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Agenzie per il lavoro: operativo il Codice di condotta

E’ stato approvato ed è di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il Codice di condotta promosso da Assolavoro, l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, che definisce le “buone prassi” per il trattamento dei dati nello svolgimento dell’attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale. E’ stato inoltre accreditato l’Organismo di monitoraggio, ente indipendente, che si occuperà di verificarne l’osservanza.

n il provvedimento n. 12 dell’11 gennaio 2024 il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato il Codice di condotta che contiene le “buone prassi” per il corretto trattamento dei dati effettuato nell’ambito delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale. Contestualmente è stato accreditato l’Organismo di monitoraggio, ente indipendente formato da tre componenti, chiamato a verificare l’osservanza del Codice da parte degli aderenti e a gestire la risoluzione dei reclami. Nuovo codice di condotta Il Codice introduce alcune significative previsioni a tutela dei candidati a posizioni lavorative, anche al fine di non consentire possibili discriminazioni nell’accesso al mercato del lavoro. Le Agenzie che aderiscono al Codice si impegnano a trattare solo dati strettamente necessari all’istaurazione del rapporto di lavoro, senza pertanto entrare nel merito vdelle opinioni politiche, religiose o sindacali dei lavoratori o effettuare preselezioni sulla base di informazioni che riguardano stato matrimoniale, gravidanza, handicap, neanche con il consenso dei candidati. Nella fase che precede l’assunzione, le Agenzie non devono reperire informazioni attraverso la consultazione di profili social destinati alla comunicazione interpersonale. Le informazioni on line possono essere raccolte esclusivamente se rese disponibili su canali social che abbiano natura professionale, e limitatamente alle sole informazioni connesse alla competenza richiesta. Le Agenzie per il lavoro, inoltre, non potranno acquisire referenze professionali del candidato presso precedenti datori di lavoro e comunicarle ai propri clienti, per conto dei quali è effettuata la ricerca di personale, a meno di “previa autorizzazione esplicita del candidato”. Non potranno in ogni caso essere trattate, anche con il consenso del candidato, informazioni relative a illeciti disciplinari o procedimenti giudiziari che lo abbiano coinvolto. Trattamento automatizzato dei dati In caso di trattamento automatizzato dei dati, le Agenzie dovranno effettuare una dettagliata valutazione di impatto e nell’informativa resa ai lavoratori, indicare in modo chiaro i meccanismi alla base dell’automatizzazione e le valutazioni periodiche adottate per verificare l’affidabilità del sistema automatizzato. Se l’automatizzazione è totale ai lavoratori deve essere comunque sempre garantito almeno il diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/03/08/agenzie-lavoro-operativo-codice-condotta

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