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Calcolo dell’ISEE: per l’esclusione dei titoli di Stato serve ancora una modifica

Esclusione dal calcolo dell’ISEE dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta di risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato. E’ quanto previsto dalla legge di Bilancio 2024. Tuttavia, per quanto riguarda la concreta applicazione della misura l’INPS, con il messaggio n. 165 del 2024, ha chiarito che non è immediata essendo subordinata all’approvazione delle modifiche al regolamento recante la disciplina dell’ISEE. Quali sarebbero i titoli di Stato esclusi?

La legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023) all’art. 1 commi da 183 a 185 prevede l’esclusione, nella determinazione dell’ISEE, fino al valore complessivo di 50.000 euro, dei titoli di Stato di cui all’art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico di cui al D.P.R. n. 398 del 2003, nonché dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato. Sull’applicabilità della misura è intervenuta l’INPS con il messaggio n. 165/2024. Con quali effetti? Cos’è l’ISEE Va ricordato come l’erogazione di molti degli interventi e servizi sociali è legata, nella misura o nel costo, alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, ponderata attraverso l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), istituito dal D.Lgs. n. 109/1998 quale prova dei mezzi per l’accesso a prestazioni agevolate. L’ISEE, calcolato sulla base di una Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), vale annualmente per tutti i membri del nucleo familiare e per tutte le prestazioni sociali, anche se richieste ad enti erogatori diversi. L’indicatore tiene conto di particolari situazioni di bisogno, prevedendo trattamenti di favore per i nuclei con tre o più figli o dove sono presenti persone con disabilità o non autosufficienti. L’indicatore fa riferimento al reddito dell’ultima dichiarazione (riferita all’anno finanziario precedente), è costituito da una componente reddituale (indicatore della situazione reddituale, ISR152) e da una componente patrimoniale (indicatore della situazione patrimoniale, ISP153) ed è reso confrontabile per famiglie di diversa numerosità e caratteristiche mediante l’uso di una scala di equivalenza (SE) Nell’ISEE non sono inclusi i redditi esenti da imposizione. I titoli esclusi dal calcolo Così come viene esplicitato nello specifico Dossier di approfondimento dei Servizi Studi di Camera e Senato il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, all’art. 3, fa in particolare riferimento ai prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, di cui, all’atto dell’emissione, deve essere indicato l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità. Tra i titoli a breve termine rientrano i buoni ordinari del tesoro (BOT) fino a 12 mesi con rendimento dato dallo scarto di emissione e i CTZ (Certificati del tesoro zero-coupon) di 24 mesi; i titoli a medio termine e lungo termine sono rappresentati dai buoni del tesoro poliennali (BTP), che possono essere tenuti in portafoglio per un minimo di 4 fino ad un massimo di 30 anni, con cedola fissa o variabile, e che possono essere indicizzati all’inflazione. Altra tipologia di titoli di Stato a medio termine considerati (durata 7 anni), i certificati di credito del Tesoro (CCT), con cedole variabili semestrali, legate al tasso interbancario di riferimento. Per prodotti finanziari di raccolta di risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato si intende invece il risparmio postale, sotto forma di buoni postali fruttiferi e di libretti di risparmio postale. I Fondi sono garantiti dallo Stato proprio in virtù del carattere di servizio di interesse economico generale e rappresentano una voce di gestione separata ai fini contabili e amministrativi, la cui raccolta è affidata alla Cassa depositi e prestiti (CDP). Aggiornamento del Regolamento di revisione dell’indicatore Si stabilisce poi l'aggiornamento del D.P.C.M 5 dicembre 2013, n. 159, regolamento di revisione dell’Indicatore ai fini della richiesta di prestazioni sociali agevolate, previsto dall’art. 5 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), “Salva Italia”. Così come viene ricordato dal citato Dossier di approfondimento il D.L. n. 201/2011, all’art. 5, ha previsto la riforma dell’ISEE per rendere più corretta la misurazione della condizione economica delle famiglie, e quindi migliorare l’equità nell’accesso alle prestazioni. La norma ha indicato i criteri di revisione dell’indicatore per migliorare la selettività dell’indicatore; valorizzare maggiormente la componente patrimoniale; introdurre una nozione di "reddito disponibile", includendo anche le somme esenti da imposta; considerare i carichi familiari (famiglie con minorenni e con persone con disabilità); differenziare l’indicatore per diverse prestazioni (minorenni, università, socio-sanitarie) e rafforzare il sistema dei controlli. I chiarimenti dell’INPS Va riportato in ogni modo per quel che riguarda la applicazione concreta delle disposizione della legge di Bilancio 2024, il messaggio n. 165 del 12 gennaio 2024 dell’INPS in cui si sottolinea che, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in risposta alla richiesta di parere espressamente formulata dall’INPS, l’entrata in vigore della disposizione che consente di escludere dall’ISEE i titoli di Stato (BOT, BTP, CTS, ecc.) e i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato (i prodotti di raccolta del risparmio postale), non è immediata essendo subordinata all’approvazione delle modifiche al regolamento recante la disciplina dell’ISEE (D.P.C.M. n. 159 del 2013). Nelle more delle modifiche al citato regolamento, resta pertanto immutata la disciplina ISEE relativa al patrimonio mobiliare, con la conseguenza che nelle Dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) presentate a partire da gennaio 2024 permane l’obbligo di indicare tutti i rapporti finanziari declinati all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e posseduti al 31 dicembre 2022 dai soggetti appartenenti al nucleo familiare. Gli effetti Così come evidenzia l’approfondimento del Servizio Bilancio della Camera dei Deputati, la relazione tecnica afferma che la disposizione produce l’effetto di far diminuire il valore dell’ISEE con conseguenze in termini di maggiori spese per prestazioni legate alla prova dei mezzi misurata appunto attraverso l’ISEE. La maggior parte delle prestazioni legate alla prova dei mezzi prevedono livelli di ISEE decisamente contenuti e tali da considerare trascurabile l’effetto di riduzione dell’ISEE per effetto dell’esclusione dei titoli di stato dal patrimonio. In tali casi l’effetto in termini di finanza pubblica è da considerarsi trascurabile. Diversamente per l’assegno unico considerata l’universalità della prestazione e la granularità delle classi di ISEE cui corrispondono livelli di prestazioni diverse si determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Dagli archivi amministrativi si rileva poi, prosegue il Dossier del Servizio Bilancio, che l’effetto dell’esclusione dal patrimonio di tali investimenti ha un peso irrilevante per valori di ISEE bassi e che cresce al crescere dell’ISEE; tuttavia, il peso stimato risulta contenuto e mediamente quasi dello 0,7%, con incidenza in media sull’importo della prestazione dello 0,23%. Si determina quindi una maggior spesa per prestazione pari a circa 44 milioni di euro annui. Pertanto, dalla disposizione derivano nuovi e maggiori oneri per 44 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/01/16/calcolo-isee-esclusione-titoli-stato-serve-modifica

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