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Autoliquidazione 2018-2019: calcolo dei premi INAIL entro il 16 maggio

Sta per scadere il termine per il pagamento dei premi INAIL in autoliquidazione 2018-2019 per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La scadenza è stata differita al 16 maggio a seguito dell’aggiornamento delle tariffe disposto per il triennio 2019-2021. Il mancato versamento dei premi assicurativi configura l’omissione contributiva, con applicazione di una sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento vigente al momento del pagamento dei contributi, maggiorato di 5,5 punti percentuali. In caso invece di evasione contributiva accertata d’ufficio la sanzione è pari al 30%. L'omesso versamento è inoltre punito con la reclusione fino a due anni: in quale caso?

Questo articolo, tratto da One FISCALE, analizza le modifiche sulle tariffe INAIL introdotte dalla Manovra 2019. Su One trovi centinaia di contenuti correlati, aggiornati quotidianamente dalla redazione di Wolters Kluwer. Attiva subito la prova gratuita.

Per il triennio 2019-2021, la Legge di Bilancio 2019 ha previsto che le tariffe INAIL siano ridotte a seguito della revisione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto. La riduzione delle tariffe è stata effettuata con decreto 27 febbraio 2019, pubblicato il 1° aprile 2019 nella sezione “Pubblicità legale” del portale istituzionale del Ministero del Lavoro. La riduzione media dei tassi è del 32,72%, con picchi anche del 50%. L’INAIL ha provveduto all’aggiornamento del nomenclatore con i fattori di rischio più attuali, istituendo nuovi voci di tariffa relative a lavorazioni in fase di sviluppo e a nuove modalità organizzative del lavoro.

In considerazione dei tempi tecnici che sono stati necessari all’Istituto per la determinazione delle nuove tariffe, è stato disposto il differimento, per il solo anno 2019, di alcuni termini temporali amministrativi relativi all'autoliquidazione e al pagamento dei premi. È stata disposta inoltre l’abrogazione dei premi aggiuntivi dovuti in settori particolari quali silicosi e asbestosi e, nel contempo, la non applicazione ai premi INAIL della riduzione contributiva prevista annualmente per il settore edile.

Termini di dichiarazione e pagamento dei premi: tabella comparativa

Voci di tariffa e tassi medi: tabella comparativa

Riduzione contributiva settore edile: tabella comparativa

Premio silicosi e asbestosi: tabella comparativa

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Chi

I premi INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali sono determinati dal datore di lavoro in sede di autoliquidazione; essi devono essere versati sulla base delle retribuzioni erogate nell'anno precedente ponendo a conguaglio il premio già pagato (c.d. rata per regolazione) e delle retribuzioni che si presume saranno corrisposte durante l'anno (c.d. rata anticipata).

Soggetti obbligati

Sono obbligati all'autoliquidazione dei premi INAIL tutti i datori di lavoro che hanno corrisposto:

- retribuzioni nell'anno precedente a lavoratori dipendenti e assimilati (soci, familiari, associati in partecipazione, coadiuvanti di aziende non artigiane, coadiuvanti di aziende artigiane);

- compensi a collaboratori coordinati e continuativi e a progetto.

Soggetti esclusi

- per gli apprendisti e per i soggetti a questi equiparati ai fini contributivi, l'importo da versare è compreso nei contributi versati all'INPS;

- i datori di lavoro del settore agricolo versano all'INPS i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, unitamente ai contributi previdenziali e con riferimento alla stessa base imponibile.

Precondizioni

Ai fini della determinazione del premio INAIL da versare, il datore di lavoro deve preliminarmente verificare:

- i minimali e le retribuzioni convenzionali e di ragguaglio del periodo;

- i tassi applicati determinati dall'INAIL in base alla tariffa di cui al DM 27 febbraio 2019 e alle lavorazioni eseguite dalla ditta;

- le basi di calcolo, rese disponibili dall’INAIL nell’area riservata del sito internet istituzionale per mezzo della funzione "Fascicolo aziende" (art. 28, c. 3, D.P.R. n. 1124/1965).

Attenzione. In seguito all’approvazione delle nuove tariffe INAIL applicabili dal 2019, appare assolutamente necessario analizzare attentamente il contenuto delle basi di calcolo con particolare riferimento a: - l’eventuale accorpamento e/o scissione di voci di rischio presenti nel 2018; - l’assegnazione di nuove PAT relative a voci di rischio precedentemente gestite per mezzo di tassi ponderati.

Flusso di lavoro

Calcolo del premio

Il datore di lavoro deve:

1) verificare la spettanza di sconti e agevolazioni;

2) verificare l’obbligo di versamento delle addizionali al premio;

3) determinare e controllare le retribuzioni imponibili;

4) determinare le eventuali retribuzioni presunte per la rata anticipata;

5) verificare gli eventuali contributi associativi richiesti;

6) elaborare e controllare il calcolo del premio.

Versamento del premio

Il datore di lavoro deve:

1) indicare nella denuncia delle retribuzioni l'eventuale opzione per la rateazione del premio;

2) predisporre il modello F24 relativo alla prima o unica rata annuale e versare il relativo importo;

3) predisporre i modelli F24 relativi alle successive rate.

Scadenza

Pagamento della rata anticipata e della regolazione premio relativa al periodo assicurativo precedente: per il solo anno 2019 entro il 16 maggio; il termine ordinario è il16 febbraio.

L'eventuale rateazione del premio dovuto complessivo è prevista alle seguenti scadenze:

- 16 febbraio (16 maggio per il solo anno 2019);

- 16 maggio,

- 20 agosto,

- 16 novembre (per il 2019 posticipata al 18 novembre).

Sanzioni

Mancato versamento dei premi INAIL

È equiparato al mancato versamento dei contributi INPS I.V.S. Si configura pertanto come un caso di omissione contributiva, con applicazione di una sanzione civile, determinata in ragione d'anno, in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente al momento del pagamento dei contributi maggiorato di 5,5 punti percentuali. La sanzione non può comunque essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza.

Se invece si tratta di evasione accertata d’ufficio, la sanzione è pari al 30% in ragione d’anno (con il limite del 60% del totale dei contributi non versati). In entrambi i casi è prevista l'applicazione di interessi di mora al raggiungimento dell'importo massimo. L'omesso versamento è inoltre punito con la reclusione fino a due anni, quando non sia inferiore al maggiore importo fra importo fra Euro 2582,28 mensili e il 50% dei contributi complessivamente dovuti.

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Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/05/09/autoliquidazione-2018-2019-calcolo-premi-inail-entro-16-maggio

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