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Alluvioni Emilia Romagna: criteri di calcolo della disoccupazione agricola

Nella circolare n. 22 del 2024, l’INPS precis ache, con riferimento all’indennità di disoccupazione agricola spettante per l’anno 2023, sono equiparati al lavoro dei periodi di fruizione, da parte dei lavoratori dipendenti del settore agricolo, dell’integrazione al reddito introdotta per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali che, a partire dal 1° maggio 2023, hanno interessato la Regione Emilia-Romagna.

L’INPS, con la circolare n. 22 del 26 gennaio 2024, torna ad intervenire in materia di disozzupazione agricola. In seguito agli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2023, che hanno colpito numerosi territori dell’Emilia-Romagna, è prevista l’erogazione di un ammortizzatore sociale unico, con relativa contribuzione figurativa, nei confronti delle categorie di lavoratori subordinati del settore privato, compresi i lavoratori dipendenti del settore agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa o impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro a seguito dei suddetti eventi. Lavoratori beneficiari Beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola sono gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno di competenza della prestazione, e gli operai agricoli a tempo indeterminato che sono stati assunti o licenziati nel corso dell’anno cui l'indennità si riferisce. E’ richiesto che nel 2023 sia stata prestata almeno un giorno di effettivo lavoro. L’INPS specifica anche che i periodi di fruizione dell’ammortizzatore unico saranno equiparati al lavoro anche ai fini della ricerca del requisito contributivo di 102 giornate di lavoro richiesto per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2023. Retribuzione di riferimento In relazione alla misura dell’indennità di disoccupazione agricola, per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) e figure equiparate, l’importo erogato è pari al 40% della retribuzion. A titolo di contributo di solidarietà dall’importo così calcolato viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata, fino ad un massimo di 150 giorni. Agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) l’indennità spetta in misura pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata alcuna trattenuta a titolo di contributo di solidarietà. Con riferimento ai lavoratori beneficiari, l’importo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per l’anno 2023 sarà pari al 40% per gli OTD e al 30% per gli OTI della retribuzione di riferimento, costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di ammortizzatore sociale unico fruiti in conseguenza dell’emergenza alluvionale. Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 26/01/2024, n. 22

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/01/27/alluvioni-emilia-romagna-criteri-calcolo-disoccupazione-agricola

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