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Ravvedimento operoso contributi: sanzioni ridotte dal 1° settembre

Il decreto PNRR prevede il ravvedimento operoso per i datori di lavoro che regolarizzano volontariamente le inadempienze normative e contributive. In particolare, a decorrere dal 1° settembre 2024, il D.L. n. 19/2024 dispone la non applicazione della maggiorazione di 5,5 punti alla sanzione civile per il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori. In quali altri casi trova applicazione il ravvedimento?

Il decreto PNRR prevede il ravvedimento operoso per i datori di lavoro che regolarizzano volontariamente le inadempienze normative e contributive. In particolare, a decorrere dal 1° settembre 2024, il D.L. n. 19/2024 dispone la non applicazione della maggiorazione di 5,5 punti alla sanzione civile per il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori. In quali altri casi trova applicazione il ravvedimento? È in arrivo il ravvedimento operoso anche per i contributi. Il decreto PNRR (D.L. n. 19/2024 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”) pubblicato sulla G.U. n. 52 del 2 marzo 2024 riserva gli articoli 29, 30 e 31 a disposizioni urgenti in materia di lavoro intese a rafforzare le misure in materia di sicurezza sui posti di lavoro e di contrasto al lavoro irregolare. Fra queste misure trova spazio anche un tentativo di compliance e di attenzione verso i datori di lavoro che regolarizzano volontariamente le inadempienze normative e contributive. Il comma 8 dell’art. 116 della legge n. 388 del 2000, alla lettera a) punisce il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Ravvedimento operoso contributi: come funziona A decorrere dal 1° settembre 2024 il D.L. n. 19/2024 aggiunge al predetto comma 8, lettera a), una ipotesi particolare che rappresenta un primo tentativo di ravvedimento operoso: “se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione”. Il ravvedimento trova spazio anche nel caso previsto dalla successiva lettera b) dell’art. 8 che punisce l’evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, con una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Dal prossimo 1° settembre, anche in questo caso se la denuncia della situazione debitoria “è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata”. Salvo modifiche che intervengano durante l’iter di conversione in legge del decreto PNRR in commento, dal 1° settembre 2024 particolare attenzione dovrà essere posta anche ai comportamenti del datore di lavoro come si evince dal seguente confronto della disposizione modificata rispetto a quella nuova:

Ipotesi di evasione - lett.b) art.116 L. 388
Prima del 24.9.2024Dal 24.9.2024
Evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi…Evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo…
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/03/06/ravvedimento-operoso-contributi-sanzioni-ridotte-1-settembre

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