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Calamità naturali: rateazione contribute e ipotesi di decadenza

L’INPS, con la circolare n. 43 del 2024, specifica le regole generali di gestione della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a seguito di calamità naturali. Ripresa dei versamenti. L’Istituto, in particolare, fornisce opportune precisazioni in ordine alla modalità di recupero dei contributi sospesi mediante rateizzazione.

Nella circolare n. 43 del 6 marzo 2024 l’INPS fornisce quindi una serie di indicazioni amministrative generali utili nei casi in cui le previsioni normative non dettino una specifica disciplina in materia. Sono dunque fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste per i singoli eventi calamitosi, a seguito di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri. Le istruzioni generali contenute nella circolare si applicano in mancanza di previsioni di legge specifiche dettate in materia di sospensione dei versamenti contributivi a sostegno dei soggetti colpiti di specifici eventi eccezionali. Ripresa dei versamenti I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, sia per la quota a carico dei datori di lavoro per i lavoratori, sospesi per effetto di specifiche previsioni normative, devono essere effettuati in unica soluzione entro il termine disposto dalla legge, salvo il caso che sia prevista la possibilità di rateizzare senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere da un determinato termine stabilito dalla legge. In questo caso l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro. Decadenza dalla rateazione Posto che l’obbligo contributivo, determinato dalle norme che disciplinano la ripresa dei versamenti sospesi, costituisce un’obbligazione unica, a cui il datore di lavoro decide di adempiere in modo frazionato,.il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione, ma non da quello della eventuale definizione agevolata. Nel caso, invece, di pagamento parziale delle rate, non si configura la decadenza dal beneficio della rateizzazione che potrà proseguire fino alla scadenza originariamente prevista. In tale caso, sul debito residuo saranno dovute le ordinarie sanzioni civili a decorrere dalla data di ripresa del versamento stabilita dalla norma. Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 06/03/2024, n. 43

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/03/07/calamita-naturali-rateazione-contribute-ipotesi-decadenza

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