = 111,42 euro Totale retribuzione lorda erogata nel mese = 3,600 euro Totale trattenuta c/dipendente: 150,84 Laddove, invece, nei mesi da luglio a dicembre 2023, i ratei della tredicesima mensilità vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese, se inferiore o uguale al limite di 2.692 euro (riduzione del 6%) o di 1.923 euro (riduzione del 7%), sia sui ratei di tredicesima, qualora l’importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (riduzione del 2%), ovvero di 160 euro (riduzione del 3%)Esempio di calcolo (tredicesima mensilizzata)Retribuzione ordinaria mensile: 1.500 euro Aliquota contributiva ordinaria c/dipendente = 9,19% Sgravio contributivo spettante = 7% Trattenuta c/ dipendente = 92,85 euro Rateo tredicesima mensilità = 125 euro Sgravio contributivo spettante = 3% Trattenuta c/dipendente = (125/100*6,19) = 7,74 euro Totale retribuzione nel mese = 1.625 euro Totale trattenuta c/dipendente: 100,59

N.B. Dal mese di gennaio 2024 alla tredicesima mensilità non si applicherà più alcun esonero.
Casi particolari In caso di cessazione, inizio o sospensione del rapporto di lavoro in corso d’anno, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate, moltiplicando l’importo di 224 euro (esonero al 2%) o di 160 euro (esonero al 3%) per il numero di mensilità maturate. Per gli operai edili, l’importo della tredicesima rientra nella maggiorazione operata sulla retribuzione mensile, in misura pari al 18,50%, da cui viene detratto l’accantonamento, calcolato nella misura del 14,20%; Agli operai agricoli a tempo determinato retribuiti in base alle ore e alle giornate effettivamente lavorate non è dovuta la tredicesima in quanto gli stessi percepiscono mensilmente il terzo elemento. Nel caso di scioperi intervenuti nel corso dell’anno, il datore di lavoro dovrà decurtare la quota relativa a tali periodi durante i quali l’istituto non matura. I permessi per assistere i familiari con handicap grave e i periodi di congedo parentale non comportano alcuna decurtazione della tredicesima mensilità, a meno che non si tratti di un genitore di minore con handicap che scelga il prolungamento del congedo parentale fino al terzo anno di vita del bimbo. Base di computo e voci retributive
Voce retributivaBase di computo 13ma
Incentivi aziendaliSI
Indennità di turnoNO
Indennità lavoro straordinarioSI
Lavoro nottuno/festivoSI
Indennità di reperibilità facoltativaNO
Indennità di maneggio denaroNO
Premio di produzioneNO
EdrSI
Indennità di mensaSI
Rimborso speseNO
SuperminimoSI
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/12/20/esonero-dipendenti-applicazione-differenziata-retribuzione-dicembre-tredicesima

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