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Interventi a sostegno della competitività dei capitali: da Assonime l’analisi delle novità

Assonime analizza le disposizioni della legge che disciplina gli interventi a sostegno della competitività del mercato dei capitali. La legge introduce una serie di modifiche al Testo unico della finanza e al Codice civile focalizzandosi su quattro aree: accesso delle società al mercato dei capitali; emittenti di strumenti finanziari diffusi; corporate governance; sistema sanzionatorio. Quali sono i commenti dell’Associazione alle novità della legge appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale?

Assonime, con la circolare n. 6 del 13 marzo 2024, illustra le disposizioni della legge n. 21/2024 (legge capitali). La legge introduce una serie di modifiche al TUF e al codice civile, sulla base delle indicazioni che emergono dal Rapporto OCSE del 2020 sul mercato dei capitali italiano e nel Libro Verde MEF del 2022, con l’obiettivo di rendere più efficiente l’accesso e la permanenza delle imprese sul mercato dei capitali. La circolare evidenzia come le misure introdotte riguardino quattro macroaree: 1) misure diversificate volte a favorire l’accesso delle società al mercato dei capitali; 2) riforma della disciplina sugli emittenti strumenti finanziari diffusi; 3) misure relative alla corporate governance; 4) sistema sanzionatorio. La legge capitali affida poi al Governo una delega per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali, prevedendo principi e criteri direttivi molto ampi. Assonime sottolinea come sia diffusa da tempo la consapevolezza che è necessario un aumento della massa critica del mercato azionario italiano al fine di consentire una crescita sostenuta del nostro sistema economico. Rivitalizzare la capacità di raccolta di risorse sul mercato dei capitali è un passaggio inevitabile per riuscire a finanziare gli ingenti investimenti necessari a centrare gli obiettivi della transizione ambientale e digitale. Sulla scorta di ciò, il MEF nel 2022 ha pubblicato un Libro Verde che ha individuato una serie di aree nelle quali intervenire con puntuali misure di riforma, con l’obiettivo di rendere più efficiente non solo l’accesso ma anche la permanenza delle imprese sul mercato dei capitali, soprattutto attraverso un maggiore allineamento della disciplina italiana agli standard internazionali. La Legge 5 marzo 2024, n. 21 (legge capitali) introduce una serie di novità normative che si muovono nella direzione indicata nel Libo Verde e che, ad avviso di Assonime, sono volte da un canto, a rimuovere alcuni vincoli normativi e operativi all’accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese e, dall’altro, a incentivare (dal lato dell’offerta e della domanda) la canalizzazione del risparmio verso le imprese, tutelando gli investitori. La circolare illustra le norme della legge capitali d’interesse per le società di capitali organizzandole secondo le quattro aree tematiche sopra riportate, oltre ad affrontare alcuni problemi interpretativi posti dalle nuove norme. Accesso al mercato dei capitali Assonime sottolinea come la legge capitali introduca una serie di misure volte a favorire la raccolta dei capitali sul mercato, sia incentivando la quotazione di nuove imprese sia semplificando le regole rivolte alle società già quotate, anche attraverso la rimozione di alcune ipotesi di gold plating. In questa direzione si muovono le norme volte a: 1) modificare la disciplina delle offerte fuori sede, favorendo le forme di auto-collocamento da parte delle società; 2) estendere la definizione di PMI emittenti azioni quotate; 3) dematerializzare le quote di srl PMI; 4) consentire la redazione dei bilanci secondo i principi contabili internazionali a tutte le società con strumenti finanziari negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione; 5) limitare il potere della Consob in tema di determinazione del flottante; 6) agevolare le emissioni obbligazionarie e dei titoli di debito; 7) semplificare le procedure di ammissione alla quotazione; 8) chiarire i termini di approvazione del prospetto ed eliminare la responsabilità del collocatore per informazioni false o omissioni di informazioni. Riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi Assonime sottolinea come la legge capitali, all’articolo 4, interviene sulla disciplina dedicata alle società con strumenti finanziari diffusi attraverso l’eliminazione degli obblighi previsti dal TUF per questa categoria di società, in quanto vengono ritenute sufficienti le tutele previste per la quotazione su un MTF (sistemi multilaterali di negoziazione). Tale legge esclude inoltre gli emittenti diffusi, ad avviso di Assonime opportunamente, dalla disciplina civilistica delle operazioni con parti correlate ed estende, sempre opportunamente a loro avviso, talune disposizioni previste per le società quotate sui mercati regolamentati anche alle società quotate su MTF, in particolare la trasparenza dei patti parasociali ex art. 2341-ter c.c.. In tal modo si è inteso rimuovere un’ulteriore ipotesi di gold plating sostanziale dell’ordinamento italiano rispetto a quello europeo armonizzato, rappresentando le società con strumenti diffusi un unicum nel panorama europeo (come da anni auspicato da Assonime). Ulteriore modifica introdotta dalla legge capitali e contenuta sempre all’art. 4 (al comma 3, lettera a) riguarda l’introduzione di una nuova definizione di società emittenti strumenti finanziari diffusi nel Codice Civile. La nuova definizione, secondo la circolare, si pone sostanzialmente in continuità con quella contenuta nel regolamento emittenti dettando i criteri per l’individuazione degli emittenti azioni diffuse e obbligazioni, stabilendo i casi nei quali tale definizione non ricorre, disciplinando la decorrenza degli effetti. Corporate governance La terza, nonché maggiore, area di intervento riguarda le norme che regolano il funzionamento degli organi sociali delle società quotate. Sono ascrivibili a questo ambito tematico le norme in materia di: a) lista del consiglio di amministrazione; b) svolgimento delle assemblee attraverso il rappresentante designato e semplificazione delle modalità di rappresentanza; c) voto plurimo e voto maggiorato. Per quanto concerne il punto a) l’introduzione di una disciplina dedicata alla presentazione della lista di candidati da parte del consiglio di amministrazione rappresenta un elemento di assoluta novità. Assonime sottolinea come, nonostante si tratti di un fenomeno ampliamente diffuso nella prassi, il legislatore (ispirandosi a emendamenti parlamentari) ha introdotto una disciplina che prevede una complessa procedura sia per la formazione e la presentazione della lista del cda sia per la nomina degli amministratori e la composizione del consiglio di amministrazione. Tuttavia, la norma primaria non esaurisce la disciplina della materia, alla Consob è affidato infatti il potere di dettare con proprio regolamento le disposizioni attuative della norma (che devono essere adottate entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge). L’auspicio dell’Associazione è che il regolamento attuativo sia l’occasione per definire i numerosi dubbi interpretativi della disciplina, per i quali nella circolare vengono proposte alcune ipotesi volte a tutelare l’integrità del processo di nomina e del ruolo del consiglio. Con riferimento al punto b) la legge capitali, mediante l’introduzione di un nuovo articolo 135-undecies.1 al TUF, stabilizza la possibilità (non si tratta dunque di una disposizione imperativa) di prevedere il ricorso al rappresentante designato in via esclusiva per la partecipazione e il voto in assemblea, mediante un’apposita scelta statutaria. Relativamente al punto c) la circolare evidenzia che è stato da più parti rilevato come uno dei limiti della disciplina italiana fosse l’eccessiva limitazione del fattore di moltiplicazione (rispettivamente 1:2 nel maggiorato e 1:3 nel plurimo), il quale non appariva sufficiente a incentivare le società a forte concentrazione proprietaria a collocare una parte significativa del capitale sociale tra il pubblico e, dunque, a sostenerne la crescita. La legge capitali modifica anche la disciplina su voto plurimo e maggiorato: - per quanto riguarda il voto plurimo, la modifica consiste nell’aumento del fattore di moltiplicazione da tre voti per azione fino a un massimo di dieci voti; - per quanto riguarda il voto maggiorato, la modifica ha per oggetto l’incremento del fattore di moltiplicazione fino a un massimo di dieci voti per azione, che è reso possibile grazie alla introduzione di un’ipotesi di maggiorazione rafforzata del voto. Assonime afferma come, grazie alle nuove norme, gli statuti delle società quotate Italiane potranno disporre l’attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione dei ventiquattro mesi previsti per la ‘maggiorazione’ ordinaria, in cui l’azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell’elenco speciale, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Al fine di tutelare la parità di trattamento dei soci, la disciplina prevede che l’adozione della maggiorazione rafforzata determini il diritto di recesso per gli azionisti dissenzienti, espressamente escluso nel caso di adozione della maggiorazione ordinaria. Disciplina sanzionatoria La legge capitali, nell’intento di rimuovere gli ostacoli che rendono il mercato italiano tra i meno competitivi all’interno del panorama europeo, introduce un nuovo meccanismo di definizione del procedimento sanzionatorio al fine di ridurne i tempi e le occasioni di contenzioso, senza pregiudicare gli interessi degli investitori e l’efficace attuazione delle regole poste a tutela dei mercati finanziari. L’istituto della “decisione con impegni”, previsto dall’art. 23 della legge, consente infatti agli autori di una presunta infrazione la facoltà di presentare impegni idonei a far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato e attribuisce alla Consob la facoltà di accettare tali impegni mediante una decisione unilaterale che chiude il procedimento senza accertare l’infrazione e comminare la sanzione (ferma restando tuttavia la riapertura dello stesso al verificarsi di determinate condizioni). Delega per la riforma organica del TUF La circolare rileva che la legge capitali attribuisce delega al Governo ad adottare decreti legislativi per una riforma organica della disciplina in materia di mercati dei capitali contenuta nel TUF, intervenendo anche sulle norme del Codice Civile applicabili agli emittenti quotati, sulla base di principi e criteri direttivi molto ampi. La presenza della delega muta quindi, ad avviso di Assonime, la prospettiva della legge capitali, che non appare più soltanto come un intervento puntuale su alcuni snodi cruciali della regolamentazione per i mercati ma come un primo tassello di una riforma organica della disciplina delle società quotate contenuta nel TUF e nel Codice Civile. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/03/15/interventi-sostegno-competitivita-capitali-assonime-analisi-novita

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