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Sovraindebitamento: il CNDCEC approva i modelli per i gestori della crisi e l’OCC

Il CNDCEC ha approvato i modelli delle relazioni del gestore della crisi per le procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore, del concordato minore nonché per la liquidazione controllata del sovraindebitato e l’esdebitazione controllata. Inoltre, il documento contiene la modulistica ad uso degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento e dei gestori della crisi nonché una check list per le verifiche documentali da eseguire. Lo scopo della pubblicazione è quello di supportare sotto il profilo operativo e pratico l’attività degli OCC e dei gestori della crisi tenendo in considerazione le prescrizioni della normativa sulla disciplina della crisi approvata definitivamente con il D.Lgs. n. 14/2019.

Come è noto con l’approvazione del D.Lgs. n. 14/2019 è stata regolamentata la disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) tra cui la disciplina del sovraindebitamento precedentemente regolamentata dalla legge n. 13/2012 (e successive modifiche ed integrazioni). In particolare, il Titolo IV, Capo II, del CCII dispone in merito alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e in particolare la ristrutturazione dei debiti del consumatore (Sezione II - artt. da 67 a 73) e il Concordato minore (Sezione III - artt. da 74 a 83). Inoltre, il Titolo V, Capo IX, regola la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. da 268 a 277), mentre il Capo X contiene le disposizioni inerenti all’esdebitazione del sovraindebitato, tra cui tra cui appunto l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (artt. 282 e 283). Con un recente documento il CNDCEC ha pubblicato (al fine di supportare sotto il profilo operativo e pratico, l’attività degli OCC e dei gestori della crisi) un documento, redatto a cura della Commissione di studio “Sovraindebitamento e procedure minori”, contenente alcuni modelli di relazione (Sezione I), redatti tenendo in considerazione le prescrizioni della normativa, nonché la modulistica (Sezione II) in uso negli OCC per soddisfare le differenti esigenze organizzative dell’Organismo medesimo nell’ambito delle procedure di cui sopra. Qual è il contenuto della relazione dell’OCC L’art. 67 del CCII prevede che il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC (organismo di composizione della crisi), può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma. Il successivo art. 68 dispone in merito alla modalità di presentazione della proposta/domanda prevedendo che ad essa deve essere allegata una relazione dell'OCC, la quale deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura. Inoltre, la suddetta relazione dell’OCC deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. Il modello di relazione contenuto nel documento, dopo avere riportato lo scopo dell’incarico, le condizioni preliminari di ammissibilità, la documentazione prodotta dal debitore utile alla stesura della relazione particolareggiata, le attività preliminari del gestore della crisi nonché la situazione familiare del debitore, riporta i paragrafi relativi agli argomenti contenuti nelle lettere sopra indicate nonché la valutazione del merito creditizio. Il modello, dopo avere esaminato la proposta ed effettuata una valutazione dell’alternativa liquidatoria, analizza, come previsto dall’art. 67, comma 4, del CCII il soddisfacimento dei creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. La relazione, infine, comprende la coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento e il giudizio finale sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. Quali informazioni riporta la relazione particolareggiata del gestore della crisi nel concordato minore L’art. 74 del CCII prevede che il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, le start-up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza possono formulare, qualora si trovino in stato di sovraindebitamento, ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale. L’art. 76, comma 2, del CCII prevede che alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’OCC che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura; f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori; g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta. Come nel caso della proposta di cui all’art. 67 del CCII, l’OCC deve anche indicare nella sua relazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Il modello pubblicato, oltre all’analisi del contenuto di cui sopra e dopo avere indicato lo scopo dell’incarico, contiene un paragrafo destinato alla verifica dei presupposti di ammissibilità alla procedura vale a dire la verifica del presupposto soggettivo, presupposto oggettivo e di eventuali atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Cosa contiene l’attestazione del gestore della crisi L’art. 75, comma 2, del CCII dispone nell’ambito del concordato minore la possibilità del debitore sovraindebitato di prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione. Quanto sopra deve essere oggetto di attestazione da parte degli organismi di composizione della crisi. Il documento del CNDCEC prevede il modello di attestazione con una particolare attenzione anche al trattamento dell’IVA di rivalsa ed il degrado del privilegio speciale mobiliare ex art. 2758, comma 2, del c.c. nonché alla verifica delle condizioni per la falcidia dell’IVA di rivalsa nel concordato. Cosa contiene la relazione del gestore della crisi nella liquidazione controllata del sovraindebitato L’art. 268 del CCII dispone che il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. Il successivo art. 269 del CCII dispone che al ricorso di cui sopra deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. Il modello in esame, dopo avere indicato lo scopo dell’incarico e le condizioni preliminari di ammissibilità della domanda di liquidazione controllata del sovraindebitato comprende una serie di paragrafi ove appunto riportare le indicazioni richieste dalla normativa sopra indicata. Quali informazioni riporta la relazione del gestore della crisi nell’esdebitazione dell’incapiente Ai sensi dell’art. 283 del CCII il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Al fine di accedere all’esdebitazione la domanda del debitore deve essere corredata da una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. Inoltre, l'OCC, nella relazione di cui sopra, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. Il modello, quindi, comprende in modo dettagliato le analisi di cui sopra tra cui anche la modalità di determinazione della soglia minima di sostentamento mediante confronto tra la soglia di reddito e le spese del debitore tenendo in considerazione l’importo dell’assegno sociale. A cosa si riferisce la modulistica Per completezza di analisi si rileva che la modulistica contenuta nel documento si riferisce a: - istanza del debitore all’OCC per la nomina del gestore della crisi; - domanda di iscrizione nell’elenco dei gestori; - istanza del gestore per l’accesso alle banche dati; - note operative per accesso alle banche dati; - comunicazione agli enti fiscali; - vademecum per la verifica del merito creditizio del consumatore sovraindebitato; - check-list verifiche documentali da eseguire a cura del gestore. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/03/07/sovraindebitamento-cndcec-approva-modelli-gestori-crisi-occ

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