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Fondo solidarietà servizi ambientali: chiarita la contribuzione

Nel messaggio n.4615 del 2023, l’INPS fa presente che il versamento del contributo per la malattia di breve durata al Fondo solidarietà servizi ambientali è dovuta dal 7 febbraio 2021 fino al 31 dicembre 2022, nella misura del 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia breve di durata.

L’INPS, con il messaggio n. 4615 del 21 dicembre 2023, si occupa dell’ambito di applicazione del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali chiarendo che le contribuzioni ulteriori sono le seguenti: a) versamento di un contributo in cifra fissa di 10 euro mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova; b) versamento del 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata, dovuta dal 7 febbraio fino al 31 dicembre 2022, con riferimento al versamento del 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia breve di durata, è dovuta a decorrere dal periodo di paga in corso alla data dell’avvio operativo del Fondo (febbraio 2021). Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, messaggio 21/-12/2023, n. 4615

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/12/22/fondo-solidarieta-servizi-ambientali-chiarita-contribuzione

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