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Ambienti confinati: quando è obbligatoria la certificazione del contratto

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 694 del 2024, interviene in materia di certificazione del contratto di lavoro nei contratti di appalto, con specifico riferimento a qualsiasi attività lavorativa, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, possa essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi.

Nella nota n 694 del 24 gennaio 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro torna ad occuparsi delle problematiche concernenti l’obbligatorietà della certificazione dei contratti per il personale impiegato in servizi resi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto, problematica sulla quale occorre svolgere le seguenti osservazioni condivise con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’art. 2 del D.P.R. n. 177/2011 prevede che qualsiasi attività lavorativa, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, possa essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi che siano in possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo. L’obbligo vale per tutte le tipologie di azienda e quindi anche per i lavoratori autonomi, soprattutto in termini di sorveglianza sanitaria. Applicazione dell’obbligo di certificazione Le imprese sono obbligate ad utilizzare personale qualificato, di esperienza almeno triennale e assunti a tempo indeterminato. Qualora l’impresa decida di utilizzare personale con altre tipologie contrattuali, è necessario procedere alla certificazione del contratto di lavoro ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003. Inoltre, nel caso in cui l’impiego del personale in questione avvenga in forza di un contratto di appalto, occorrerà certificare i relativi contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore – ancorché siano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato – ma non certificare anche il contratto “commerciale” di appalto. L’individuazione dell’organo di certificazione cui far riferimento è il luogo in cui è svolta l'attività, qualora ci si rivolga ad un soggetto che ha una competenza territoriale (Ispettorato del lavoro, Province, Consigli provinciali dell’Ordine dei consulenti del lavoro, Enti bilaterali regionali o provinciali); nel caso in cui ci si rivolga alle Università o alle Fondazioni Universitarie non c’è un problema di competenza territoriale, potendo tali organi certificare in ambito nazionale. Procedura di certificazione L'attività istruttoria propria della Commissione di certificazione non può limitarsi a verificare la mera sussistenza dei requisiti organizzativi, ma dovrà approfondire, occupandosi delle tipologie contrattuali dei lavoratori impiegati e della loro esperienza professionale, del possesso del DURC in capo alle imprese, dell’applicazione integrale del CCNL, degli adempimenti compiuti dal committente in relazione alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale. Copyright © - Riproduzione riservata

Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 24/01/2024, n. 694

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/01/25/ambienti-confinati-obbligatoria-certificazione-contratto

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