Vai al contenuto Premi il tasto INVIO
Personalizza preferenze
PHPSESSID Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 mese
È un cookie nativo di PHP e consente al sito di memorizzare dati sullo stato della sessione.
privacy_consent Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 anno 1 mese 4 giorni
È un cookie tecnico utilizzato per memorizzare le preferenze sulla gestione dei cookie.
News area Lavoro

Invalidità e altre prestazioni civili: chiarimenti su difesa in giudizio e pagamenti

Nel messaggio n. 968 del 2019, l’INPS chiarisce gli elementi utili a verificare dei requisiti di legge al fine del pagamento delle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile erogate dall’Istituto. L’Istituto fornisce anche ulteriori chiarimenti ai funzionari che lo rappresentano in giudizio, per la difesa in giudizio e per la liquidazione delle prestazioni.

L’INPS, nel messaggio n. 968 dell’8 marzo 2019, fornisce ulteriori indicazioni per la difesa in giudizio da parte dei funzionari dell’Istituto e per una corretta modalità di liquidazione delle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile e indennità di accompagnamento a seguito del decreto di omologa della CTU.

Il giudice di merito, con riferimento al ricorso presentato, è tenuto a verificare la sussistenza dei seguenti

- mancata presentazione della domanda amministrativa;

- decadenza dell’azione giudiziaria;

- mancanza del requisito dell’età all’atto della domanda amministrativa o all’atto dell’insorgenza dello stato invalidante dichiarato dal giudice;

- difetto del requisito reddituale o del requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa, se già conosciuti dal funzionario.

Il funzionario difensore dell’Istituto deve sollevare le diverse eccezioni ricorrenti nella memoria di costituzione in fase di ATPO, eccezioni che dovranno essere ribadite in udienza.

Nel caso in cui la CTU sia sfavorevole all’Istituto, è necessario depositare in cancelleria formale dissenso,

sia per motivi sanitari che per motivi extra sanitari.

Il decreto di omologa del requisito sanitario non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto, dal momento che non statuisce sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell'INPS di erogarla.

L’INPS precisa che, pur in presenza del presupposto sanitario, non si procederà alla liquidazione della prestazione economica ove non sia stata presentata la domanda amministrativa oppure ove manchino gli altri requisiti di legge.

INPS, messaggio 08/03/2019, n. 968

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/03/09/invalidita-prestazioni-civili-chiarimenti-difesa-giudizio-pagamenti

altre news

News area Lavoro

Carta “Dedicata a te”: requisiti e validità per l’anno 2025

Leggi di più
News area Lavoro

APP IO: nuove funzionalità nel Progetto Integrazione servizi

Leggi di più
News area Impresa

Responsabilità 231: quando ha rilevanza penale l’insider di se stesso

Leggi di più
News area Impresa

MUD: possibile inviare la dichiarazione ambientale entro il 30 giugno

Leggi di più
News area Impresa

Moda, artigianato e semplificazioni INPS: le novità del Ddl PMI 2025

Leggi di più
News area Lavoro

Protocollo sui rischi da alte temperature: indicazioni per la riorganizzazione dei piani di lavoro

Leggi di più
News area Impresa

Intelligenza Artificiale: l’analisi di Assonime sulla legge italiana

Leggi di più
News area Lavoro

770 semplificato: trasmissione entro il 30 settembre 2025

Leggi di più
News area Lavoro

Pensioni settore pubblico: neutralizzazione contributiva

Leggi di più

È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.
Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.
digital agency greenbubble