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Pace contributiva: si amplia il termine di rateizzazione

Per pace contributiva si intende la possibilità offerta a chi rientra nel sistema di calcolo contributivo integrale di riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, i periodi, precedenti la data di entrata in vigore del decreto su reddito di cittadinanza e pensioni (il 29 gennaio 2019), non coperti da contribuzione presso le forme di previdenza obbligatoria. In prima lettura al Senato è stato prevista la facoltà di ripartire l’onere del riscatto di periodi a fini pensionistici fino ad un massimo di 120 rate. E’ possibile, così come anticipato dal Governo, che alla Camera si intervenga anche sulle norme per il riscatto laurea light.

Il Senato ha approvato in prima lettura, con modifiche, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

Il provvedimento passa ora alla Camera dove dovrebbe approdare in Aula il 18 marzo. Da quanto sembra potrebbe prevedersi poi una “terza lettura” al Senato.

Come anticipato dal sottosegretario al Lavoro Durigon, il Governo sta ragionando su alcuni correttivi che potrebbero essere introdotti a Montecitorio per consentire agli esodati di agganciarsi alle normative vigenti come 'quota 100', 'opzione Donna', o anche la pensione anticipata.

Altro possibile profilo di intervento è rappresentato dal riscatto di laurea light con riferimento al limite di età prendendosi comunque in ogni modo in considerazione periodi successivi al 1996.

Dal percorso al Senato, inter alia, esce modificata anche la possibilità di riscattare periodi a fini pensionistici, definita nella prima versione del decreto come la “pace contributiva”, il nuovo istituto introdotto in via sperimentale per il triennio 2019-2021. Più nello specifico viene ampliato il periodo di possibile rateizzazione.

Per usufruire del nuovo istituto l’INPS ha pubblicato sul proprio sito il modello AP135 attraverso il quale può essere presentata domanda dall’assicurato, dai suoi parenti o affini.

Si tratta della possibilità, di cui possono beneficiare alcuni soggetti, rientranti nel sistema di calcolo contributivo integrale, di riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, i periodi, precedenti la data di entrata in vigore del decreto (il 29 gennaio quindi), non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria, a condizione che tali periodi non siano soggetti ad alcun obbligo contributivo e siano compresi tra la data del primo contributo e quella dell'ultimo contributo comunque accreditati.

Nel Dossier del Servizio Studi di Camera e Senato si ricorda come in base a quanto disposto dal decreto legislativo n. 564 del 1996 l’iscritto ha la facoltà di riscattare:

-periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali,

- periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento del mercato del lavoro,

- periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei con regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione,

- periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale.

Le forme pensionistiche interessate sono quelle relative ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e ad agli altri lavoratori, diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative gestioni pensionistiche dell'INPS. Tale possibilità, come sottolinea il Dossier del Servizio Studi di Camera e Senato, non riguarda il Fondo INPS di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

La possibilità di riscatto concerne i soggetti che non avessero maturato alcun'anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1995 (sono esclusi, quindi, i soggetti che rientrino nel sistema contributivo integrale in base alla relativa opzione).

La facoltà non è riconosciuta ai soggetti titolari di trattamento pensionistico.

La disciplina specifica ancora come l'eventuale successiva acquisizione (come potrebbe verificarsi in base ad una domanda di accredito figurativo o di riscatto) di un'anzianità contributiva precedente il 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto, con conseguente restituzione dei contributi. Si prevede ancora come la domanda di riscatto può essere presentata dall’assicurato o dai suoi superstiti o dai suoi parenti ed affini entro il secondo grado.

Quanto costa il riscatto? Come ricorda l’approfondimento tematico della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su quota 100 riforma pensionistica, l’onere è calcolato con il metodo percentuale, applicando l’aliquota IVS vigente (fra il 33% e il 34%) sull’ultimo imponibile previdenziale da lavoro maturato nelle 52 settimane antecedenti alla richiesta.

L’onere può essere rateizzato, secondo quanto previsto dall’emendamento apportato dal Senato, in 120 rate mensili (inizialmente erano 60) senza interessi, con rate minime mensili da 30 euro.

La rateazione dell’onere non è ammessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per l'immediata liquidazione della pensione (diretta o in favore di superstiti) o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora tali ipotesi si verifichino nel corso del periodo di pagamento, la somma ancora dovuta è versata in unica soluzione.

Va poi evidenziato come l’onere onere è detraibile dall'imposta lorda sui redditi per una quota pari al 50 per cento, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo, nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

Novità interessante è poi quella per cui per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato, mediante la destinazione, a tal fine, dei premi di produzione spettanti al lavoratore medesimo (In tal caso, le somme non rientrano nella base imponibile fiscale né del datore né del lavoratore. Come viene precisato nella Relazione di accompagnamento i maggiori contributi derivanti dal riscatto genereranno sia anticipi temporali sia maggiori importi di pensione.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/03/09/pace-contributiva-amplia-termine-rateizzazione

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