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Aziende agricole con dipendenti: dall’INPS chiarimenti sull’inquadramento previdenziale

L’INPS, nella circolare n. 94 del 2019, fornisce istruzioni sul corretto inquadramento, ai fini dell’assoggettamento a contribuzione agricola unificata, delle società, delle cooperative e delle organizzazioni di produttori che svolgono, in connessione o meno con l’attività principale, attività diverse dalla coltivazione dei fondi, dalla selvicoltura e dall’allevamento di animali, di cui all’articolo 2135 del codice civile. Si forniscono inoltre precisazioni in merito alle imprese non agricole che assumono alle proprie dipendenze operai agricoli.

Con la circolare n. 94 del 20 giugno 2019, l'INPS fornisce, con riferimento ai datori di lavoro agricolo, chiarimenti riguardo i soggetti che svolgono, in connessione o meno con l'attività principale, ulteriori attività, quali la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione di prodotti agricoli.

Il codice civile definisce quali attività connesse le "attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonchè le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

Le attività connesse sono considerate agricole nel rispetto del criterio della prevalenza, per cui le stesse attività devono avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali e, nel caso di fornitura di beni e servizi, mediante utilizzazione prevalente delle proprie risorse.

L'Istituto individua altresì delle ulteriori fattispecie.

Cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi

L'inquadramento previdenziale nel settore dell'agricoltura ricorre in tutti i casi in cui la cooperativa o il consorzio utilizzano prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, a prescindere dall'attività principale esercitata.

Cooperative di trasformazione

Le cooperative di natura industriale o commerciale sono inquadrate nel settore dell'agricoltura quando l'attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione sia svolta in quantità prevalente su prodotti agricoli e zootecnici propri o conferiti dai soci.

Nella compagine sociale devono dunque essere presenti uno o più soci produttori agricoli iscritti nella relativa gestione previdenziale.

Tuttavia, nei confronti di tali cooperative, limitatamente alla cassa integrazione, alla cassa unica assegni familiari e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, trovano applicazione le regole del settore dell'industria.

Società di persone e di capitali

Si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.

Ai fini dell'inquadramento nel settore dell'agricoltura occorre quindi che la società sia costituita da imprenditori agricoli e che le attività connesse siano svolte con i prodotti ceduti dai soci stessi.

Organizzazioni di produttori

Le organizzazioni di produttori agricoli devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

- società di capitali aventi ad oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative e loro consorzi;

- società cooperative agricole e loro consorzi;

- società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

In questo caso, la compagine sociale dell'organizzazione di produttori possa essere integrata con soggetti che non siano imprenditori agricoli, nei limiti e alle condizioni stabilite dal decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 28 agosto 2014, n. 9084.

Imprese non agricole

Esiste altresì una specifica casistica di imprese che, pur non rivestendo, per la natura dell'attività economica esercitata, la qualifica di imprese agricole, assumono alle proprie dipendenze lavoratori che, agli effetti delle norme di previdenza e assistenza, sono assicurati come lavoratori agricoli dipendenti (articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92).

INPS, circolare 20/06/2019, n. 94

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/06/21/aziende-agricole-dipendenti-inps-chiarimenti-inquadramento-previdenziale

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