• Home
  • News
  • Equo compenso: negli appalti pubblici la non applicazione non inficia la gara

Equo compenso: negli appalti pubblici la non applicazione non inficia la gara

Continuano le criticità applicative delle norme in materia di equo compenso. L’ANAC, con delibera n. 101 del 2024, ha deciso di non escludere da una gara pubblica le offerte recanti compensi professionali inferiori a quelli definiti “equi” dalla legge n. 49/2023. Le ragioni della decisione, a parere dell’Ente, sono individuate nell’assenza di chiare indicazioni normative e di orientamenti giurisprudenziali consolidati. Con riferimento all’equo compenso è intervenuta anche la Corte di Giustizia, con la sentenza C 438/2022, in merito all’applicazione tariffe minime di compenso professionale degli avvocati.

L’equo compenso spettante ai professionisti, come disciplinato dalla legge n. 49/2023, non sembra trovare pace. Una recente decisione dell’ANAC ed una sentenza della Corte di Giustizia Europea rimettono in discussione, seppure con motivazioni diverse, l’applicazione delle norme che dovrebbero garantire ai professionisti un compenso minimo. Applicazione della legge sull’equo compenso La legge n. 49/2023 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali“ si pone l’obiettivo di assicurare al professionista un compenso commisurato al valore della prestazione ma ciò solo nei rapporti contrattuali con alcune specifiche realtà imprenditoriali specifiche imprese che, per natura, dimensioni o fatturato, sono ritenute contraenti forti. La norma tutela quindi solo alcuni particolari rapporti professionali e si applica solo nei contratti con una utenza altrettanto particolare quali istituti finanziari, grandi gruppi, ecc. Proprio l’indeterminatezza dei soggetti e la mancanza di chiarimenti applicativi consente all’Autorità Nazionale Anticorruzione di non aderire alla richiesta di annullamento della graduatoria di una gara pubblica. La deliberazione ANAC Seppure corredata da motivazioni tecniche l’ANAC ha deciso con delibera n. 101 del 28 febbraio 2024 di non escludere da una gara pubblica le offerte recanti compensi professionali inferiori a quelli definiti “equi” dalla legge n. 49 del 2023 con la seguente motivazione: “L’assenza di chiare indicazioni normative e di orientamenti giurisprudenziali consolidati circa i rapporti tra la normativa sull’equo compenso di cui alla L. 49/2023 e le procedure di gara dirette all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura impedisce che possa operare il meccanismo dell’eterointegrazione del bando di gara e che, per tale via, possa essere disposta l’esclusione di operatori economici che abbiano formulato un ribasso tale da ridurre la quota parte del compenso professionale”. La Corte di giustizia dell’Unione europea Seppure con riferimento ad una causa discussa presso il Tribunale di Sofia (C 438/2022) per una richiesta di risarcimento dalla società assicuratrice per il furto di un veicolo, la Corte di Giustizia Europea ha sancito che le tariffe minime di compenso professionale degli avvocati devono essere disapplicate dal giudice in quanto costituiscono una violazione delle norme UE sulla libera concorrenza. La società assicuratrice aveva contestato l'onorario, ritenuto eccessivo. Il giudice aveva accolto la richiesta di riduzione poiché le norme della Bulgaria consentono di abbassare gli onorari professionali. Secondo la Corte di Giustizia l’art. 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’art. 4, paragrafo 3, TUE, dev’essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consente all’avvocato e al suo cliente di pattuire un compenso inferiore all’importo minimo fissato da un regolamento adottato da un’organizzazione professionale e, dall’altro, non autorizza il giudice a disporre la rifusione degli onorari per un importo inferiore a tale minimo, dev’essere considerata una restrizione della concorrenza “per oggetto”. In presenza di una simile restrizione, non possono essere invocati, al fine di sottrarre il comportamento in questione al divieto degli accordi e delle pratiche restrittivi della concorrenza, enunciato all’art. 101, paragrafo 1, TFUE, gli obiettivi legittimi asseritamente perseguiti da detta normativa nazionale. In particolare, rilevano -fra le argomentazioni- i punti 39 e 40 secondo i quali: - nei limiti in cui un giudice nazionale dovesse constatare che le restrizioni della concorrenza risultanti dal regolamento relativo agli importi minimi degli onorari degli avvocati non possono essere considerate inerenti al perseguimento di obiettivi legittimi, la normativa nazionale che lo rende obbligatorio sarebbe incompatibile con l’art. 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE. - in una simile ipotesi, tale giudice avrà l’obbligo di disapplicare la norma nazionale controversa. Infatti, se è vero che l’art. 101 TFUE riguarda esclusivamente la condotta delle imprese e non disposizioni legislative o regolamentari emanate dagli Stati membri, resta il fatto che tale articolo, in combinato disposto con l’art. 4, paragrafo 3, TUE, che istituisce un dovere di collaborazione tra l’Unione e gli Stati membri, obbliga questi ultimi a non adottare o a non mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, idonei ad eliminare l’effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese (sentenza del 21 settembre 2016, Établissements Fr. Colruyt, C-221/15, EU:C:2016:704, punto 43 e giurisprudenza ivi citata). Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/03/22/equo-compenso-appalti-pubblici-non-applicazione-non-inficia-gara

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble