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Contratti a termine: quando l’impresa non deve versare il contributo addizionale?

Le imprese attendono ancora le istruzioni ministeriali per l’applicazione del contributo addizionale dovuto in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. Introdotto dalla legge Fornero nella misura pari all'1,4%, il contributo è stato maggiorato di 0,5 punti percentuali dal decreto Dignità e deve essere integralmente restituito al datore di lavoro che trasforma il rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato. La restituzione può avvenire esclusivamente decorso il periodo di prova. Quando il contributo addizionale non è dovuto?

Sono passati 11 mesi dalla vigenza del decreto Dignità (D.L. n. 87/2018 convertito in l. n. 96/2018) e, ad oggi, non è stata ancora emanata la circolare relativa alle modalità di corresponsione del contributo maggiorato dello 0,50% (previsto al comma 3, dell’art. 3) in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione e per tutto il periodo definito nel contratto stesso.

In attesa che venga emanata la circolare, è il caso di ricapitolare le peculiarità della contribuzione addizionale, prevista dal 2013, per tutti i mesi indicati in un rapporto a tempo determinato.

Il contributo addizionale dell’1,4% è dovuto per tutti i rapporti di lavoro subordinati non a tempo indeterminato. La norma di riferimento è l’articolo 2, comma 28, del D.Lgs. n. 92/2012.

Consulta il Dossier Contratto a tempo determinato: come gestirlo?

a. i lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;

b. i lavoratori dipendenti (a tempo determinato) delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;

c. gli apprendisti;

d. i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali, di cui al D.P.R. n. 1525/1963.

Per quanto riguarda il punto c) (apprendisti), si ritiene che l’esclusione riguardi anche il contratto di apprendistato stagionale, previsto dall’articolo 43, comma 8, del TU sui contratti di lavoro (D.Lgs. n. 81/2015), che, per quanto definito quale rapporto “a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali”, è pur sempre un contratto di apprendistato e come tale escluso dal legislatore.

Sempre in materia di lavori stagionali, l’esclusione dal pagamento della contribuzione addizionale soggiace esclusivamente in capo alle attività stagionali previste dal D.P.R. n. 1525/1963 e specificatamente quelle di seguito elencate:

1. sgusciatura delle mandorle;

2. scuotitura, raccolta e sgranatura delle pine;

3. raccolta e conservazione dei prodotti sottobosco (funghi, tartufi, fragole, lamponi, mirtilli, ecc.);

4. raccolta e spremitura delle olive;

5. produzione del vino comune (raccolta, trasporto, pigiatura dell'uva, torchiatura delle vinacce, cottura del mosto, travasamento del vino);

6. monda e trapianto, taglio e raccolta del riso;

7. motoaratura, mietitura, trebbiatura meccanica dei cereali e pressatura dei foraggi;

8. lavorazione del falasco;

9. lavorazione del sommacco;

10. maciullazione e stigliatura della canapa;

11. allevamento bachi, cernita, ammasso e stufatura dei bozzoli;

12. ammasso, sgranatura, legatura, macerazione e stesa all'aperto del lino;

13. taglio delle erbe palustri, diserbo dei canali, riordinamento scoline delle opere consortili di bonifica;

14. raccolta, infilzatura ed essiccamento della foglia del tabacco allo stato verde;

15. cernita e condizionamento in colli della foglia di tabacco allo stato secco;

16. taglio dei boschi, per il personale addetto all'abbattimento delle piante per legname da opera, alle operazioni per la preparazione della legna da ardere, alle operazioni di carbonizzazione nonché alle relative operazioni di trasporto;

17. diradamento, raccolta e trasporto delle barbabietole da zucchero;

18. scorzatura e marinatura del pesce;

19. salatura e marinatura del pesce;

20. pesca e lavorazione del tonno;

21. lavorazione delle sardine sott'olio (per le aziende che esercitano solo tale attività);

22. lavorazione delle carni suine;

23. produzione di formaggi in caseifici che lavorano esclusivamente latte ovino;

24. lavorazione industriale di frutta, ortaggi e legumi per la fabbricazione di prodotti conservati e di bevande (limitatamente al personale assunto nel periodo di lavorazione del prodotto fresco), nonché fabbricazione dei relativi contenitori;

25. produzione di liquirizia;

26. estrazione dell'olio dalle sanse e sua raffinazione;

27. estrazione dell'olio dal vinacciolo e sua raffinazione;

28. estrazione dell'alcool dalle vinacce e dalle mele;

29. fabbricazione del ghiaccio (durante il periodo estivo);

30. estrazione di essenze da erbe e frutti allo stato fresco;

31. spiumatura della tiffa;

32. sgranellatura del cotone;

33. lavatura della paglia per cappelli;

34. trattura della seta;

35. estrazione del tannino;

36. fabbricazione e confezionamento di specialità dolciarie nei periodi precedenti le festività del Natale e della Pasqua;

37. cave di alta montagna;

38. montaggio, messa a punto e collaudo di esercizio di impianti per zuccherifici, per fabbriche di conserve alimentari e per attività limitate a campagne stagionali;

39. fabbricazione dei laterizi con lavorazione a mano o mista a mano e a macchina nelle quali si faccia uso di essiccatoi all'aperto;

40. cernita insaccamento delle castagne;

41. sgusciatura ed insaccamento delle nocciole;

42. raccolta, cernita, spedizione di prodotti ortofrutticoli freschi e fabbricazione dei relativi imballaggi;

43. raccolta, cernita, confezione e spedizione di uve da tavola e da esportazione;

44. lavaggio e imballaggio della lana;

45. fiere ed esposizioni;

46. lavori preparatori della campagna salifera sfangamento canali, ripristino arginature mungitura e clindratura caselle salanti, sistemazione aie di stagionatura, salinazione movimento di acque, raccolta del sale.

47. spalatura della neve;

48. attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi;

49. preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. e) dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita;

50. attività del personale addetto alle arene cinematografiche estive;

51. attività del personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale di breve durata e soltanto per lo svolgimento di detti corsi;

52. conduzione delle caldaie per il riscaldamento dei fabbricati;

Viceversa, la contribuzione addizionale è dovuta anche in caso di assunzione di lavoratori a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali definite tali dai contratti collettivi nazionali o territoriali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e dai contratti collettivi aziendali, stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSA/RSU), così come specificati dall’articolo 51 del decreto legislativo 81/2015;

Ricordo, infine, che la normativa, istitutiva del contributo addizionale, ne prevede la restituzione integrale nell’ipotesi in cui il datore di lavoro decida di trasformare il rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato.

Il legislatore ha stabilito che la restituzione possa avvenire esclusivamente decorso il periodo di prova. In pratica, ritenendo possibile l’istituzione di un periodo di prova in costanza di rapporto di lavoro, al momento della trasformazione del rapporto stesso da tempo determinato a tempo indeterminato.

Medesimo effetto restitutorio si ha nel caso in cui l’azienda decida, entro i 6 mesi successivi dalla cessazione del precedente rapporto a termine, di riassumere il lavoratore con un rapporto stabile di lavoro (a tempo indeterminato). In quest’ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/06/12/contratti-termine-impresa-non-versare-contributo-addizionale

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