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Fruizione obbligatoria delle ferie: la monetizzazione non va vietata

Arriva dalla Corte di Giustizia UE la sentenza C‑218/22, del 18 gennaio 2024, che sancisce il principio secondo il quale il fatto che il lavoratore subordinato sia consapevole dell’obbligo di fruizione delle ferie legali entro i termini stabili dalla normativa nazionale non legittima il rifiuto alla erogazione dell'indennità sostituiva delle ferie in caso di dimissioni.

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza relativa alla causa Causa C‑218/22 del 18 gennaio 2024, ha stabilito che "Il lavoratore che non abbia potuto fruire di tutti i giorni di ferie annuali retribuite prima di dare le dimissioni ha diritto a un'indennità finanziaria". Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'UE specificando che gli Stati membri non possono addurre motivi connessi al contenimento della spesa pubblica per limitare tale diritto. La Corte accoglie dunque l’istanza di un funzionario di un Comune pugliese che, avendo rassegnato volontarie per prepensionamento, aveva chiesto il riconoscimento del diritto ad un'indennità sostitutiva delle ferie annuali non godute, per un totale di 79 giorni, non fruite nei termini previsti dalla normativa nazionale. Pur ammettendo che il funzionario fosse consapevole dell’obbligo di fruire dei giorni residui di ferie prima delle dimissioni e del vigente divieto di monetizzazione, nella sentenza si conferma che la normativa nazionale che vieti di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite non goduti qualora tale lavoratore ponga fine volontariamente al suo rapporto di lavoro non è legittima, a prescindere da considerazioni puramente economiche, quali il contenimento della spesa pubblica. Copyright © - Riproduzione riservata

Corte di Giustizia UE, sentenza 18/01/2024, n. C‑218/22

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/01/19/fruizione-obbligatoria-ferie-monetizzazione-non-vietata

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