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Dispositivi di protezione individuale: in vigore le nuove regole UE

Entra in vigore dal 12 marzo 2019 il decreto legislativo che modifica e adegua la normativa nazionale per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale alle disposizioni del regolamento europeo UE 2016/425. L’obiettivo è semplificare e chiarire il quadro esistente per l’immissione sul mercato dei DPI, migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti. Aggiornate anche le sanzioni a fabbricanti, distributori e utilizzatori di apparecchi non a norma.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 17 del 19 febbraio 2019 con cui si provvede l’adeguamento della disciplina nazionale in materia di dispositivi di protezione individuale (DPI) alla normativa europea.

Il decreto modifica la normativa nazionale in materia di dispositivi di protezione individuale, in modo da renderla compatibile con il regolamento UE 2016/425, con l’obiettivo è di semplificare e chiarire il quadro esistente per l’immissione sul mercato di tali dispositivi, nonché di migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti.

Il regolamento stabilisce:

– i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi individuali che devono essere messi a disposizione sul mercato;

– le norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione Europea;

– gli obblighi dei fabbricanti, degli importatori e dei distributori;

– regole obbligatorie per tutti gli stati membri dell’Unione Europea, senza necessità di un recepimento.

I DPI possono essere messi a disposizione sul mercato solo se conformi ai requisiti essenziali e muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione richiesta dalla legge. Prima di mettere a disposizione sul mercato un DPI di qualsiasi categoria, il fabbricante esegue o fa eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità e redige la documentazione tecnica al fine di esibirla a seguito di richiesta motivata da parte delle Autorità di vigilanza del mercato.

II nuovo regolamento divide i dispositivi per la protezione individuale (DPI) in tre categoria. La categoria I comprende i seguenti rischi minimi:

- lesioni meccaniche superficiali;

- contatto con prodotti legati alla pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;

- contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;

- lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);

- condizioni atmosferiche di natura non estrema.

La categoria II include i rischi diversi da quelli presenti nella precedente e successiva categoria. La Categoria III comprende solo i rischi che possono avere conseguenze molto gravi, come la morte o danni irreversibili alla salute, con riguardo a quanto segue:

- sostanze e miscele pericolose per la salute;

- atmosfere con carenza di ossigeno;

- agenti biologici nocivi;

- radiazioni ionizzanti;

- ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;

- ambienti a bassa temperatura con effetti comparabili ad una temperatura dell’aria inferiore ai -50 °C o inferiore:

- cadute dall’alto;

- scosse elettriche e lavoro sotto tensione;

- annegamento;

- tagli da seghe a catena portatili;

- getti ad alta pressione;

- ferite da proiettile o da coltello;

- rumore nocivo.

Il fabbricante che produce o mette a disposizione sul mercato DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza del regolamento nonchè l'importatore che immette sul mercato DPI non conformi ai requisiti suddetti è punito:

- con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro, se trattasi di DPI di prima categoria;

- con l'arresto sino a sei mesi o con la ammenda da 10.000 euro sino a 16.000 euro, se trattasi di DPI di seconda categoria;

- con l'arresto da sei mesi a tre anni, se trattasi di DPI di terza categoria.

I distributori che non rispettano gli obblighidi cui all'articolo 11 del regolamento DPI sono puniti:

- con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro, se trattasi di DPI di prima categoria;

- con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro sino a 12.000 euro, se trattasi di DPI di seconda categoria

- con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro, se trattasi di DPI di terza categoria.

Presidente della Repubblica, decreto 19/02/2019, n.17 (G.U. 11/03/2019, n. 59)

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/sicurezza-del-lavoro/quotidiano/2019/03/12/dispositivi-protezione-individuale-vigore-nuove-regole-ue

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