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È legge il decreto Sblocca cantieri

La Camera ha votato la questione di fiducia sul disegno di legge per la conversione del decreto Sblocca cantieri, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato. Il provvedimento contiene disposizioni per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. Tra le misure previste la reintroduzione dell'appalto integrato, la previsione che i contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria possano essere affidati sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, il limite per il subappalto al 40%, in vigore fino al 31 dicembre 2020.

Con il voto di fiducia della Camera dei Deputati, viene approvato in via definitiva il disegno di legge per la conversione del decreto Sblocca cantieri recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

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Con una modifica al Codice della crisi d’impresa, cambiano i parametri che fanno scattare l’obbligo di adottare l’organo di controllo interno (o del revisore) da parte delle società a responsabilità limitata.

Si raddoppiano i parametri di attivo, ricavi e dipendenti ma, al tempo stesso, viene previsto che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo scatti al superamento anche di un solo di essi.

Con la conversione in legge è stato modificato il Codice dei contratti pubblici e, al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei princìpi e delle norme sancite dall’Unione europea, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del Codice dei contratti pubblici:

- articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all’obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate;

- articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori;

- articolo 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Entro il 30 novembre 2020 il Governo dovrà effettuare una valutazione dell’impatto della sospensione per gli anni 2019 e 2020 e relazionarne alle Camere al fine di valutare l’opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.

Per gli anni 2019 e 2020 vi sono le seguenti novità:

- i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria possono essere affidati, con eccezioni, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso;

- per gli interventi di cui all’articolo 216, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50% il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE.

È stato stabilito che:

- nelle gare di importo compreso tra 40 mila euro e 150 mila euro per i lavori, o fino alle soglie comunitarie (221 mila euro) per i servizi e le forniture si procederà con affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre preventivi per i lavori;

- nelle gare di importo compreso tra 150 mila euro e 350 mila euro si procederà con procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici.

- per gli affidamenti di importo compreso tra 350 mila euro e 1 milione di euro, si utilizzerà la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici;

- per importi superiori a 1 milione di euro per i lavori, o alle soglie comunitarie per i servizi e le forniture, si dovrà ricorrere alle procedure ordinarie.

In riferimento ai criteri di aggiudicazione è stato eliminato l'obbligo di affidare i lavori di importo fino a 5,5 milioni di euro secondo il criterio del massimo ribasso. La Stazione appaltante potrà scegliere in autonomia e, nel caso in cui scelga un criterio diverso da quello del prezzo, non dovrà fornire nessuna giustificazione. Mentre è necessario il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici per le opere di importo superiore a 75 milioni di euro (oggi 50 milioni).

I documenti presentati dall’operatore economico che partecipa alla procedura, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione, hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio.

Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre 60 giorni, può procedere alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell’attestazione già rilasciata.

Al fine di ridurre il contenzioso e prevenire le controversie nella fase di esecuzione del contratto, si potrà nominare un collegio consultivo tecnico di assistenza entro 90 giorni dall’apertura del cantiere.

Ai fini del recupero dei rifiuti è stato stabilito che le autorizzazioni sono concesse dalle autorità competenti. e individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei princìpi relativi alle quantità di rifiuti ammissibili nell’impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero.

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto ad emanare le linee guida per l’uniforme applicazione della disposizione sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell’impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana.

E’ stato inserito l’obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione sismica per la realizzazione di costruzioni, non più in relazione della classificazione sismica (1, 2, 3) del territorio dove ricadono, ma in relazione alla rilevanza dell’intervento strutturale.

Istituita ed operativa dal 1° settembre 2019 la società Italia Infrastrutture Spa che sarà dal Mit e dotata di un capitale da 10 milioni di euro. Il fine è quello di aiutare gli enti che rischiano di perdere i fondi statali, ottenuti per la realizzazione di un’opera, perché non li utilizzano facendo fermare i cantieri.

I piccoli Comuni, con popolazione fino a 20mila abitanti, avranno tempo al 10 luglio 2019 (inizialmente il termine era fissato al 15 maggio 2019) per effettuare i lavori di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, finanziati con 400 milioni di euro dalla Legge di Bilancio 2019. Di conseguenza, slitta dal 15 giugno al 31 luglio 2019 il termine per la revoca del finanziamento e dal 15 ottobre al 15 novembre 2019 il termine per l’avvio dei lavori nel Comuni beneficiari della riassegnazione delle risorse.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2019/06/13/legge-decreto-sblocca-cantieri

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