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Oneri da riscatto e ricongiunzione: pronte le certificazioni

Con il messaggio n. 908 dell’1 marzo 2024 l’INPS comunica la disponibilità sul Portale dei Pagamenti delle attestazioni fiscali per il pagamento degli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita. Eventuali discordanze tra importi attestati e importi versati possono essere segnalate alla Struttura territoriale di competenza tramite posta elettronica.

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 908 dell’1 marzo 2024 in cui rende noto che le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2023 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita, sono visualizzabili e stampabili nel Portale dei Pagamenti del sito www.inps.it, raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” - “Ricongiunzioni e riscatti” - in Aree tematiche “Portale dei Pagamenti” - cliccare su “Accedi all’area tematica” - “Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite” - “Entra nel servizio” - “Accedi” - sezione “Pagamenti effettuati” - “Stampa attestazione”. Sono altresì disponibili le attestazioni fiscali dei versamenti per la tipologia di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, effettuati dal diretto interessato o dal suo superstite o dal suo parente e affine entro il secondo grado; per tale fattispecie, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi. L’accesso con codice fiscale e numero pratica (di 8 cifre) consente di visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una singola pratica di riscatto, ricongiunzione o rendita; l’autenticazione mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE (Carta di identità elettronica 3.0) consente di visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una o più pratiche di riscatto, ricongiunzione o rendita. Ove si riscontrino discordanze tra importi attestati e importi versati, è sempre possibile richiedere la rettifica del documento alla propria Struttura territoriale di competenza; gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata (ex Fondo INPGI 1), potranno utilizzare la casella di posta elettronica [email protected] Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, messaggio 01/03/2024, n. 908

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/03/02/oneri-riscatto-ricongiunzione-pronte-certificazioni

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