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Accordo UE-Giappone: si apre una nuova frontiera commerciale per le imprese

Abbattimento dell’imposizione daziaria progressivo per anno, semplificazioni nella circolazione dei beni, apertura del mercato del Sol Levante a nuovi settori economici, possibilità di incremento dell’internazionalizzazione delle PMI. Sono queste le principali opportunità per le imprese europee offerte dall’Economic Partnership Agreement tra UE e Giappone. Operativamente le aziende che intendono effettuare operazioni di esportazione per un valore superiore a 6.000 euro devono essere registrate al sistema REX ai fini dell’emissione delle relative attestazioni di origine. Per le spedizioni il cui valore non eccede questo limite non è, invece, richiesta la registrazione e l’attestazione di origine può essere liberamente apposta sui documenti commerciali. Quali sono gli ulteriori vantaggi previsti dall’accordo?

Win-Win. Un gioco che prescinde dalla parola “sconfitta”. E, forse, anche dalla parola “vittoria”. Che potremmo sostituire con un meno enfatico “soddisfazione reciproca”. Un gioco difficile da reperire sul mercato. Ancor più sul mercato del commercio internazionale, dove istanze liberiste e protezionistiche si battono al motto “business is business”.

Almeno, fino al 1° febbraio 2019, giorno in cui è entrato (provvisoriamente) in vigore l’Economic Partnership Agreement tra UE e Giappone. Definito da molti, appunto, un accordo win-win.

Massima soddisfazione per l’Europa, che vede l’improvviso schiudersi di un mercato, fino a quel giorno strenuamente difeso da dazi protezionistici, novelli samurai, pronto a ricevere il meglio della produzione del vecchio continente (comparto agroalimentare e fashion in primis, un sorriso per i nostri produttori).

Massima soddisfazione per il Giappone, autorizzato a sbarcare finalmente sull’unionale suolo vincendo la naturale diffidenza europea per un mercato così lontano. Ed ora, così vicino, almeno sulla carta.

Abbattimento dell’imposizione daziaria progressivo per anno, semplificazioni nella circolazione dei beni, apertura del mercato del Sol Levante a nuovi settori economici (o vecchi settori prima discriminati), possibilità di incremento dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

Ecco come ridisegnare l’international business process aziendale.

Non solo.

Cinque anni e numerosi round di negoziazione hanno definito la struttura di un accordo che si pone quale obiettivo principale la liberalizzazione, l’agevolazione degli scambi e degli investimenti, nonché la promozione di un vincolo economico più stretto tra le parti: 23.8 articoli (numerazione e struttura atipica) e 19 allegati, per complessive 900 pagine circa.

Firmato il 17 luglio 2018, provvisoriamente in vigore dal 1° febbraio 2019 (comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE 11 gennaio 2019, n. L 9; con successivo comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE 25 gennaio 2019, n. L 23 è stata disposta l’applicazione provvisoria, dal 1° febbraio 2019 del testo dell’Accordo come pubblicato in allegato alla Decisione (UE) 26 giugno 2018, n. 1197, con la sola eccezione di alcune disposizioni in materia penale, di cooperazione in materia fiscale e di armi di distruzione di massa), un obiettivo a breve termine ben preciso:

- il Giappone ha liberalizzato il 91% delle sue importazioni dall'UE dalla data di entrata in vigore, i restanti 9 punti percentuali saranno liberalizzati gradualmente entro il termine massimo di 21 anni;

- l’UE ha liberalizzato il 75% delle importazioni dal Giappone sin dalla data di entrata in vigore, i restanti punti percentuali saranno scaglionati nel tempo, in un massimo di 15 anni.

Sintetizzando, il piano UE di riduzione dei dazi a lungo periodo riguarda le seguenti categorie:

- i primi 24 capitoli della tariffa, ovvero il food and beverage, vedranno un piano di riduzione daziaria in 15 anni, ad esclusione della voce 2204 nella quale rientrano le merci appartenenti al settore vitivinicolo, per le quali è prevista un’esenzione immediata;

- alcune voci del capitolo 39 e del capitolo 64 godranno di una riduzione prevista in massimo 11 anni;

- alcune voci del capitolo 76 e del capitolo 81 di una riduzione prevista in massimo 6 anni;

- alcune voci del capitolo 84 di una riduzione prevista in massimo 4 anni;

- alcune voci del capitolo 86 di una riduzione prevista in massimo 13 anni;

- alcune voci del capitolo 87, settore automotive, di una riduzione graduale da 6 a 13 anni.

La presente non è la sede naturale per un’analisi esegetica delle regole dettate dall’accordo; prescindiamo, quindi, dall’esame delle regole di origine preferenziale e soffermiamo la nostra attenzione sulla fattispecie, ben più sentita dagli operatori economici, della prova dell’origine medesima.

Le aziende che intendono effettuare operazioni di esportazione per un valore superiore a € 6.000,00, devono essere registrati al sistema REX ai fini della emissione delle relative attestazioni di origine; per spedizioni il cui valore non ecceda il citato limite non è, invece, richiesta la registrazione e l’attestazione di origine può essere liberamente apposta sui documenti commerciali.

Le società che non sono iscritte al REX posso richiedere all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente l’iscrizione, presentando la domanda di cui al nuovo allegato 22-06 bis al Reg.to (UE) 24 novembre 2015, n. 2447.

Il codice REX, una volta assegnato, identifica univocamente l’esportatore registrato, che può utilizzarlo per tutte le operazioni che ne prevedano l’applicabilità, senza necessità di richiedere un nuovo codice all’entrata in vigore di ogni accordo che lo contempli; quindi, gli esportatori che risultino già assegnatari di numero di registrazione REX, possono regolarmente utilizzarlo per comprovare l’origine preferenziale unionale dei beni esportati in Giappone.

Ricordiamo che il sistema REX, fino ad oggi applicato nell’ambito SPG e dell’accordo UE-Canada (CETA), costituisce la soluzione individuata dal legislatore unionale per dematerializzare le prove di origine e sarà, con ogni probabilità, presente in tutti i prossimi accordi che la UE deciderà di concludere (Australia, Nuova Zelanda, Messico, Mercosur, solo per citarne alcuni al momento in negoziazione).

Le aziende che intendono, invece, importare beni dal Giappone, al fine di godere dell’esenzione o della riduzione daziaria prevista dall’EPA dovranno richiedere al proprio fornitore giapponese di apporre sulla fattura la seguente dicitura (riportiamo il testo inglese):

“(Period: from ............ to ............) The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference n. ............) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ............ preferential origin. Origin criteria used ............ (Place and date) ............ (Printed name of the exporter) ............”.

La dichiarazione può essere emessa per singola spedizione o per più spedizioni di prodotti identici. In quest’ultimo caso, deve riportare in maniera inequivocabile la tipologia del prodotto (part number o descrizione che si ritrovano in fattura).

La dichiarazione deve riportare 3 date:

- la data di emissione;

- la data di inizio validità;

- la data fine validità.

La data di emissione non può mai essere successiva alla data di validità.

In assenza della dichiarazione del fornitore, la stessa può anche essere “autocertificata” dall’importatore, purché quest’ultimo attesti di essere a conoscenza dell’origine preferenziale giapponese dei prodotti importati, assumendosene, ovviamente, tutti i rischi.

L’EPA UE-Giappone costituisce una tappa importante delle politiche europee di agevolazione, semplificazione e customs paperless e sembra, così come il CETA con il Canada e la bozza dell’ormai ex ipotesi di accordo TTIP con gli Stati Uniti, voler accentrare il momento doganale nelle aziende, sminuendo, a dir poco, l’importanza dell’assistenza di uno spedizioniere doganale nell’espletamento delle formalità doganali, nonché nelle visite merci e nei controlli generali, spostati al momento dell’imbarco (art. 4.4, § d).

Rammentiamo come il sistema di analisi dei rischi (circuito doganale di controllo) dell’Agenzia delle Dogane nazionale graviti intorno all’istituto della dichiarazione doganale e al momento del suo flusso nel sistema telematico doganale, ovvero al momento dell’arrivo o della partenza delle merci; gli sviluppi informatici unionali, previsti entro il 2025, dimostrano come la UE stia uniformando, con un sistema unico doganale interconnesso fra tutti gli Stati membri, l’espletamento delle formalità doganali, spostando il controllo delle merci in “house” e non più nei punti di ingresso nel territorio comunitario.

Scelte di politica doganale, che daranno sicuramente dei benefici alle aziende nel lungo periodo.

L’accordo presenta una regolamentazione ben strutturata sull’accesso al mercato e sulla disciplina degli scambi di merce.

Non è solo una questione di riduzione daziaria o di regole di determinazione e di prova dell’origine preferenziale, sarebbe un grave errore interpretativo fermarsi a questi soli aspetti doganali; il testo, infatti, entra nel merito della classificazione doganale, del valore in dogana, dei regimi speciali (perfezionamento attivo, perfezionamento passivo e ammissione temporanea), nonchè del Made In.

Cogliere pienamente le potenzialità dell’EPA, al di là del godere dei benefici economici, a breve e medio termine, dettati dalla riduzione dell’imposizione daziaria, impone alle aziende una valutazione e un’analisi dei flussi di acquisto da e di vendita verso il Giappone.

Una due diligence diretta a monitorare il grado di compliance doganale con la disciplina UE e con le regole WCO in materia di commercio internazionale costituisce un utile (se non necessario) presupposto per poter sfruttare al meglio le previsioni dell’accordo di parternariato economico con il Giappone.

Solo così la dogana può diventare un business.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2019/04/01/accordo-ue-giappone-apre-nuova-frontiera-commerciale-imprese

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