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Indennità di discontinuità spettacolo: come compilare Uniemens

Nella circolare n. 56 del 2024, l’INPS interviene riguardo il regime contributivo introdotto dal 2024 per definire la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e l'introduzione dell'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo. In merito agli effetti sulla contribuzione in conseguenza della cessazione dell’obbligo di versamento del contributo di finanziamento per l’indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS).

L’INPS, con la circolare n. 56 dell’8 aprile 2024, illustra il regime contributivo in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2024, rispetto alla quale è dovuta la contribuzione pari all’1 per cento dell’imponibile contributivo, a carico del datore di lavoro o committente, in relazione ai lavoratori del settore dello spettacolo.Contributo di solidarietà A decorrere dal 1° gennaio 2024 è altresì dovuto, come anticipato, un contributo di solidarietà a carico della generalità dei lavoratori iscritti al FPLS pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo annuo che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. In ordine alle modalità di determinazione del massimale ai fini contributivi per i lavoratori iscritti al FPLS, oltre il quale è dovuto il suddetto contributo di solidarietà, occorre tenere conto della condizione di “vecchio” o “nuovo” iscritto in capo all’assicurato. Con il venire meno dell’obbligo contributivo relativo all’ALAS, per i datori di lavoro o i committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, il contributo di finanziamento dell’assicurazione di malattia, dal 1° gennaio 2024, è determinato nella misura dell’1,28%. Il massimale giornaliero da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato per l’anno 2024, è pari a 120 euro. Modalità di esposizione nel flusso Uniemens A partire dal periodo di competenza di gennaio 2024, i datori di lavoro interessati, devono continuare a utilizzare le modalità operative in uso ai fini dell’esposizione dei lavoratori dello spettacolo (in particolare il codice tipo lavoratore uguale a “SC”, “SY”, “SR”, “SX”, “SI”) assunti con: - contratto di lavoro autonomo; - lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato; - lavoratori con contratto intermittente a tempo determinato, indipendentemente dal codice qualifica valorizzato. Nel caso di lavoratori subordinati a tempo determinato non tenuti al versamento del contributo IDIS, devono essere utilizzati i nuovi codici Tipo lavoratore: - “SB” avente il significato di “Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995 per i quali NON è dovuto il contributo di discontinuità ex D.lgs 175/2023”; - “SG” avente il significato di “Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 per i quali NON è dovuto il contributo di discontinuità ex D.lgs 175/2023”. Lavoratori subordinati a tempo indeterminato A partire dal periodo di competenza di gennaio 2024, i datori di lavoro interessati, per tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, devono continuare a utilizzare le consuete modalità espositive. Si precisa che con riferimento ai lavoratori dello spettacolo assunti con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato (Tipo contribuzione “G0”, “G1”) e privi di indennità di disponibilità (in quanto destinatari dell’indennità di discontinuità), la procedura di calcolo è adeguata al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi informativi e contributivi. In questi ultimi casi, eventuali scostamenti nelle denunce determinati saranno gestiti tramite l’emissione di “Note di Rettifica”. Contributo di solidarietà A decorrere dal 1° gennaio 2024 è dovuto un contributo di solidarietà a carico della generalità dei lavoratori iscritti al FPLS pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo annuo di contribuzione. Gli elementi informativi relativi all’eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri o annui, devono essere valorizzati, a livello individuale, nell’elemento “EccMassSpet” recante a sua volta gli elementi “ImpEccMassSpet”, “ContrEccMassSpet” e “ContrSolidarietàSpet”. Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 08/03/2024, n. 56

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/04/09/indennita-discontinuita-spettacolo-compilare-uniemens

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