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Caporalato: linee guida per ispezioni contro lo sfruttamento del lavoro in tutti i settori

Prosegue il percorso di contrasto al caporalato fortemente voluto dal Governo e perseguito dal Ministero del Lavoro contro lo sfruttamento del lavoro perpetrato in danno di persone deboli e bisognose. Nella circolare n. 5 del 2019 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le Linee guida per l’attività di vigilanza in materia di intermediazione illecita indicando le modalità di programmazione e gestione delle ispezioni e delle successive azioni volte all’accertamento delle responsabilità in ordine alla commissione degli illeciti.

Con la circolare n. 5 del 28 febbraio 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro detta le Linee guida per l’attività di vigilanza in materia di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, il c.d. caporalato, alla luce delle novità normative introdotte in materia dalla Legge n. 199 del 2016.

Il concetto di approfittamento è riconducibile ad una strumentalizzazione a proprio favore della situazione di debolezza della vittima del reato, nei confronti di una persona che, seppur non versando in stato di assoluta indigenza, si trovi in una condizione anche provvisoria di effettiva mancanza di mezzi idonei a sopperire ad esigenze definibili come primarie.

Si tratta di elementi che dovranno essere provati dal personale ispettivo.

Il dicastero individua alcuni indici di sfruttamento:

- reiterata corresponsione di retribuzioni difformi dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato. La reiterazione si realizza anche se i lavoratori non sono sempre gli stessi in ragione di un possibile turn over;

- reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;

- sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti che comportano un notevole stress lavorativo psico-fisico.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo

alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

L'attività investigativa deve essere pianificata e realizzata sia nei confronti

dell’intermediario, sia nei confronti dell’utilizzatore, anche ricorrendo:

- alle intercettazioni;

- alla confisca obbligatoria delle “cose che servirono o furono destinate alla commissione del delitto e dei proventi da esso derivanti” (anche per equivalente) in caso di condanna o patteggiamento (v. infra);

- alla confisca allargata per sproporzione di denaro, beni oltre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui risulti titolare in valore sproporzionato al reddito dichiarato o alla propria attività economica.

Dopo aver adeguatamente identificato l’intermediario, il personale vigilante dovrà svolgere una attenta attività di osservazione per accertare il collegamento tra l’intermediario e l’utilizzatore, e gli altri elementi probanti quali le reali condizioni di lavoro, quelle alloggiative, i metodi di sorveglianza, il numero di lavoratori reclutati.

Solo successivamente sarà opportuno procedere con l’effettuazione di perquisizioni e al successivo sequestro di documentazione e dispositivi informatici, nonché della c.d. doppia contabilità formata dall’intermediario e dall’utilizzatore.

L’audizione dei soggetti sottoposti alle indagini avviene di norma ai sensi dell’art. 350, comma 7, c.p.p. sotto forma di dichiarazioni spontanee. Un vero e proprio interrogatorio dell’indagato avviene invece nella fase di svolgimento delle indagini preliminari, uno dei principali momenti in cui si concretizza il coordinamento fra la Procura e la Polizia giudiziaria.

Lo sfruttamento del lavoro può realizzarsi anche nell’ambito di rapporti commerciali tra imprese, in particolare nell’ambito di una prestazione di servizi oggetto di un contratto di appalto, al fine di garantire forti risparmi ai committenti.

Le indagini andranno estese anche alle imprese utilizzate come mezzo per la consumazione dei delitti in questione.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/03/02/caporalato-linee-guida-ispezioni-sfruttamento-lavoro-settori

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