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Esoneri beneficiari di Assegno inclusione: criteri di spettanza e cumulo

Nella circolare n. 111 del 2023, l’INPS fornisce le prime indicazioni operative per la spettanza dell’esonero per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro. L’Istituto si sofferma in particolare sui criteri di spettanza e cumulabilità con altri benefici.

L’INPS, con la circolare n. 111 del 29 dicembre 2023, esamina i criteri di spettanza per la fruizione dell’esonero contributivo in oggetto con riferimento alle assunzioni dei beneficiari del SFL e con riferimento alle assunzioni dei beneficiari dell’ADI. Datori di lavoro ammessi L’esonero contributivo è riconosciuto in favore di tutti I datori di lavoro privati, a prescindere che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. I datori di lavoro devono inserire l’offerta di lavoro nel Sistema informative per l'inclusione sociale e lavorativa. Ai fini del riconoscimento del contributo, il patto di servizio personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti prevede che gli enti assicurino, per il periodo di fruizione dell'incentivo la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell'inserimento lavorativo. L’esonero contributivo spetta per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, per le assunzioni effettuate con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale, di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro. Il medesimo esonero è altresì riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Le assunzioni/trasformazioni devono decorrere a fare data dal 1° gennaio 2024. Misura e durata dell’esonero L’agevolazione, in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, compreso il contratto di apprendistato, è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata di dodici mesi. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. Nel caso di soggetti beneficiari del SFL o dell’ADI effettuate con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, il beneficio spetta, per un periodo massimo di dodici mesi e, comunque, non oltre la durata del rapporto di lavoro, nella misura del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, Condizioni specifiche di fruizione Nel caso di licenziamento effettuato nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione del lavoratore beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro o dell’Assegno di inclusione, che il datore di lavoro sia tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito. L’importo che il datore di lavoro è tenuto a restituire è pari all’intero ammontare dell’incentivo fruito, quindi, dell’esonero relativo alla contribuzione datoriale, con applicazione delle sanzioni civili e degli interessi. Anche l’interruzione del rapporto di lavoro a seguito di recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova (art. 2096 c.c.) comporta l’obbligo a carico di quest’ultimo alla restituzione dell’incentivo fruito. Coordinamento con altri esoneri L’esonero contributivo è cumulabile con gli esoneri contributivi per l’occupazione giovanile e per l’assunzione di lavoratrici svantaggiate e con l’incentivo economico per l’assunzione di soggetti disabili. L’esonero in oggetto è altresì cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore. Domanda telematica Al fine di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto e reperibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni - la domanda di ammissione all’agevolazione. L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica: - calcola l’ammontare del beneficio spettante in base alle informazioni sul Supporto per la formazione e il lavoro o dell’Assegno di inclusione in suo possesso e in base all’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta; - consulta, qualora ricorrano le condizioni previste dai regolamenti comunitari in materia di aiuti “de minimis”, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quell datore di lavoro vi sia possibilità di riconoscere l’agevolazione richiesta; - fornisce, qualora risulti che il lavoratore sia percettore del SFL o dell’ADI e che vi sia sufficiente capienza di aiuti “de minimis” in capo al datore di lavoro, un riscontro di accoglimento della domanda. Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 29/12/2023,n. 111

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/12/30/esoneri-beneficiari-assegno-inclusione-criteri-spettanza-cumulo

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