Vai al contenuto Premi il tasto INVIO
Personalizza preferenze
PHPSESSID Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 mese
È un cookie nativo di PHP e consente al sito di memorizzare dati sullo stato della sessione.
privacy_consent Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 anno 1 mese 4 giorni
È un cookie tecnico utilizzato per memorizzare le preferenze sulla gestione dei cookie.
News area Lavoro

Contratti di espansione: obblighi, limiti e modalità operative per 2019 e 2020

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 16 del 2019 in materia di contratti di espansione, individua i criteri in base ai quali per gli anni 2019 e 2020, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione con il rinnovo delle competenze professionali dei lavoratori, le imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative possono ridurre l’orario di lavoro con il riconoscimento della CIGS e procedere a nuove assunzioni.

Con la circolare n. 16 del 6 settembre 2019, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione ha fornito le indicazioni operative relative all’introduzione dei criteri per l’accesso al trattamento di CIGS, in via sperimentale, a seguito dei contratti di espansione, per le ipotesi di uscita anticipata e nuove assunzioni.

La misura è prevista per il biennio 2019-2020, con una durata massima di 18 mesi.

Il contratto deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- numero dei lavoratori da assumere e relativi profili professionali;

- programmazione temporale delle assunzioni;

- durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro;

- misura della riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e numero dei lavoratori interessati;

- progetto di formazione e riqualificazione completo e dettagliato, inclusa la previsione del recupero occupazionale di almeno il 70% dei lavoratori.

Possono prestare consenso all’uscita anticipata i lavoratori che non si trovano a più di cinque anni dal conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata e abbiano maturato il requisito minimo contributivo. Una volta siglato e depositato l’accordo, la procedura di mobilità si deve concludere con la non opposizione al licenziamento da parte dei lavoratori che vi aderiscono.

Ai lavoratori coinvolti nel contratto di espansione si applica una riduzione oraria non superiore al 30% dell’orario giornaliero con trattamento di integrazione salariale straordinaria. Ad essa deve corrispondere la programmazione di una formazione e riqualificazione del lavoratore interessato per l’intero periodo di sospensione.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 06/09/2019, n. 16

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/09/07/contratti-espansione-obblighi-limiti-modalita-operative-2019-2020

altre news

News area Impresa

Assonime: modello 231, piani di conformità e rischio sanzioni per le imprese

Leggi di più
News area Impresa

PNRR: presentato il Tourism Digital Hub (TDH)

Leggi di più
News area Lavoro

Contrattazione collettiva: da Cifa e Confsal un nuovo modello di relazioni industriali e sindacali

Leggi di più
News area Impresa

La Commissione europea presenta la web tax. E il presidente Biden incontra la Merkel

Leggi di più
News area Impresa

Albo gestori crisi d’impresa: quali sono i requisiti e gli obblighi di formazione e come certificarli

Leggi di più
News area Lavoro

Lavoro e alte temperature: indicazioni per la sicurezza

Leggi di più
News area Impresa

Fondi ELTIF: dall’Europa una nuova fonte di finanziamento per le PMI

Leggi di più
News area Lavoro

Cig e Cigs 2022: istanze entro il 23 febbraio anche senza comunicazione sindacale preventiva

Leggi di più
News area Lavoro

Premi di risultato e welfare aziendale: come utilizzarli per ridurre il cuneo fiscale?

Leggi di più

È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.
Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.
digital agency greenbubble