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Contratti di affitto: i profili giuridici relativi alla durata

La Fondazione OIC afferma che vi è la perfetta equivalenza dei diritti spettanti alle parti sia in caso di contratto di affitto a rinnovo tacito sia in caso di contratto di affitto a rinnovo esplicito. Nel primo caso, alla scadenza, è previsto che entrambe le parti possono liberamente uscire dal contratto esercitando l’opzione della risoluzione del contratto; nel secondo caso, è previsto che, alla scadenza, il locatore ha il diritto di richiedere il rinnovo del contratto e il locatario ha il diritto di accettare il rinnovo o di rifiutarlo.

Nella News Letter di febbraio 2019, la Fondazione OIC pone l’attenzione sui profili giuridici della durata dei contratti di affitto ex lege 392/1978.

Nell’ambito dell’attività istituzionale svolta in materia di principio contabili, è stato chiesto all’OIC se sia possibile considerare equivalenti sotto il profilo giuridico i due seguenti modelli contrattuali di locazione:

- contratto di affitto con rinnovo tacito che prevede, alla scadenza, che entrambe le parti possono liberamente uscire dal contratto;

- contratto d’affitto a rinnovo esplicito che prevede, alla scadenza, che il locatore ha il diritto di richiedere il rinnovo del contratto e il locatario ha il diritto di accettare il rinnovo o di rifiutarlo.

Sull’argomento è stato chiesto anche il parere della Commissione Civilistica e, per giungere ad una conclusione sulla questione sollevata, l’OIC ritiene di dover valutare l’equivalenza degli effetti giuridici per entrambe le parti contrattuali nelle diverse ipotesi di rinnovo o conclusione del periodo di locazione.

Nel caso del contratto a rinnovo tacito, la volontà del conduttore di rinnovare il contratto può realizzarsi solo se il locatore decida di non avvalersi dell’opzione di risoluzione del contratto. Il locatore non potrà di sua iniziativa rinnovare il contratto se il locatario manifesta espressamente la sua volontà di non rinnovare il contratto. Se la volontà del conduttore è quella di non rinnovare il contratto è sufficiente che ne dia formale comunicazione al locatore.

Altrettanto deve fare il locatore quando non vuole rinnovare il contratto.

Nel caso del contratto a rinnovo esplicito la volontà del conduttore di rinnovare il contratto può realizzarsi solo se il locatore sia d’accordo e lo manifesti non esercitando la facoltà di diniego. Il locatore non può autonomamente imporre il rinnovo del contratto senza l’esercizio da parte del conduttore del suo diritto di richiedere il rinnovo stesso.

Sulla base dell’analisi che precede è dunque possibile affermare che vi è una perfetta equivalenza dei diritti spettanti alle parti di entrambi i modelli contrattuali.

Estremo

Fondazione OIC, Newsletter, febbraio 2019

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2019/03/09/contratti-affitto-profili-giuridici-relativi-durata

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