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RGDP: un archivio di dati personali può essere venduto a determinate condizioni

L’Avvocato Generale della corte di Giustizia UE nelle sue conclusioni del 22 febbraio 2023 in riferimento alla causa C-693/22, ritiene che una banca di dati personali possa essere venduta, a determinate condizioni, nell'ambito di un procedimento di esecuzione forzata, anche se le persone interessate da tali dati non vi hanno acconsentito. Ciò si verifica se il trattamento di dati connesso a una tale vendita sia necessario e proporzionato in una società democratica per salvaguardare l'esecuzione di un’azione civile. La Corte di Giustizia UE è stata chiamata quindi ad esaminare una fattispecie particolare nel contesto del con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (RGPD) e a prendere posizione su taluni elementi chiave di detto regolamento, quali la nozione di «titolare del trattamento», la liceità del trattamento e la portata del principio di limitazione delle finalità.

Nella Causa C-693/22 la Corte di Giustizia UE è stata chiamata ad esaminare una fattispecie particolare nel contesto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (RGPD) e a prendere posizione su taluni elementi chiave di detto regolamento, quali la nozione di «titolare del trattamento», la liceità del trattamento e la portata del principio di limitazione delle finalità. Il caso Un giudice polacco è stato investito di una controversia tra una società e un membro del consiglio di amministrazione di un'altra società specializzata nella vendita online e nei confronti della quale la prima vanta un credito. Nel caso in cui la società debitrice non abbia attivi per soddisfare il credito della società creditrice può sorgere la responsabilità patrimoniale di tale membro. Quest’ultimo, tuttavia, ritiene che ciò non si verifichi, in quanto la società debitrice possiede, tra l'altro, due banche di dati di utenti della piattaforma online da essa creata. Le stesse contengono dati personali di centinaia di migliaia di persone, che non hanno acconsentito al trattamento dei loro dati sotto forma di messa a disposizione a terzi al di fuori di tale piattaforma. Nutrendo dubbi sulla questione se il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) consenta a un ufficiale giudiziario, nell'ambito di un procedimento di esecuzione forzata, di vendere tali banche di dati senza il consenso delle persone interessate da detti dati, il giudice polacco si è rivolto alla Corte di giustizia. In sostanza è stato chiesto alla Corte se può la vendita, nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata, di una banca di dati contenenti dati personali essere conforme alle disposizioni del regolamento in parola quando gli interessati non hanno acconsentito a una siffatta vendita. Conclusioni dell’Avvocato Generale L’avvocato generali nelle sue conclusioni del 22 febbraio 2022 consiglia alla Corte di rispondere alla questione posta in senso affermativo.Egli ritiene che le operazioni effettuate dall'ufficiale giudiziario ai fini della stima del valore delle banche di dati considerate e della loro vendita all'asta rientrano nell'ambito di applicazione del RGDP. Infatti, tali operazioni includono quantomeno l'estrazione, la consultazione, l'uso e la messa a disposizione dell'acquirente dei dati personali e, di conseguenza, devono essere considerate come un «trattamento» di tali dati ai sensi di detto regolamento. L'avvocato generale ritiene inoltre che: - l'ufficiale giudiziario debba essere qualificato come titolare di tale trattamento;-il trattamento in questione sia lecito quando è necessario per svolgere un compito rientrante nell'esercizio dei pubblici poteri di cui l'ufficiale giudiziario è investito. L’Avvocato constata che la finalità del trattamento effettuato dall'ufficiale giudiziario differisce dalla finalità iniziale di consentire l'utilizzo della piattaforma di vendita online considerata. Affinché tale ulteriore trattamento possa essere considerato compatibile con il RGPD, esso deve costituire una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per conseguire uno degli obiettivi di interesse generale previsti da detto regolamento. Secondo l'avvocato generale, tra tali obiettivi, quello relativo all'esecuzione delle azioni civili può, in linea di principio, giustificare il trattamento di dati in questione nel caso di specie. Egli sottolinea altresì che l'esame della proporzionalità, che spetta al giudice polacco, implica una ponderazione tra il diritto di proprietà della società creditrice e il diritto alla protezione dei dati personali degli utenti della piattaforma di vendita online considerata. Copyright © - Riproduzione riservata

Corte di Giustizia UE, conclusioni Avvocato generale 22/02/2024, causa C-693/22

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/02/23/rgdp-banca-dati-personali-venduta-determinate-condizioni

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