• Home
  • News
  • Contratti all’estero: nuove procedure per l’esecuzione e per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche

Contratti all’estero: nuove procedure per l’esecuzione e per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2024, il decreto 17 gennaio 2024, n. 32 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che riporta il regolamento recante modifiche al decreto 2 novembre 2017, n. 192 sulle procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero e al decreto 15 settembre 2022, n. 188 sulla ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche del personale. Il decreto entrerà in vigore il 4 aprile 2024.

Entrerà in vigore il 4 aprile 2024 il decreto 17 gennaio 2024, n. 32 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2024) che riporta il regolamento recante modifiche al decreto 2 novembre 2017, n. 192 sulle procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero e al decreto 15 settembre 2022, n. 188 sulla ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche del personale. Tra le modifiche apportate al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192 il cui titolo è sostituito dal seguente: “Regolamento recante disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell'esecuzione dei contratti da svolgersi all'estero (…)” vi è l’introduzione dell’art. 2-bis il quale stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi 5,5-bis e 6, e dall'articolo 6, le disposizioni del presente regolamento non si applicano: a) ai contratti esclusi dall'applicazione delle direttive europee; b) ai contratti attivi; c) ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano la possibilità di guadagno economico, anche indiretto; d) ai contratti di società; e) alle operazioni straordinarie che non comportino nuovi affidamenti di lavori, servizi o forniture. Inoltre viene stabilito che i centri interservizi amministrativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307 svolgono le funzioni di centrali di committenza nell'ambito del Paese dove hanno sede per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 500.000 euro, salva la possibilità per il Ministero di disporre la centralizzazione dell'acquisizione di ulteriori contratti, anche in relazione a specifiche iniziative o aree geografiche. I contratti di qualsiasi importo volti a individuare gli intermediari commerciali con cui cooperare per la presentazione delle domande di visti di circolazione e di soggiorno in Italia sono affidati dal Ministero. Al capo II, all'articolo 4 è premesso l’Art. 3-bis (Progettazione), il quale stabilisce che prima dell'affidamento di un contratto di lavori, il RUP stabilisce caratteristiche, requisiti e limiti economici degli interventi, nonché gli elaborati necessari per la progettazione. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il progetto di fattibilità tecnico-economica, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso. Prima dell'affidamento di lavori di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 7, comma 2, la sede estera verifica che il progetto risponde ai fabbisogni e agli obiettivi da perseguire ed è conforme alla normativa applicabile e alle prescrizioni impartite dalle autorità locali. Il rapporto conclusivo del soggetto cui è affidata l’attività di verifica è validato dal RUP. Gli oneri per la verifica e per la validazione sono compresi nelle risorse stanziate per la realizzazione dei lavori. Tra le modifiche apportate al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 15 settembre 2022, n. 188 vi è la variazione delle percentuali degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, svolte nell'ambito di contratti di lavori, che sono determinate come segue: a) 30 per cento, da ripartire tra il RUP e il personale tecnico e amministrativo di supporto; b) 15 per cento, da ripartire tra gli incaricati della verifica dei progetti, della programmazione della spesa per investimenti, della predisposizione dei documenti di affidamento diretto; c) 15 per cento, da ripartire tra il progettista, il responsabile del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e il personale tecnico assistente; d) 25 per cento, da ripartire tra il direttore dei lavori, il responsabile del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e il personale tecnico assistente; e) 15 per cento, da ripartire tra gli incaricati del collaudo tecnico-amministrativo e il collaudatore statico. Le percentuali degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, svolte nell’ambito di contratti di servizi e forniture, sono determinate come segue: a) 40 per cento, da ripartire tra il RUP e il personale tecnico e amministrativo di supporto; b) 20 per cento, da ripartire tra gli incaricati della programmazione della spesa per investimenti e gli incaricati della predisposizione dei documenti della procedura di affidamento; c) 40 per cento, da ripartire tra il direttore dell'esecuzione contrattuale e i collaboratori, nonché l'incaricato della verifica di conformità. Copyright © - Riproduzione riservata Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, decreto 17/01/2024, n. 32 (Gazzetta Ufficiale 20/03/2024, n. 67)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/03/21/contratti-estero-nuove-procedure-esecuzione-ripartizione-incentivi-funzioni-tecniche

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble