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Trattamento integrativo speciale lavoratori del turismo: come deve essere erogato nel 2024

Per incentivare l’occupazione la legge di Bilancio 2024 ripropone il trattamento integrativo speciale per i lavoratori che operano nel settore turistico, ricettivo e termale, ma limitandone l’applicazione al primo semestre del 2024. Il trattamento si applica nella misura del 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in riferimento alle prestazioni di lavoro notturno e straordinario effettuate nei giorni festivi. Non opera in modo automatico ma deve essere effettuata una richiesta da parte del lavoratore al datore di lavoro. Con quali modalità deve essere erogato il trattamento integrativo speciale? Il datore di lavoro come può effettuare la compensazione del credito maturato per effetto dell’erogazione?

La legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023) ripropone la disposizione che consente l’applicazione di un particolare trattamento integrativo ai lavoratori che operano nel settore turistico, ricettivo e termale, nei limiti di 81,1 milioni di euro per l'anno 2024. La norma mira ad incentivare l’occupazione e il reperimento di risorse nel settore turistico, particolarmente caratterizzato dalla scarsa attrattività verso i lavoratori ed a favorire le opportunità di lavoro superando la resistenza a orari notturni e giornate festive. La misura introdotta nel 2023 L’art 39-bis del decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) introdotto dalla legge di conversione n. 85/2023, per il periodo compreso tra il 1° giugno ed il 21 settembre, ha previsto a favore dei lavoratori del comparto turistico, ivi inclusi quelli degli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro notturno e per le prestazioni di lavoro straordinario (D.Lgs. n. 66/2003), effettuati nei giorni festivi. La misura era rivolta ai lavoratori dipendenti del settore privato, anche titolari di contratto a tempo determinato, compresa la tipologia del part-time, di contratto di somministrazione, apprendistato professionalizzante ovvero di tipo intermittente, a condizione che tali lavoratori fossero titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a 40.000 euro, previa richiesta del lavoratore. Le regole per il 2024 L’art. 1, commi da 21 a 24 della legge n. 213/2023, propone nuovamente il trattamento speciale in argomento, ma limitandone l’applicazione al primo semestre del 2024. Più precisamente, la norma dispone che per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della legge n. 287/1991 e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito. Tale trattamento si applica nella misura del 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in riferimento alle prestazioni di: - lavoro notturno, - lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi. La misura si applica ai lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a 40.000 euro, alle dipendenze di esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari), esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari), anche quando la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari. Il beneficio si applica, inoltre, ai lavoratori del comparto del turismo (definizione alquanto generica a cui possiamo ascrivere il settore dei viaggi, il settore alberghiero e della ristorazione e l'industria del tempo libero in genere), ivi inclusi gli stabilimenti termali. Definizione di lavoro notturno e straordinario In merito alla definizione di lavoro notturno e di lavoro straordinario occorre far riferimento alla disciplina giuslavoristica, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 66/2003 emanato in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE e alle regole disciplinate in sede di autonomia collettiva. In estrema sintesi, si considera lavoro notturno l’attività lavorativa svolta nell’arco di almeno 7 ore consecutive nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Si definisce lavoratore notturno colui che: - svolga, durante il periodo notturno come in precedenza definito, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; - in assenza della disciplina collettiva, svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno, riproporzionabili in caso di lavoro a tempo parziale; - svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva. Per lavoro straordinario si intende, invece, il lavoro svolto oltre il normale orario di lavoro. La legge fissa l'orario normale di lavoro in 40 ore settimanali, ma concede alla contrattazione collettiva la possibilità di definire una durata inferiore e di riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro, salvo la previsione di riposi compensativi. Modalità di applicazione dell’incentivo Per la corretta individuazione dei criteri di applicazione del trattamento integrativo in argomento e in attesa di nuove istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, occorre rifarsi alla precedente circolare n. 29/E del 29 agosto 2023. Il beneficio è calcolato sulla retribuzione lorda corrisposta per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e/o per il lavoro notturno riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2024, pertanto l’attenzione va posta sul periodo di effettuazione della prestazione lavorativa. Il datore di lavoro può erogare il trattamento integrativo speciale a partire dalla prima retribuzione utile, comprendendo nella stessa anche le quote riferite a mesi precedenti non ancora erogate, anche successivamente al 30 giugno 2024, fermo restando il termine per effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno. Ricalcando la disposizione precedente, anche per il 2024 l’incentivo non si applica in modo automatico ma il datore di lavoro deve ricevere la richiesta del lavoratore, con l’attestazione dell’ammontare del reddito da lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023. Tale dichiarazione deve essere prodotta in forma scritta (art. 1, comma 23) e conservata dal datore di lavoro ai fini di eventuali controlli. In merito al requisito reddituale, la citata circolare ha precisato che nel computo devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore (anche da più datori di lavoro), compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale. Al riguardo, è opportuno segnalare che, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (principio di cassa allargato). A fronte delle prestazioni menzionate, il datore di lavoro riconosce il trattamento integrativo speciale per le ore prestate e, nella sua qualità di sostituto di imposta, recupera il credito maturato attraverso la compensazione nel modello F24 (art. 1, comma 24). A tale proposito, si rammenta che l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023, in riferimento all’analoga misura prevista per l’anno 2023, ha istituito il codice tributo 1702 denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi - articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48”. Tale codice tributo, in fase di compilazione del modello F24, va esposto nella sezione “Erario” ed è utilizzabile sia in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” che nella colonna “importi a debito versati”, nel caso in cui il contribuente sia tenuto a riversare l’agevolazione di cui ha fruito. Si attende l’istituzione di un nuovo codice tributo per consentire l’utilizzo in compensazione del credito riferito alle prestazioni rese nel periodo compreso dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024. Infine, come precisato nella citata risoluzione, l’utilizzo in compensazione non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito e il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il sostituto d’imposta indicherà nella Certificazione Unica, relativa al periodo d’imposta 2024 (modello di Certificazione Unica 2025), il trattamento integrativo speciale erogato al lavoratore (nel modello di Certificazione Unica 2024, per il periodo d’imposta 2023, tale importo va indicato nel punto 479). Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/01/11/trattamento-integrativo-speciale-lavoratori-turismo-erogato-2024

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