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Pensioni e indicizzazione alla speranza di vita: cosa cambia

Per la pensione anticipata non trovano applicazione gli adeguamenti della speranza di vita dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2024. E’ quanto previsto dalla legge di Bilancio 2024. I trattamenti interessati dalla norma sono le pensioni di anzianità maturate in base al solo requisito di anzianità contributiva, ivi comprese quelle riconosciute in base al requisito ridotto in favore dei cosiddetti lavoratori precoci. Qual è l’effetto pratico delle novità?

La legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023) riduce il periodo transitorio durante il quale il valore del requisito di anzianità contributiva, relativo al trattamento pensionistico anticipato, non è oggetto di adeguamenti in base all’evoluzione della speranza di vita. I trattamenti interessati dalla norma sono le pensioni di anzianità maturate in base al solo requisito di anzianità contributiva, ivi comprese quelle riconosciute in base al requisito ridotto in favore dei cosiddetti lavoratori precoci. Cosa si prevede Va ricordato come il requisito di anzianità contributiva per il trattamento pensionistico anticipato è attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne ovvero a 41 anni di contribuzione per i lavoratori precoci (uomini e donne). Il trattamento decorre (su domanda) decorsi tre mesi dalla maturazione del requisito contributivo. Per quel che riguarda la categoria dei lavoratori precoci il riferimento è ai soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria da una data precedente il 1° gennaio 1996 e rientrino in una delle fattispecie individuate dall'art. 1, comma 199, della L. n. 232/2016, e successive modificazioni. Va ricordato come il trattamento anticipato è riconosciuto in base al suddetto requisito specifico nel rispetto di un determinato limite di spesa; qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della data di maturazione del requisito per il trattamento in oggetto e, a parità. La disciplina che viene ora superata prevedeva che al requisito contributivo di cui all’art. 24 comma 10 del D.L. 2011/201 (secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2019 l’accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata una anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne) non trovasse applicazione dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’art. 12 del D.L. n. 78/2010. Con la disposizione della legge di Bilancio ai fini della pensione anticipata non trovano applicazione gli adeguamenti della speranza di vita dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2024. In sede referente si è poi prevista la riduzione nella misura di 10 milioni di euro, per il solo anno 2024, del limite di spesa previsto per il riconoscimento della pensione anticipata in base al suddetto requisito ridotto relativo ai lavoratori precoci. La relazione tecnica allegata all’emendamento governativo con l’approvazione del quale è stata introdotta tale riduzione, afferma, in base al monitoraggio svolto sul flusso di domande, che la riduzione di tale limite non compromette il riconoscimento delle domande relative al beneficio in oggetto. L’effetto pratico Come viene sottolineato nel Dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato in ogni modo la riduzione del periodo temporale ha una valenza solo formale in quanto per il biennio 2025-2026, come accertato dal decreto del Ragioniere generale dello Stato del 18 luglio 2023, comunque non ha luogo un incremento dei requisiti pensionistici in base all’evoluzione della speranza di vita. Risulta, infatti, ancora una volta negativa la differenza tra la media delle speranze di vita del biennio già concluso (2021-22) e quella degli omologhi valori del biennio precedente (2019-2020) e, in base alla clausola di salvaguardia, le modifiche registrate non vengano applicate. Va però sottolineato come i dati riflettano l’esperienza pandemica mentre in termini prospettici la tendenza sia quella di un accentuato processo di senilizzazione della popolazione. Secondo i recenti dati pubblicati nel Censimento Istat del 18 dicembre la dinamica demografica del 2022 continua a essere negativa: al 31 dicembre la popolazione residente, scesa sotto la soglia dei 59 milioni, è inferiore di circa 33mila unità rispetto all’inizio dell’anno, con una riduzione del -0,6 per mille. L’età media è pari a 46,4 anni per il totale della popolazione (47,8 anni per le donne 44,9 anni per gli uomini). Rispetto al 2021, quando l’età media era pari a 46,2 anni si consegue un ulteriore passo in avanti nel processo di invecchiamento della popolazione che si evidenzia anche dal diretto confronto tra la numerosità degli anziani e quella dei giovani. Continua, infatti, a crescere l’indice di vecchiaia (che misura il numero persone di 65 anni e più ogni 100 giovani di 0-14 anni) che passa dal 187,6% del 2021 al 193,1% del 2022 (era pari al 148,7% nel 2011). La speranza di vita evidenzia un valore di 80,6 anni per gli uomini e di 84,8 anni per le donne a livello nazionale. Si ha poi un nuovo record negativo per la natalità dal momento che i nati residenti in Italia sono 393mila nel 2022, con un tasso di natalità del 6,7 per mille. Si rilevano quasi 7mila nascite in meno rispetto al 2021 (-1,7%), e ben 183mila in meno (-31,8%) rispetto al 2008, anno in cui il numero dei nati vivi registrò il più alto valore dall’inizio degli anni Duemila Come viene sottolineato allora dall’Ufficio parlamentare di bilancio la misura introdotta dalla Legge di Bilancio potrebbe assumere una valenza programmatica: si anticipa lo sblocco, negli anni in cui esso non incide sulle scelte di pensionamento, per segnalare l’importanza dell’automatismo di crescita dei requisiti, soprattutto ai fini della sostenibilità del sistema pensionistico e dei conti pubblici. Almeno sino a quando non si avrà alle spalle la “gobba” dell’incidenza della spesa pensionistica sul PIL, è rischioso indebolire il legame tra progressi di vita attesa e progressi dei requisiti di pensionamento. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/01/08/pensioni-indicizzazione-speranza-vita-cambia

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