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Acconto imposta rivalutazione TFR: sanzioni per acconto insufficiente

Durante il question time della Camera dei deputati, svoltosi il 10 gennaio 2024, è stato confermato quanto disposto dall’Agenzia delle Entrate in merito all’applicazione dell’imposta sostitutiva pari al 17 per cento sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi TFR. Per il calcolo è possibile applicare alternativamente un metodo di calcolo storico e un metodo di calcolo previsionale, ma in caso di versamento insufficiente sono previste sanzioni amministrative, a prescindere dal motivo che ha determinato la stima inferiore.

Nel corso di un question time che si è svolto presso la Camera dei deputati il 10 gennaio 2024, si è discusso riguardo l’applicazione dell’imposta sostitutiva pari al 17% sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi TFR. Nell’anno solare in cui maturano le rivalutazioni sia dovuto l’acconto dell’imposta, commisurato al 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente. L’acconto deve essere versato entro il giorno 16 del mese di dicembre. Per il calcolo è possibile applicare alternativamente un metodo di calcolo storico e un metodo di calcolo previsionale. Individuazione tasso di riferimento Nel 2023, il coefficiente di rivalutazione applicabile a fine anno sarà presumibilmente di gran lunga inferiore rispetto a quello registrato nell’anno precedente con conseguenti impatti sull’imposta dovuta a saldo il 16 febbraio 2024. Qualora il sostituto d’imposta utilizzasse, ai fini del calcolo dell’acconto dovuto entro il 16 dicembre 2023, l’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell’anno 2022 dovrebbe versare un acconto che, in sede di saldo, determinerebbe in capo ai contribuenti un credito da recuperare nell’anno successivo, dopo la presentazione del Modello 770/2024. Applicazione delle sanzioni L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 7 dicembre 2023, n. 68/E, ha ammesso la possibilità per il calcolo dell’acconto di utilizzare un indice diverso da quello al 31 dicembre 2022 ma, qualora l’importo così determinato insufficiente rispetto all’imposta dovuta sulla rivalutazione del fondo TFR sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati del mese di dicembre 2023, l’insufficiente versamento sarà soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/01/12/acconto-imposta-rivalutazione-tfr-sanzioni-acconto-insufficiente

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