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Assunzione donne vittime di violenza: tutte le regole per fruire dello sgravio contributivo totale

L’esonero contributivo totale per l’assunzione di donne vittime di violenza rappresenta un efficace strumento di reintegrazione delle donne più fragili e in difficoltà. L’INPS, con la circolare n. 41 del 2024, ha chiarito i requisiti da verificare prima di procedere all’assunzione in capo alla lavoratrice ed al datore di lavoro, nonché specificato la misura e limiti dello sgravio, anche con riferimento alle assunzioni a termine o a tempo parziale. L’Istituto ha, inoltre, chiarito le modalità di cumulo con altre agevolazioni. Quali requisiti deve avere la lavoratrice? Come si applica l’esonero contributivo?

Nuove e concrete opportunità per l’inserimento nel mondo del lavoro delle donne vittime di violenza, previste dalla legge di Bilancio 2024, prendono corpo attraverso le indicazioni fornite dall’INPS con la circolare n 41 del 5 marzo. Si tratta dell’unico sgravio totale ad oggi previsto per l’assunzione di donne di cui possono fruire i datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumano beneficiarie del reddito di libertà. L'esonero riguarda i contributi entro un tetto massimo di importo fissato a 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione in esame si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023 Caratteri del beneficio Lo sgravio totale spetta per un periodo pari a: - 12 mesi se l'assunzione è effettuata a tempo determinato, anche in somministrazione (prolungato a 18 mesi complessivi in caso di trasformazione a tempo indeterminato); - 24 mesi se l'assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Requisiti della lavoratrice L’assunzione è agevolata se ad essere assunte sono donne disoccupate (che abbiano presentato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità) vittime di violenza, beneficiarie del “Reddito di libertà” (art. 105-bis D.L. n. 34/2020), senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia. Deve quindi trattarsi di donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno. La donna da assumere deve essere in corso di percezione o aver percepito nel 2023, il Reddito di libertà o analoghe misure previste da fonti regionali o provinciali. Caratteristiche dell’esonero contributivo L’agevolazione contributiva consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile (666,66 euro al mese), ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. Non sono oggetto di sgravio: - i premi e i contributi dovuti all’INAIL; - il contributo al Fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto; - il contributo ai Fondi di solidarietà; - il contributo previsto in favore dei Fondi interprofessionali.

N.B. Il periodo di fruizione dell’esonero può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro.
Requisiti del datore di lavoro Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione (art. 31 D.Lgs. n. 150/2015) e delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori. In particolare: 1) l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui la lavoratrice avente diritto all’assunzione viene utilizzata mediante contratto di somministrazione; 2) l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto - entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto; 3) presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione non devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione; 4) non deve trattarsi di lavoratrici che sono state licenziate nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo. 5) deve sussistere il requisito di regolarità nell’assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC); 6) devono essere garantiti l’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
N.B. L’esonero contributivo è rivolto a tutti i datori di lavoro del settore privato e dunque non costituisce aiuto di stato ai sensi della disciplina UE.
Criteri di cumulabilità Considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, l’INPS ne stabilisce la cumulabilità con altre misure agevolative, ove ciò non sia espressamente escluso, solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta. L’INPS ribadisce la sequenza secondo cui deve essere operata la cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita: occorre applicare le norme incentivate, rispettando l’ordine cronologico di entrata in vigore: l’ultimo esonero introdotto nell’ordinamento si cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua “dovuta”. Pertanto, laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti le medesime lavoratrici, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione datoriale non esonerata ad altro titolo. EsempioAssunzione in sostituzione lavoratrici in congedo (per le aziende con meno di venti dipendenti) Fonte normativa D.Lgs. n. 151/2001 Misura dello sgravio: 50% Cumulo con sgravio donne vittime di violenza Fonte normativa L. n. 213/2023 Misura dello sgravio 100% Contribuzione mensile dovuta = 450 euro Applicazione sgravio sostituzione - 225 euro Residua contribuzione dovuta = 225 euro Applicazione sgravio donne vittime di violenza = 225 euro Contribuzione dovuta = 0 euro (+ le aliquote contributive non oggetti di sgravio sopra esaminate)
N.B. L’esonero è cumulabile anche con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice (a titolo esemplificativo, l’esonero per le mamme lavoratrici previsto dall’art. 1, commi da 180 a 182, della legge di Bilancio 2024).
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/03/08/assunzione-donne-vittime-violenza-regole-fruire-sgravio-contributivo-totale

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