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Indennità di discontinuità: regole e presentazione della domanda

L’INPS, con la circolare n. 2 del 2023, fornisce le indicazioni applicative delle disposizioni in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, a decorrere dal 1° gennaio 2024. L’Istituto definisce al contempo le modalità di presentazione della domanda, la retiva contribuzione e i criteri di cumulabilità e compatibilità.

Nella circolare n. 2 del 3 gennaio 2023 l’INPS si occupa dell’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo al fine di sostenere economicamente la richiamata categoria di lavoratori, tenuto conto della specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo, decorrente dal 1° gennaio 2024. Durata e misura della prestazione L’indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente la presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive. I contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e congedo parentale regolarmente indennizzati sono invece considerati utili ai soli fini del raggiungimento del requisito contributivo (60 giornate). La misura giornaliera dell’indennità di discontinuità è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all’anno precedente la presentazione della domanda dell’indennità. Pertanto, ai fini della determinazione della retribuzione media giornaliera si prende a riferimento la retribuzione imponibile dell’anno di riferimento (anno civile precedente alla presentazione della domanda) e si divide la stessa per il numero delle giornate coperte da contribuzione derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa per cui è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Viene quindi prima calcolata la retribuzione media giornaliera come sopra specificato e, successivamente, determinato l’importo giornaliero dell’indennità nella misura del 60 per cento della predetta retribuzione media. Presentazione della domanda Per fruire dell’indennità di discontinuità i potenziali beneficiari devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro la data il 30 marzo di ogni anno. La domanda sarà disponibile dal 15 gennaio 2024, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web istituzionale, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” - “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” - selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti - “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”. Contribuzione figurativa e prestazioni accessorie Le giornate riconosciute a titolo di indennità di discontinuità sono accreditate figurativamente nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda presso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nei limiti dei periodi non coperti da contribuzione a qualsiasi altro titolo e sono utili fino a concorrenza del numero di giornate richieste per il raggiungimento del requisito dell’annualità di contribuzione. Il periodo di contribuzione figurativa derivante dall’indennità di discontinuità è computato ai fini dell’anzianità contributiva utile al perfezionamento dei requisiti pensionistici. Incompatibilità e incumulabilità L’indennità di discontinuità non è cumulabile, nell’anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con le indennità di maternità, malattia, infortunio, con tutte le indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura, nonché con l’indennità NASpI erogata in forma anticipata e con le prestazioni integrative di durata dell’indennità NASpI. Contribuzione E’ dovuto un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all’1 per cento dell’imponibile contributivo, nonché un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,50 per cento della retribuzione. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori subordinati il contributo addizionale è pari all'1,10 per cento dell’imponibile previdenziale. Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 03/01/2023, n. 2

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/01/04/indennita-discontinuita-regole-presentazione-domanda

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