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DDL concretezza: impronte digitali contro l’assenteismo nel pubblico impiego

Approvato alla Camera il disegno di legge Concretezza volto ad introdurre, per la rilevazione della presenza, sistemi di verifica biometrica (come le impronte digitali) dell’identità dei dipendenti pubblici, dirigenti inclusi e di videosorveglianza degli accessi sui luoghi di lavoro. L’obiettivo del legislatore è di prevenire l’assenteismo e di garantire il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza della pubblica amministrazione. Per la piena attuazione delle norme sarà necessario attendere un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare previo parere del Garante della privacy. Quali sono le categorie di pubblici dipendenti esclusi dall’applicazione della nuova disciplina?

Nel pubblico impiego l’allontanamento non autorizzato dal posto di lavoro costituisce un grave illecito valutabile – oltre che in sede penale ed erariale – in chiave soprattutto disciplinare.

In particolare, ai sensi dell’art. 55 quater comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 165/2001 il legislatore configura l’assenteismo (rectius, la falsa attestazione della presenza in servizio, mediante alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente) come un illecito a forma libera.

L’omessa registrazione dell’entrata e/o uscita dal luogo di lavoro, finalizzata a far risultare una attestazione non veritiera della presenza in servizio, integra un grave inadempimento contrattuale cui è ricollegata - ope legis - la sanzione disciplinare del licenziamento nel rispetto della normativa applicabile al momento del fatto, essendo irrilevante sia il mutamento del quadro normativo (soprattutto se meno favorevole al lavoratore) sia l’eventuale contrasto tra contrattazione collettiva e legge (che, in quanto imperativa, prevale anche se meno favorevole al lavoratore).

L’introduzione del comma 1 bis nell’art. 55 quater D.Lgs. n. 165/2001 (avvenuta con il D.Lgs. n. 116/2016) non ha portata innovativa rispetto a quanto disposto dall’art. 55 quater comma 1 lettera a), ma si pone quale interpretazione chiarificatrice del concetto di “falsa attestazione di presenza” perché sul piano definitorio, in questo senso si menziona come falsa attestazione (prima e dopo la riforma) non solo la alterazione/manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche il non registrare le uscite interruttive del servizio.

Tale interpretazione, peraltro, poteva già dirsi consolidata in giurisprudenza dove, anche prima della riforma del 2016, rientrava tra le ipotesi di assenza ingiustificata “non solo il caso di alterazione del sistema di rilevamento delle presenze, ma anche l’allontanamento del lavoratore nel periodo intermedio tra timbratura di entrata e uscita, trattandosi di un comportamento fraudolento diretto a fare emergere falsamente la presenza in ufficio”.

Ciò detto, va dato atto che il momento storico è caratterizzato da un pesante giudizio di disvalore per i dipendenti pubblici che si sottraggono al corretto adempimento dei doveri d’ufficio, peraltro in un contesto in cui grande attenzione da parte del legislatore è invece rivolta all’imprimere un’effettiva semplificazione (anche tramite digitalizzazione) alla pubblica amministrazione e all’elaborare procedure concrete volte a rendere più efficiente la macchina amministrativa.

In tale prospettiva di prevenzione dagli illeciti e di miglior organizzazione e gestione degli uffici e del personale, va inquadrata l’approvazione da parte della Camera del disegno di legge recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” (C. 1433-A e abb.), in precedenza approvato dal Senato e ora destinato a ritornarvi - in ragione delle modifiche approntate - per una seconda lettura.

Tale provvedimento prevede l’introduzione di sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (dirigenti inclusi) ai fini della verifica della (corretta ed integrale) osservanza dell’orario di lavoro da parte di questi ultimi.

L’art. 2 del provvedimento, in particolare, prevede che, ai fini della verifica dell’osservanza dell’orario di lavoro, le amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. n. 165/2001 siano tenute ad introdurre detti nuovi sistemi di rilevazione delle presenze, in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, ad oggi in uso (ossia, di regola, i badge).

Le concrete modalità attuative sono rimandate ad un futuro apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare (previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e, soprattutto, previo parere del Garante della privacy in particolare per quanto concerne le modalità di trattamento dei dati biometrici (si confida, nel rispetto del principio della “minimizzazione dei dati” raccolti), con ciò rispettando quanto disposto dall’art. 9 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante, ai sensi dell’art. 2 septies del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Già oggi, ad ogni modo, il disegno di legge prevede che nell’installazione ed utilizzo, oltre che verosimilmente nell’informazione e formazione specifica su cui dovranno essere edotti i lavoratori, ogni amministrazione dovrà agire nel rispetto dei princìpi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità sanciti dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del principio di proporzionalità previsto dall’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

A tale provvedimento vengono espressamente sottratte due categorie importanti di pubblici dipendenti.

In primo luogo, sono esclusi i dipendenti del settore pubblico non privatizzato tra cui, ex art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001, possono citarsi i magistrati e il personale diplomatico.

Seconda esclusione riguarda almeno inizialmente (e in attesa di un apposito regolamento) il personale docente ed educativo di ogni ordine e grado del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Anche al netto di queste esclusioni, ad ogni modo, si conferma il rilievo sul piano economico di un provvedimento chiamato ad intervenire ad ampio raggio nella organizzazione, gestione e nella dotazione tecnologica degli uffici pubblici. Sotto questo profilo il disegno di legge istituisce un apposito fondo chiamato, nel tempo, a raccogliere gli stanziamenti necessari all’installazione e alla manutenzione di questi nuovi sistemi di accertamento delle presenze.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pubblico-impiego/quotidiano/2019/04/17/ddl-concretezza-impronte-digitali-assenteismo-pubblico-impiego

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