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Fondo pensione: le conseguenze per i lavoratori di una fusione societaria

I lavoratori coinvolti in un’operazione di fusione per incorporazione hanno diritto al riscatto della rendita per perdita dei requisiti di partecipazione ai fondi pensione. E’ quanto ha chiarito la COVIP. Nella richiesta di parere era stato rappresentato il caso di un accordo sindacale, sottoscritto nell’ambito di un'operazione di fusione per incorporazione, che aveva pattuito che la contribuzione dei lavoratori dell’azienda fusa per incorporazione fosse versata, successivamente alla fusione, al fondo pensione di riferimento del gruppo cui apparteneva l’azienda incorporante, anziché al fondo al quale i lavoratori avevano aderito.

Nel fornire risposta ad un quesito di marzo 2019 posto da un fondo pensione preesistente, la COVIP pone un ulteriore tassello interpretativo con riferimento alla possibilità di conseguire il riscatto ex art. 14, comma 5, del D. Lgs. n. 252/2005 per perdita dei requisiti di partecipazione.

Va sottolineato, così come evidenziava la stessa Autorità di Vigilanza in altra risposta a quesito di marzo 2011, che l’ipotesi di “perdita dei requisiti di partecipazione”, è stata disciplinata in linea di continuità con il previgente art. 10, comma 1 del D. Lgs. n. 124 del 1993.

Nelle Direttive generali del 28 giugno 2006 è stato, infatti, ritenuto ammissibile che gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari contengano previsioni relative alla possibilità di riscatto della posizione in linea con le causali di perdita dei requisiti di partecipazione in precedenza ammesse negli statuti e regolamenti medesimi, anche sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva.

La casistica rappresentata si riferiva ai lavoratori coinvolti in una specifica operazione di fusione per incorporazione in relazione alle quale con apposito accordo sindacale, sottoscritto a latere, è stato pattuito che la contribuzione dei lavoratori dell’azienda fusa per incorporazione sia versata, successivamente alla fusione, al fondo pensione di riferimento del gruppo cui appartiene l’azienda incorporante, anziché al fondo pensione preesistente scrivente, al quale i lavoratori avevano aderito.

Considerando allora la modifica riguardante i flussi contributivi aziendali, non più indirizzabili al fondo pensione, si chiedeva se detti lavoratori possano riscattare la propria posizione individuale per perdita dei requisiti di partecipazione.

Nella richiesta di parere sono richiamati in particolare gli “Orientamenti interpretativi in materia di riscatto della posizione individuale ex articolo 14, comma 5, del decreto n. 252/2005”, adottati dalla Commissione il 17 settembre 2009.

In detti Orientamenti la COVIP ha esaminato il caso di una cessione di ramo d’azienda assistita dalla pattuizione dell’impegno del nuovo datore di lavoro di continuare la contribuzione alla forma pensionistica collettiva presso la quale i lavoratori ceduti erano già iscritti in forza del rapporto di lavoro con l’azienda cedente.

La Commissione di Vigilanza sottolinea come la fattispecie in oggetto presenta delle peculiarità tali da differenziarla dalla casistica di cui agli Orientamenti citati.

L’Autorità conviene con le considerazioni espresse dal fondo pensione per quel che riguarda la sussistenza di una situazione legittimante il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione, in quanto è mutato il fondo pensione di riferimento di quella platea di lavoratori, in ragione dell’accordo sindacale sopravvenuto che ha previsto l’impegno del nuovo datore di lavoro di versare la contribuzione a una forma pensionistica collettiva diversa dal fondo di originaria appartenenza dei lavoratori.

Viene osservato allora che la perdita dei requisiti di partecipazione a un fondo pensione non si ha solo nell’ipotesi in cui intervenga una cessazione del rapporto di lavoro, ovvero un cambiamento dell’attività lavorativa che collochi il lavoratore nell’ambito di una diversa categoria contrattuale (nazionale, territoriale o aziendale), alla quale non trovi applicazione la fonte istitutiva della forma cui aderiva in precedenza, ma anche nell’ipotesi in cui trovino successivamente applicazione al medesimo lavoratore accordi collettivi che dispongano la destinazione ad un’altra forma pensionistica complementare dei flussi contributivi datoriali futuri.

Si riconosce poi anche la possibilità di mantenere la posizione attivando una contribuzione volontaria ed individuale al medesimo fondo di originaria iscrizione.

Tale adesione, si sottolinea, si trasforma da collettiva ad individuale ed in questo caso la facoltà di riscatto per perdita requisiti dovrà seguire le regole previste per il riscatto delle posizioni individuali (prima preclusa e poi introdotta dalla Legge concorrenza 2017), necessitandosi quindi l'attestazione della cessazione dell'attività e dello status di inoccupato al momento della domanda di riscatto così come previsto dalla Circolare COVIP n. 5027 del 2017.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/04/08/fondo-pensione-conseguenze-lavoratori-fusione-societaria

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