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Sicurezza sociale: accordo Italia-Giappone in vigore dal 1° aprile

Con la circolare n. 52 del 2024 l’INPS recepisce l’Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2009, ratificato con la legge n. 97/2015. L’Accordo applica all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, alla Gestione separata e alle gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.

L’INPS, nella circolare n. 52 del 27 marzo 2024, annuncia entra in vigore dal 1° aprile 2024 l’Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, unitamente all’Accordo amministrativo firmato a Tokyo il 30 agosto 2023. L’Accordo tra la Repubblica italiana e il Giapponesi applica all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria. In particolare, con riferimento a tali assicurazioni, l’Accordo riporta le norme in materia di legislazione previdenziale applicabile ai lavoratori, privati e pubblici, che a seguito di distacco, svolgano la propria attività lavorativa nel territorio dell’altro Stato contraente, al fine di evitare la doppia imposizione contributiva. Con lo scambio di note del 13 gennaio 2023 e del 19 gennaio 2023 - che ha visto coinvolti l’Ambasciata del Giappone a Roma, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale - rispettivamente la parte giapponese e la parte italiana hanno regolato le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 7 dell’Accordo in materia di distacco, nell’ipotesi in cui il lavoratore distaccato in uno degli Stati contraenti stipuli un contratto di lavoro locale con l’azienda distaccataria. L’accordo disciplina, in particolare: - deroghe al principio di territorialità: disposizioni in materia di distacco e proroga del distacco - familiari al seguito del lavoratore distaccato - Precisazioni sulle gestioni assicurative escluse dal campo di applicazione oggettivo - Certificati di copertura contributiva e adempimenti delle Strutture territoriali - Lavoratori con doppio contratto - Lavoratori distaccati da datore di lavoro giapponese che sono occupati in Italia e che hanno stipulato un contratto di lavoro con datore di lavoro italiano - procedura per richiedere l’esenzione dall’applicazione della legislazione italiana per il lavoratore giapponese distaccato che ha stipulato un contratto di lavoro con il datore di lavoro italiano Copyright © - Riproduzione riservata

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/03/28/sicurezza-sociale-accordo-italia-giappone-vigore-1-aprile

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