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Demanio: esclusa la contribuzione alla CIG

Con il messaggio n. 686 del 2024, l’INPS recepisce l’esclusione dell’Agenzia del demanio dall’obbligo contributivo per i trattamenti di integrazione salariale (CIGO e CIGS), ai sensi di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2024.

La legge di Bilancio 2024 ha escluso l'applicazione delle norme sulle integrazioni dei guadagni degli operai dell'industria in riferimento all’esclusione dall’applicazione della disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale. L’INPS, in applicazione di tale previsione, dispone che l’Agenzia del demanio (C.F. 06340981007) è esclusa dall’obbligo contributivo per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGO e CIGS) di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 148/2015; di conseguenza, alla matricola 7042554906 è stato attribuito centralmente, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, il codice di autorizzazione “1T”, che assume il nuovo significato di “Posizione Agenzia del Demanio, non soggetta a CIGS con onere carico GIAS”. La struttura INPS territorialmente competente deve porre in essere le attività e gli adempimenti conseguenti alla predetta variazione contributiva. Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, messaggio 14/02/2024, n. 686

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/02/15/demanio-esclusa-contribuzione-cig

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