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Autotrasporto merci e logistica: Coop, sottoscritto l’accordo 3 dicembre 2017

Per il settore Autotrasporto merci e logistica AGCI Servizi, Confcooperative lavoro e servizi, Legacoop produzione e servizi hanno siglato il verbale di accordo 30 maggio 2019, con cui le parti aderiscono al CCNL 3 dicembre 2017. L'accordo costituisce allegato della Parte speciale - Sezione Terza Cooperazione del CCNL Autotrasporto merci e logistica e si applica esclusivamente alle cooperative in possesso cumulativamente di tutti i requisiti previsti dall’intesa. La Parti si incontreranno entro il mese di luglio 2019 per una verifica della sostenibilità delle intese economiche.

Con il verbale di accordo 30 maggio 2019 AGCI Servizi, Confcooperative lavoro e servizi, Legacoop produzione e servizi hanno sottoscritto il CCNL 3 dicembre 2017 Autotrasporto merci e logistica.###

L'accordo in oggetto costituisce allegato della Parte speciale - Sezione Terza Cooperazione del CCNL Autotrasporto merci e logistica e si applica esclusivamente alle cooperative in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) iscrizione all'Albo delle cooperative presso il Mise, deposito del Regolamento interno presso le Dtl competenti,

b) mutualità prevalente da almeno 3 anni,

c) patrimonio netto nell'esercizio precedente uguale o superiore al 3% del fatturato,

d) possesso dell'attestazione/certificato di revisione relativo ai 2 bienni precedenti (art. 5, comma 1 e 2, D.Lgs. n. 220/2002),

e) applicazione del CCNL Autotrasporto merci e logistica.

Le imprese corrisponderanno gli adeguamenti della paga base stabiliti dall'accordo 3 dicembre 2017 nel primo mese utile successivo alla firma dell'accordo 30 maggio 2019.

L'una tantum prevista dall'accordo 3 dicembre 2017 potrà essere corrisposta anche attraverso gli strumenti proprio della cooperazione.

La Parti si incontreranno entro il mese di luglio 2019 per una verifica della sostenibilità delle intese economiche di cui agli accordi 3 dicembre 2017 e 30 maggio 2019.

Le imprese hanno facoltà di stabilire l'erogazione di un premio di risultato in luogo dei rol, ex festività e festività cadenti di sabato/domenica.

Il premio sarà composto da una parte fissa, non inferiore al 25% del montante complessivo ed una variabile, pari al 75%, corrisposta per il 70% in base al risultato del conto economico del settore di riferimento (qualora positivo) e per il 30% in base al raggiungimento di indici di qualità e produttività relativi alle attività di logistica svolte.

Per il solo personale non viaggiante, con accordo di 2° livello potranno essere destinate ad una specifica banca ore ulteriori 48 ore annue di straordinario per lavoratore.

Le imprese retribuiranno, trimestralmente, la sola maggiorazione del 10% delle ore accantonate, che potranno essere utilizzate a compensazione di minori ore prestate nei periodi di minor lavoro.

Alla fine dell'anno solare, il 40% delle ore accantonate e non utilizzate sarà retribuito ed il 60% sarà destinato al premio di risultato.

Le imprese cooperative con attività prevalente con committenza non firmataria del CCNL, fermo restando l'orario normale contrattuale di 39 ore dal lunedì al sabato, potranno utilizzare l'orario multiperiodale come previsto dall'art. 9 sezione Cooperazione, del CCNL, calcolato come media su un arco temporale di 6 mesi e con un nastro giornaliero non superiore a 13 ore.

Per le imprese cooperative opera solo il fondo Previdenza Cooperativa.###

Accordo 30/05/2019

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/contrattazione-collettiva/quotidiano/2019/06/03/autotrasporto-merci-logistica-coop-sottoscritto-accordo-3-dicembre-2017

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