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Nautica da diporto: modifica al regolamento su istituzione e disciplina dei titoli professionali

Approda in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2024 il decreto 13 dicembre 2023, n. 227 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che modifica il regolamento concernente l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Le disposizioni si applicheranno a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2024 il decreto 13 dicembre 2023, n. 227 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che modifica il regolamento concernente l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe Il decreto stabilisce tra l’altro, i requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe.In particolare, l'ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe può imbarcare in qualità di comandante delle seguenti unità battenti bandiera italiana e in navigazione nel Mar Mediterraneo o in acque interne, di stazza non superiore a 200 GT: a) imbarcazioni e navi da diporto, anche adibite al noleggio; b) navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche. Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe occorrono i seguenti requisiti: a) aver compiuto 18 anni di età; b) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane; c) essere in possesso del certificato di operatore ShortRange (SRC); d) avere effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio di base presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione nonché il corso di primo soccorso sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato "First Aid" secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute; e) avere effettuato, con esito favorevole, i corsi di sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall’amministrazione ovvero, in alternativa ai suddetti corsi, aver frequentato con esito favorevole un corso sicurezza personale per la navigazione d'altura organizzato da federazioni sportive aderenti al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle associazioni nazionali di categoria del diporto, da istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione in conformità al programma stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; f) possedere i requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica di categoria B; g) possedere requisiti morali; h) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico secondo il programma e le modalità d'esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ufficiale di navigazione del diporto Il decreto determina altresì i nuovi requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di navigazione del diporto.Nello specifico l'ufficiale di navigazione del diporto può imbarcare: a) in qualità di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo, su navi da diporto anche adibite al noleggio, ovvero su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di stazza fino a 3000 GT;b) in qualità di comandante di navi da diporto anche adibite al noleggio, ovvero di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, di stazza inferiore a 500 GT; c) in qualità di comandante di imbarcazioni da diporto anche adibite al noleggio. Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto occorrono i seguenti requisiti: a) aver compiuto 18 anni di età; b) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane; c) aver completato un periodo di addestramento a bordo con la qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto, risultante nel libretto di addestramento. Capitano del diporto Il capitano del diporto può imbarcare: a) in qualità di primo ufficiale di coperta su navi da diporto, anche adibite al noleggio, o su navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, senza alcun limite di stazza; b) in qualità di comandante di navi da diporto, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, di stazza non superiore a 3000 GT.Per conseguire il certificato di capitano del diporto occorrono i seguenti requisiti: a) essere in possesso del certificato di ufficiale di navigazione del diporto; b) aver completato un periodo di navigazione, risultante dal libretto di navigazione, della durata di 12 mesi in qualità almeno di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo a bordo di navi da diporto, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche; c) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio avanzato e radar A.R.P.A. - Bridge Teamwork - ricerca e salvataggio presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-II/2 del codice STCW - uso della leadership - per comandanti e primi ufficiali, a livello direttivo, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; e) dopo il completamento del periodo di navigazione di cui alla lettera b), aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico atto a dimostrare il possesso delle competenze e delle capacità di eseguire i compiti e le mansioni di comandante e di primo ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, a livello direttivo, secondo il programma e le modalità di esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Comandante del diporto Il comandante del diporto può imbarcare in qualità di comandante di navi da diporto, anche adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, senza alcun limite di stazza.Per conseguire il certificato di comandante del diporto occorrono i seguenti requisiti: a) essere in possesso del certificato di capitano del diporto; b) aver completato un periodo di navigazione della durata di24 mesi in qualità almeno di primo ufficiale di coperta a bordo di navi da diporto anche adibite al noleggio o di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, di stazza pari o superiore a 500 GT, risultante dal libretto di navigazione; c) aver effettuato, con esito favorevole, il corso di assistenza medica per il rilascio del certificato di addestramento denominato "Medical Care" secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute. Copyright © - Riproduzione riservata

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, decreto 13/12/2023, n. 227 (Gazzetta Ufficiale 05/02/2024 n. 29)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/02/06/diporto-modifica-regolamento-istituzione-disciplina-titoli-professionali

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