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Imposta sostitutiva TFR: con le compensazioni verticali niente visto di conformità

La Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, con l’approfondimento n. 23 del 2024, ha fornito chiarimenti in merito alla gestione dei crediti derivanti dalle eccedenze di ritenute fiscali relative all’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo TFR (codice tributo 1712). In particolare, nel documento di prassi viene analizzata la necessità o meno di avere il visto di conformità per l’utilizzo del credito emergente dalla dichiarazione 770 del 2024. Per la Fondazione non sussiste l’obbligo di apposizione del visto anche nel caso in cui l’importo compensato sia superiore a 5.000 euro. Quali sono le ragioni su cui fonda il chiarimento?

A dicembre è stato effettuato il versamento d’acconto, prima rata pari al 90% del debito complessivamente dovuto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR ai sensi dell’articolo 11, D.Lgs n. 47/2000. Il dato previsionale dell’inflazione 2023 risultava essere di livello molto più contenuto rispetto all’anno precedente, e l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 68/2023, su richiesta del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, ha ricordato le modalità di calcolo dell’imposta da versare in acconto (90% del dovuto) su base previsionale. Non tutti i datori di lavori hanno fatto riferimento al calcolo previsionale, facendo invece riferimento al calcolo legato all’indice ISTAT del dicembre 2022. In ragione di ciò, in questo secondo caso, trai i datori che dovevano effettuare il saldo dell’imposta il 16 febbraio, vi sono stati coloro che si sono trovati a gestire un credito derivante dall’eccesso di versamento. Compensazioni e visto di conformità: i chiarimenti della Fondazione studi dei Consulenti del lavoro Con l’approfondimento del 23 febbraio 2024 la Fondazione studi dei Consulenti del lavoro cerca di fare chiarezza sul tema, in particolare, sulla necessità o meno di avere il visto di conformità per l’utilizzo del credito emergente dalla dichiarazione 770 del 2024. Sul tema, di recente, vi sono state diverse e disparate opinioni degli addetti ai lavori circa la gestione dei crediti derivanti dalle eccedenze di ritenute fiscali relative all’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo TFR (nello specifico cod. tributo 1712). I datori che hanno fatto versamenti a dicembre sulla scorta dell’indice al 2022 potrebbero aver maturato crediti d’importo ben superiore a 5.000 euro. Tali datori si sono posti il dubbio “amletico” se, ai fini dell’utilizzo del credito in compensazione con le modalità previste dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, sia sempre necessario, ove l’importo risulti appunto superiore a 5.000 euro, presentare la dichiarazione del modello 770 apponendo il visto di conformità (cfr. art. 1, comma 574, L. n. 147/2013). Per la Fondazione non vi è necessità di tale visto. Ciò è argomentato come dalla Fondazione come di seguito. “La normativa applicabile (id. est. combinato disposto articolo 15, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 e articolo 1, commi da 2 a 6, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445) consente di utilizzare le eccedenze in deroga all’articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997 mediante compensazione cosiddetta interna o verticale, utilizzando l’importo per il pagamento delle ritenute fiscali mediante F24 con codice tributo 1627. (cfr. risoluzione 13/E del 10.02.2015). La risoluzione n. 68/2023 dell’AdE già citata, rispetto al dubbio paventato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine di Consulenti del Lavoro circa la necessità di apposizione del visto di conformità, ove l’importo del credito risultasse superiore ad euro 5.000, ha chiarito che «in tutti i casi in cui il versamento dell’acconto d’imposta sostitutiva risulti eccedente rispetto a quanto dovuto, si rendono applicabili le disposizioni previste dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445». Orbene, il citato decreto regola le cosiddette compensazioni verticali o interne, in combinato disposto con l’articolo 15, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 175/2014.” La compensazione cosiddetta interna o verticale può essere effettuata dal sostituto d’imposta, nei limiti delle ritenute fiscali, relative anche all’anno successivo e per l’apposizione del visto di conformità per le compensazioni in discorso, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E del 30 dicembre 2014 ha chiarito che è necessaria solo “nel caso in cui l’eccedenza scaturente dalla dichiarazione sia riportata ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 per compensare i pagamenti di importi diversi dalle ritenute dovuti nell’anno successivo…” L’eccedenza di versamento relativa al codice tributo 1712 è possibile, pertanto, scomputarla dai successivi versamenti delle ritenute relative a qualsiasi tipo di provento indicando nel modello F24: nella colonna degli “importi a debito versati” il codice tributo da pagare (es. 1001, 1012, 1040); il codice tributo 1627 tra gli “importi a credito compensati”. Non sussiste, per la Fondazione, l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche nel caso in cui l’importo compensato sia superiore a 5.000 euro. Se la compensazione sia fatta nel periodo d’imposta successivo con il codice 6781 denominato: "Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta 770 semplificato" per la Fondazione dei Consulenti l’unico rischio potrebbe essere quello di essere chiamati a comprovare che i crediti compensati internamente nel modello F24, ove d’importo superiore a 5.000 euro, sono riferibili ad eccesso di ritenute ex. D.P.R. n. 445/1997 per i quali non è necessario il visto di conformità e non invece riferibili ad altri crediti per i quali invece tale obbligo sussiste. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/02/28/imposta-sostitutiva-tfr-compensazioni-verticali-visto-conformita

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